Eviction Petition Prematurity and Conciliation Requirement Remand
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn initial petition for eviction based on a lease termination was dismissed by the lower court as premature because it lacked the requisite prior conciliation attempt; however, following a federal supreme court ruling that clarified federal law does not mandate a conciliation procedure for eviction proceedings stemming from extraordinary termination for specific codified reasons (such as tenant default or severe breach), the appellate court partially upheld the appeal, annulling the dismissal but remanding the case to the lower court to serve the eviction petition on the tenant and proceed with the case on the merits, as ruling on the merits immediately would violate the tenant's right to be heard and deprive them of a level of jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 274g lett. a-d CO, Art. 257d CO, Art. 266g CO, Art. 266h CO, Art. 142 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 148 CPC; Eviction Petition Prematurity and Conciliation Requirement Remand: che in simili circostanze statuire in questa sede sull’istanza di sfratto, come richiesto dall’istante, violerebbe il diritto di essere sentito del convenuto (art.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAAlthough cited in the reasoning to explain why the conciliation procedure was not necessary, this provision was not explicitly cited in the dispositive orders (orders I and II).
This provision was cited as the basis for the decision regarding costs and fees in the final orders.
Although cited in the reasoning regarding the violation of the right to be heard, this provision was not explicitly cited in the dispositive orders (orders I and II).
This provision (Tribunal/Court Guidelines) was cited as a basis for the final decision, relating to the procedural outcome.
Order II explicitly rules on the non-imposition of costs and fees (taxe e spese e ripetibili).
Testo completo
Incarto n. 12.2006.209 (rinvio T. F.) · Lugano 24 novembre 2006/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.23 (sfratto dei conduttori) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, promossa con istanza
9 gennaio 2006 da
AP 1 rappr. da RA 1 contro
AO 1
volta ad ottenere lo sfratto del convenuto dall’appartamento di 2 1/2 locali al primo piano dello stabile denominato P__________ in via__________ ad __________, che il Pretore con sentenza 19 gennaio 2006 ha respinto siccome prematura non essendo stata preceduta da una conciliazione;
appellante l’istante con atto di appello 30 gennaio 2006, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il Pretore ha respinto, in ordine, l'istanza di sfratto poiché la stessa, trattandosi di controversia riguardante il contratto di locazione, non era stata preceduta dal tentativo di conciliazione avanti al competente Ufficio;
che questa Camera ha respinto il 6 febbraio 2006 l’appello proposto dall’istante (inc. 12.2006.35);
che in accoglimento del ricorso per riforma presentato dall’istante il Tribunale federale ha annullato il 26 settembre 2006 (4C.88/2005) la sentenza 6 febbraio 2006 e ha rinviato la causa alla Camera per nuovo giudizio nel senso dei considerandi;
che il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha ritenuto che nessuna disposizione di diritto federale impone la procedura preventiva di conciliazione nella procedura di sfratto successiva a una disdetta straordinaria notificata per uno dei motivi elencati all’art. 274g lett. a-d CO, ossia per mora del conduttore (art. 257d CO), per violazione grave dell’obbligo di diligenza e di riguardo per i vicini (art. 257f cpv. 3 e 4 CO), per motivi gravi (art. 266g CO) e per fallimento del conduttore (art. 266h CO);
che quindi l’istanza 9 gennaio 2006 è ricevibile, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore e da questa Camera, e deve essere esaminata nel merito;
che ciò non può tuttavia avvenire in sede di appello, poiché il conduttore non ha ancora potuto esprimersi sull’istanza di sfratto, che non gli è stata notificata, avendo il Pretore e la Camera statuito in ordine, senza notificargli gli allegati dell’istante;
che in simili circostanze statuire in questa sede sull’istanza di sfratto, come richiesto dall’istante, violerebbe il diritto di essere sentito del convenuto (art.
142 cpv. 1 lett. b CPC) e priverebbe le parti di un grado di giurisdizione;
che in parziale accoglimento dell’appello la causa deve pertanto essere rinviata al Pretore affinché notifichi l’istanza di sfratto al convenuto, convochi le parti per la discussione ed emani in seguito la sua decisione;
che in concreto, viste le particolarità del caso, si giustifica di rinunciare a prelevare tasse e spese di giustizia e a attribuire ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 30 gennaio 2006 di AP 1 è parzialmente accolto e di conseguenza il decreto 19 gennaio 2006 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, è annullato e l’incarto rinviato al Pretore affinché intimi l’istanza al convenuto, convochi le parti per la discussione ed emani un nuovo giudizio.
II. Non si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili.
III. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario