Appealability of Interlocutory Order Regarding Document Translation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellants appealed a lower court decision that partially granted their request for the translation of certain German-language documents submitted by the opposing party, seeking full compliance with their translation demand. The appellate court determined that the lower court's decision regarding the necessity of document translation, which concerns the conduct of the trial proceedings, constitutes an unappealable interlocutory order under procedural law. Consequently, the court declared the appeal inadmissible during a preliminary examination, ordering the appellants to bear the costs of the appeal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 203 cpv. 1 CPC, Art. 95 cpv. 1 CPC, Art. 313bis CPC, Art. 148 CPC; Appealability of Interlocutory Order Regarding Document Translation: The appellate court determined that the lower court's decision regarding the necessity of document translation, which concerns the conduct of the trial proceedings, constitutes an unappealable interlocutory order under procedural law. Consequently, the court declared the appeal inadmissible during a preliminary examination, ordering the appellants to bear the costs of the appeal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible because the lower court decision was an order, which is not appealable according to this provision.
This provision was cited in the reasoning section as the basis for imposing procedural costs according to the losing party principle, which aligns with the cost order in point 2.
Testo completo
Incarto n. 12.2006.28 · Lugano 1 febbraio 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.128 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagnapromossa con petizione
16 agosto 2005 da
AO 1 rappr. da RA 2 contro
AP 1 AP 2 tutti rappr. da RA 1
nella quale procedura il Pretore, con decisione 19 gennaio 2006, ha parzialmente accolto la domanda processuale 2 settembre / 25 novembre 2005 dei convenuti, ordinando la traduzione del doc. P, ma non del doc. L;
appellanti i convenuti che, con atto di appello 25 gennaio 2006, al quale il primo giudice ha concesso l’effetto sospensivo, chiedono la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere integralmente la loro domanda di traduzione dei documenti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che la decisione qui impugnata con cui il Pretore si è espresso in merito alla traduzione o meno, ex art. 203 cpv. 1 CPC, di alcuni documenti (in lingua tedesca) versati agli atti dall’attore costituisce -come del resto indicato dal giudice stessoun'ordinanza, tanto è vero che tratta una questione che concerne l'istruttoria della causa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 94 m. 2);
che un’ordinanza non è appellabile (art. 95 cpv. 1 CPC);
che la palese improponibilità dell'appello presentato dai convenuti può così essere sanzionata già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di doverlo intimare alla controparte per le osservazioni;
che gli oneri processuali di questo giudizio seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 CPC);
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 147 segg. CPC e la vigente TG
pronuncia
1. L'appello 25 gennaio 2006 di AP 1 e AP 2 è inammissibile.
2. La tassa di giudizio di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 200.-) sono a carico degli appellanti in solido.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario