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12.2006.29 • TRAC TI 12.2006.29 Generato dall'IA

Insurance Entity v. Former Employee: Procedural Defect in Monetary Claim Quantification

Numero d'incarto 12.2006.29
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant insurance entity appealed a lower court ruling that partially granted a claim by a former employee seeking declaration of disability and payment of benefits under a group policy. The core issue on appeal was the procedural admissibility of the initial petition, as the claimant failed to precisely quantify the monetary damages sought, including specific disability percentages and the resulting indemnity amount, despite having sufficient information or the ability to calculate estimates, and failing to cure this defect during subsequent procedural steps. The appellate court reasoned that cantonal civil procedure requires precise quantification of monetary claims, and finding no exception applicable—as the claimant did not submit concluding arguments to specify the amount—it upheld the appeal, reversing the lower court's decision to reject the declaration request while accepting the main claim, and instead dismissed the entire petition due to lack of precision regarding the monetary claim.

Regesto Legislator

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Art. 165 cpv. 2 lett. g CPC, Art. 42 cpv. 2 CO, Art. 148 CPC; Insurance Entity v. Former Employee: Procedural Defect in Monetary Claim Quantification: The core issue on appeal was the procedural admissibility of the initial petition, as the claimant failed to precisely quantify the monetary damages sought, including specific disability percentages and the resulting indemnity amount, despite having sufficient information or the ability to calculate estimates, and failing to cure this defect during subsequent procedural steps. The appellate court reasoned that cantonal civil procedure requires precise quantification of monetary claims, and finding no exception applicable—as the claimant did not submit concluding arguments to specify the amount—it upheld the appeal, reversing the lower court's decision to reject the declaration request while accepting the main claim, and instead dismissed the entire petition due to lack of precision regarding the monetary claim.

Parole chiave

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domanda di prestazione d'assicurazione surrogazione dell'assicuratore vizio di procedura assicurazione collettiva prestazioni dell'assicurazione invalidità obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni azione di condanna - indicazione della somma richiesta

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 116 II 215
Broker Commission Claim on Acquired Company Sale
5P.416/1998
novembre 1998 5P.416/1998; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a ed., Zurigo 1979, p.
4P.105/1996
12.2000.215;ICCTF 3 marzo 1997 4P.105/1996), la petizione è da respingere in ordine.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Cited as the legal basis, alongside the TG (Table of Costs), for the final pronouncement regarding the rejection of the appeal and the allocation of costs.

TG

Cited in conjunction with Art. 148 CPC as the basis for the final pronouncement regarding the allocation of costs.

art. 165 cpv. 2 lett. g CPC

Cited in the reasoning (point 6) as the procedural rule requiring precise formulation of claims in Ticinese procedure, which is relevant to the decision to reject the petition as inadmissible/unquantified.

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Testo completo

Incarto n. 12.2006.29 · Lugano 16 marzo 2007/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.62 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 30 settembre 2003 da

AO 1 rappr. dall' RA 2 contro

AP 1 rappr. dall' RA 1

chiedente l'accertamento dell'incapacità lavorativa dell'attore, di una sua incapacità di guadagno e la condanna della convenuta al pagamento di un importo imprecisato e di fr. 2'500.- per spese di patrocinio;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 9 gennaio 2006 ha parzialmente accolto condannando la convenuta al pagamento dell'importo di fr. 14'508.-;

appellante la convenuta con atto d'appello 23 gennaio 2006 con cui postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere in ordine la petizione perché irricevibile, rispettivamente di respingerla nel merito;

mentre con osservazioni 23 febbraio 2006 l'appellato postula la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AP 1è entrato alle dipendenze della S__________ a far tempo dal giugno 2000 quale operatore addetto all'imbottigliamento e confezionamento. Dall'11 giugno 2000 egli è stato inabile al lavoro al 100%, riprendendo l'attività al 50% il mese di marzo 2003. Il 1 luglio 2003 la S__________ ha disdetto il rapporto di lavoro per il 30 settembre 2003.

Durante l'inabilità lavorativa la società d'assicurazioni __________ (ora AP 1, di seguito "__________") con la quale la S__________ aveva stipulato un'assicurazione dell'indennità giornaliera per le aziende per i propri dipendenti, ha erogato le indennità previste dalla polizza, pari all'80% del guadagno giornaliero, tenuto conto di un termine di attesa di 2 giorni e della durata delle prestazioni di 730 giorni per sinistro.

Con scritto 23 giugno 2003 la AP 1, preso atto del referto medico che lo riteneva abile al lavoro nella misura del 50 % nella sua abituale attività lavorativa di operaio di fabbrica, ma abile al 100% in altra attività, ha considerato che AO 1, cambiando attività, avrebbe potuto conseguire un reddito inferiore solo del

16.9 % rispetto al precedente, sicché, stante che un'incapacità lavorativa inferiore al 25 % non conferisce il diritto all'indennità giornaliera, ha informato l'interessato che avrebbe erogato le prestazioni solo sino al 30 settembre 2003.

2. Con petizione 30 settembre 2003, AO 1 ha formulato le seguenti domande di causa:

*" 1 La petizione è accolta.*

*1.1. Di conseguenza è accertato ed è riconosciuta al signor AO 1 una incapacità lavorativa pari a ........%.*

*1.2. Di conseguenza la capacità di guadagno annuo del signor AO 1 è pari a CHF...............*

*2. La spettabile AP 1 è condannata al pagamento di CHF ..................pari ad una incapacità lavorativa dell'attore di .........%.*

*3. La spettabile AP 1 è condannata al pagamento delle spese di patrocinio fin qui sostenute dall'attore pari a CHF 2'500.-*

*4. Protestate tasse, spese e ripetibili."*

3. Con risposta 21 novembre 2003 la convenuta si è opposta alla petizione, chiedendo avantutto che essa fosse respinta in ordine, considerandola irricevibile per improponibilità della domanda d'accertamento e per mancata quantificazione della domanda pecuniaria. Ha pure chiesto che la petizione fosse respinta anche nel merito.

Con sentenza 9 gennaio 2006 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione condannando la convenuta al pagamento dell'importo di fr. 14'508.- e dichiarando irricevibile la domanda d'accertamento.

4. Con l’appello che qui ci occupa, la convenuta chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione della petizione sia in ordine sia nel merito, mentre l’attore, con le sue osservazioni, postula la reiezione del gravame. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

5. Il Pretore ha respinto, perché improponibile, la domanda di accertamento. Per quanto concerne invece la questione pecuniaria, il primo giudice ha ritenuto che, trattandosi in sostanza di una vertenza derivante da un contratto di lavoro, non era da essere troppo rigorosi nell'imporre l'obbligo di cifrare la domanda. Ha di seguito rilevato come l'importo che l'attore poteva pretendere corrispondeva al massimo alle indennità che l'attore avrebbe potuto chiedere in caso di inabilità lavorativa totale per il numero delle indennità giornaliere restanti, concludendo per la ricevibilità della domanda di causa.

L'appellante censura la decisione impugnata, rilevando che, quand'anche si fosse in presenza di una vertenza derivante da un contratto di lavoro - cosa che peraltro contesta - ciò non esimerebbe l'attore dal quantificare la propria pretesa, cosa non fatta, neppure in sede di conclusioni.

6. Per principio, la procedura civile cantonale può esigere che le domande siano formulate in termini precisi e distinti, con l’indicazione, in caso di condanna in denaro, della cifra esatta (DTF 116 II 215 consid. 4a; IICCTF 24

novembre 1998 5P.416/1998; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a ed., Zurigo 1979, p. 193; Guldener, Bundesprivatrecht

und kantonales Zivilprozessrecht, in RDS 1961 II p. 59; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006,

§ 33 n. 5a; Hohl, Procédure civile, Vol. I, Berna 2001, § 6 n. 212 seg.): è ciò che ha fatto anche la procedura ticinese (art. 165 cpv. 2

lett. g CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 11 ad art. 165; II CCA 29 novembre 2006 inc. n. 12.2006.72). Una siffatta regola soffre però diverse eccezioni, segnatamente nei casi in cui il diritto federale ammette il contrario o lascia all’apprezzamento del giudice la determinazione dell’importo (art. 42 cpv. 2 CO), oppure ancora quando l’attore non è in grado di stabilirlo ovvero una tale indicazione non possa essere pretesa perché, ad esempio, solo l’istruttoria permette di determinarlo (sentenze DTF e II CCTF citate; Guldener, op. cit., ibidem; Vogel, op. cit., § 33 n. 5b segg.; Hohl, op. cit., § 6 n. 214 segg.).

7. Nella fattispecie è incontestabile che la domanda attorea (riportata integralmente al considerando 2), non indica in alcun modo l’importo richiesto, non essendo in effetti tale la domanda di condannare la convenuta "...*al pagamento di CHF .........pari ad una incapacità lavorativa dell'attore di .........%*“, importo che peraltro avrebbe potuto agevolmente essere indicato - sia pure con la riserva di un suo successivo adeguamento - tant’è che in petizione l'attore ha sostenuto di ritenere giustificata "un'indennità corrispondente ad un'invalidità di almeno il 50 % / 60 % (petizione pto 4), senza peraltro neanche esporre i fatti che permettono di calcolare l'entità delle indennità giornaliere, tanto che anche il primo giudice li ha dovuti dedurre dai documenti prodotti dalla convenuta, l'attore non avendo indicato alcunché circa lo stipendio e le condizioni d'assicurazione. A questa mancanza l'attore non ha ovviato successivamente, nonostante le specifiche contestazioni sollevate dalla convenuta, non presentando la replica.

Quand’anche si volesse poi riconoscere all’attore la facoltà di introdurre una domanda non cifrata per il fatto che il grado di invalidità non era sufficientemente determinato, ciò che poteva comportare la necessità di procedere ai dovuti atti istruttori per gli accertamenti del caso, è in ogni caso chiaro che l’effettiva quantificazione della somma richiesta avrebbe potuto e dovuto essere fatta - considerato che le parti avevano rinunciato ad essere convocate per il dibattimento finale - con le conclusioni di causa. Se non che, l'attore le conclusioni non le ha presentate.

8. Per i motivi che precedono, la domanda, non cifrata, non può in definitiva essere ritenuta sufficientemente precisa e determinata, per cui, non potendosi ammettere un minor rigore processuale per il fatto che la parte attrice è rappresentata da un avvocato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 307;II CCA 9 settembre 1998 inc. n. 12.98.108,

20 novembre 2000 inc. n. 12.2000.215;ICCTF 3 marzo 1997 4P.105/1996), la petizione è da respingere in ordine.

Di conseguenza l'appello è da accogliere e la decisione impugnata da riformare nel senso di respingere in ordine la petizione. Spese e ripetibili seguono la soccombenza. L'esito dell'appello impone una modifica della decisione in merito agli oneri processuali di prima sede, che vanno caricati integralmente all'attore, qui appellato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

pronuncia

I. L’appello 23 gennaio 2006 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 9 gennaio 2006 della Pretura della giurisdizione di Locarno-città è riformata come segue:

1. *La petizione 30 settembre 2003 di AO 1 è respinta.*

2. *La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese di fr. 7'735.- sono poste a carico dell'attore e per esso, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, dello Stato. L'attore rifonderà alla convenuta fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.*

II. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 400.-

b) spese fr. 50.-

totale fr. 450.-

da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell'appellato con l’obbligo di versare all'appellante fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

III. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Premesso che il valore litigioso della vertenza (fr. 14'508.-) non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.- (rispettivamente di fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione) contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Nello stesso temine è possibile proporre, sempre al Tribunale federale, ricorso sussidiario in materia costituzionale.