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12.2006.31 • TRAC TI 12.2006.31 Generato dall'IA

Appellant v. Lower Court on Procedural Dormancy and Notice of Counsel Withdrawal

Numero d'incarto 12.2006.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court's decision to strike a case from the rolls due to procedural dormancy, arguing that the court failed to notify them of their counsel's notice of withdrawal, which they contended should have stopped the two-year statutory period for inactivity. The appellate court rejected the appeal, reasoning that for the purpose of procedural dormancy under the relevant statute, only the last actual procedural act taken matters, and communication regarding a change in representation or withdrawal of mandate does not constitute an "act of the judicial process" intended to advance the case, thus affirming the dismissal of the action.

Regesto Legislator

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Art. 351 cpv. 2 CPC, Art. 125 CPC, Art. 313bis CPC, Art. 138 cpv. 1 CO, Art. 138 CO, Art. 148 CPC; Appellant v. Lower Court on Procedural Dormancy and Notice of Counsel Withdrawal: The appellate court rejected the appeal, reasoning that for the purpose of procedural dormancy under the relevant statute, only the last actual procedural act taken matters, and communication regarding a change in representation or withdrawal of mandate does not constitute an "act of the judicial process" intended to advance the case, thus affirming the dismissal of the action.

Parole chiave

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desistenza dall'azione atto processuale inattività processuale termine di disdetta sospensione del procedimento omissione del difensore

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

The court used this article for the preliminary examination of the appeal which was subsequently rejected.

art. 148 CPC

Cited in the final orders to determine that procedural costs follow the event (loser pays).

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Testo completo

Incarto n. 12.2006.31 · Lugano 2 febbraio 2006 lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Walser e Chiesa, quest’ultimo in sostituzione della giudice Epiney-Colombo, esclusa

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1999.144 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 26 febbraio 1999 da

AP 1 contro

AO 1 rappr. da RA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 95'000.- oltre interessi ed accessori, domanda avversata dalla controparte;

Ed ora sul decreto 30 dicembre 2005 con cui il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta perenzione processuale;

appellante l'attrice con atto di appello 30 gennaio 2006 con cui chiede di annullare il decreto di stralcio con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto e in diritto: che con la petizione in rassegna AP 1 ha convenuto in lite AO 1 chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 95'000.- più accessori;

che il convenuto si è opposto a tale richiesta;

che il Pretore, preso atto che l'ultimo atto di causa, cioè l’intimazione alle parti il 27 marzo 2003 dell’ordinanza 26 marzo 2003 con cui era stato assegnato al convenuto un termine di 30 giorni per produrre la traduzione in italiano dei doc. 2 e 4, risaliva ad oltre 2 anni prima, ha decretato il 30 dicembre 2005 lo stralcio della causa per intervenuta perenzione processuale (art. 351 cpv. 2 CPC);

che con l’appello che qui ci occupa l'attrice chiede l'annullamento del decreto di stralcio, rilevando che il 18 marzo 2005 il suo patrocinatore le aveva comunicato di rinunciare al mandato di rappresentanza processuale e di aver notificato la circostanza alla Pretura, la quale, in violazione dell’art. 125 CPC, non aveva però provveduto, come invece avrebbe dovuto, ad intimarle quello scritto, che di per sé era comunque già tale da far venir meno la presunzione di mancanza di interesse delle parti;

che il gravame, del tutto infondato, può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;

che l'art. 351 cpv. 2 CPC prevede che il giudice stralcia dal ruolo d'ufficio la causa in cui nessuna delle parti nel corso di due anni ha compiuto un atto processuale;

che nel caso di specie l'attrice non può innanzitutto prevalersi del fatto che il giudice non le abbia intimato lo scritto 18 marzo 2005 con cui il suo patrocinatore le aveva comunicato, con copia per conoscenza alla Pretura, la rinuncia al suo mandato, rilevante per l’applicazione della norma essendo unicamente l'ultimo atto compiuto e non quelli eventualmente omessi -a torto o a ragionedalle parti o dal giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 13 ad art. 351; II CCA 24 febbraio 1995 inc. 12.95.26, 6 febbraio 2001 inc. n. 12.2001.26), tanto più che, dal tenore della missiva, costui poteva senz’altro ritenere che la stessa le fosse già stata inviata direttamente dal suo legale;

che nemmeno si può ritenere che lo scritto in questione possa aver avuto effetto interruttivo della perenzione processuale, la dottrina e la giurisprudenza avendo già avuto modo di precisare che la comunicazione al giudice del cambiamento di avvocato -e la medesima soluzione si impone nella presente fattispecie, del tutto analoga, in cui è stata comunicata la semplice rinuncia al mandatonon è intesa al proseguimento della causa e quindi non costituisce un “atto giudiziale” delle parti ai sensi dell’art. 138 cpv. 1 CO (cfr. DTF 85 II

187 consid. 2; Pichonnaz, Commentaire Romand, N. 5 ad art. 138 CO; Berti, Basler Kommentar, 2. ed., N. 2 ad art. 138 CO; Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungsund Fatalfristen, Vol. I, § 149 p. 344 con numerosi rif.) e neppure ex art. 351 cpv. 2 CPC, disposizione che si basa su un concetto analogo di “atto giudiziario” (Rep. 1982 p. 133);

che la tassa di giustizia e le spese della procedura d’appello seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC), che in questa sede non ha più preteso di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 30 gennaio 2006 di AP 1 è respinto.

II. Gli oneri processuali della procedura d’appello di complessivi fr. 250.- (tassa di giustizia di fr. 200.- e spese di fr. 50.-) sono a

carico dell’appellante.

III. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario