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12.2006.28 • TRAC TI 12.2006.28 Generato dall'IA

Appealability of Interlocutory Order Regarding Document Translation

Numero d'incarto 12.2006.28
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellants appealed a lower court decision that partially granted their request for the translation of certain German-language documents submitted by the opposing party, seeking full compliance with their translation demand. The appellate court determined that the lower court's decision regarding the necessity of document translation, which concerns the conduct of the trial proceedings, constitutes an unappealable interlocutory order under procedural law. Consequently, the court declared the appeal inadmissible during a preliminary examination, ordering the appellants to bear the costs of the appeal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 203 cpv. 1 CPC, Art. 95 cpv. 1 CPC, Art. 313bis CPC, Art. 148 CPC; Appealability of Interlocutory Order Regarding Document Translation: The appellate court determined that the lower court's decision regarding the necessity of document translation, which concerns the conduct of the trial proceedings, constitutes an unappealable interlocutory order under procedural law. Consequently, the court declared the appeal inadmissible during a preliminary examination, ordering the appellants to bear the costs of the appeal proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnabilità di decisioni incidentali lingua della procedura decisioni incidentali decisione pregiudiziale procedimento pregiudiziale sentenze interpretative decisione sulla traduzione di alcuni documenti - appello

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 95 cpv. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because the lower court decision was an order, which is not appealable according to this provision.

art. 148 CPC

This provision was cited in the reasoning section as the basis for imposing procedural costs according to the losing party principle, which aligns with the cost order in point 2.

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Testo completo

Incarto n. 12.2006.28 · Lugano 1 febbraio 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.128 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagnapromossa con petizione

16 agosto 2005 da

AO 1 rappr. da RA 2 contro

AP 1 AP 2 tutti rappr. da RA 1

nella quale procedura il Pretore, con decisione 19 gennaio 2006, ha parzialmente accolto la domanda processuale 2 settembre / 25 novembre 2005 dei convenuti, ordinando la traduzione del doc. P, ma non del doc. L;

appellanti i convenuti che, con atto di appello 25 gennaio 2006, al quale il primo giudice ha concesso l’effetto sospensivo, chiedono la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere integralmente la loro domanda di traduzione dei documenti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che la decisione qui impugnata con cui il Pretore si è espresso in merito alla traduzione o meno, ex art. 203 cpv. 1 CPC, di alcuni documenti (in lingua tedesca) versati agli atti dall’attore costituisce -come del resto indicato dal giudice stessoun'ordinanza, tanto è vero che tratta una questione che concerne l'istruttoria della causa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 94 m. 2);

che un’ordinanza non è appellabile (art. 95 cpv. 1 CPC);

che la palese improponibilità dell'appello presentato dai convenuti può così essere sanzionata già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di doverlo intimare alla controparte per le osservazioni;

che gli oneri processuali di questo giudizio seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 CPC);

Per i quali motivi

visti, per le spese, gli art. 147 segg. CPC e la vigente TG

pronuncia

1. L'appello 25 gennaio 2006 di AP 1 e AP 2 è inammissibile.

2. La tassa di giudizio di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 200.-) sono a carico degli appellanti in solido.

3. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario