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12.2006.23 • TRAC TI 12.2006.23 Generato dall'IA

Employment Contract Dispute: Inadmissible Ordinary Appeal Due to Claim Value Threshold

Numero d'incarto 12.2006.23
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an employment contract dispute where the initial judgment ordered the defendant to pay the claimant CHF 7,399.55, the defendant appealed the decision, seeking full dismissal of the claim. The court dismissed the appeal as inadmissible because the claim value was below CHF 8,000, meaning the proper recourse was exclusively a final appeal (recourse for cassation) and not an ordinary appeal, especially since the appellant was professionally represented and failed to properly frame the appeal as a cassation request.

Regesto Legislator

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art. 313 bis CPC, art. 327 e seg. CPC, art. 66 al. 1 LTF; Employment Contract Dispute: Inadmissible Ordinary Appeal Due to Claim Value Threshold: The court dismissed the appeal as inadmissible because the claim value was below CHF 8,000, meaning the proper recourse was exclusively a final appeal (recourse for cassation) and not an ordinary appeal, especially since the appellant was professionally represented and failed to properly frame the appeal as a cassation request.

Parole chiave

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contratti di lavoro valore litigioso soglia del valore litigioso precetto esecutivo conflitti di lavoro rinuncia a pretese di salario appello invece di ricorso per cassazione - conversione ?

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313 bis CPC

The appeal was dismissed as inadmissible based on a preliminary examination referencing this article.

art. 327 e seg. CPC

This article (and following) was cited to indicate that the correct remedy against the decision, given the value in dispute, should have been an appeal to the Court of Cassation.

art. 66 al. 1 LTF

Although the decision states 'Non si prelevano tasse o spese' (No fees or costs are levied), the omission of an order to impose costs likely falls under the general framework of procedural costs regulation, although no specific article for cost imposition is cited in the dispositive orders regarding the appellant's costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.2006.23 · Lugano 24 gennaio 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.168 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 29 agosto 2005 da

AO 1 rappr. da RA 2 contro

AP 1 rappr. da RA 1

in materia di contratto di lavoro, con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 7'399.55 oltre interessi che il Pretore, con sentenza 9 gennaio 2006, ha integralmente accolto.

Ed ora sull’appello 20 gennaio 2006 della parte convenuta la quale chiede che, in accoglimento del suo appello, la decisione del Pretore sia riformata nel senso di respingere integralmente l’istanza di controparte.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che AP 1 propone appello, indirizzato alla II Camera civile, nei confronti di una

sentenza del Pretore emanata nell’ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro il cui valore di causa, rappresentato dalla pretesa creditoria nei suoi confronti di AO 1, è inferiore ai Fr. 8'000.-;

che l’ordinamento generale riguardante i mezzi di impugnazione (appello e ricorso per cassazione) non viene meno nelle procedure speciali derivanti dal contratto di lavoro con la conseguenza che quando il valore litigioso è inferiore a Fr. 8'000.- è unicamente ricevibile il ricorso per cassazione e, quando lo supera, il rimedio dell’appello (Rep. 1979, 121 e 1992, 295; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 418 m. 2 e 3);

che di conseguenza, nei confronti della sentenza impugnata, era esperibile unicamente il ricorso per cassazione (art. 327 e seg. CPC);

che l’appello della parte convenuta è, di conseguenza, irricevibile e, come tale, va respinto già all’esame preliminare dell’art. 313 bis CPC;

che non entra in linea di conto convertire l’appello in un ricorso per cassazione dato che la parte convenuta è rappresentata da un difensore professionista che ha scelto espressamente una specifica via di ricorso, non potendo ignorare che la stessa non era aperta (DTF 120 II 270 consid. 2; TF 24.11.2003 inc. 5C.224/2003; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 307 m. 55 e N. 454);

che, in ogni caso, le censure ricorsuali, così come formulate nell’appello senza indicazione e sostanziazione dei precisi motivi di cassazione, in particolare della censura d’arbitrio, non sarebbero ricevibili dalla Camera di cassazione civile;

che non si prelevano tasse e spese di giudizio e non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l’appello nemmeno è stato intimato per sue osservazioni;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia:

1. L’appello 20 gennaio 2006 di AP 1 è respinto siccome irricevibile.

2. Non si prelevano tasse o spese.

3. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario