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12.2006.208 • TRAC TI 12.2006.208 Generato dall'IA

Appeal Regarding Refusal to Restore Time Limit for Filing Reply Brief in Debt Dispute

Numero d'incarto 12.2006.208
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a dispute initiated by a claim for a declaration of non-existence of a debt following an execution procedure, the appellant sought to overturn a lower court's decision that rejected their request for an extension of time to file a reply brief, which had been deemed late due to the appellant's counsel relying solely on telephone communications with the client rather than verifying court documents. The appellate court upheld the lower court's ruling, reasoning that the failure to meet the deadline resulted from the appellant's own negligence, as they assumed the risk of inadequate representation by proceeding initially without legal counsel and failed to confirm the deadline, thus precluding the restitution of the term under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 137 CPC, Art. 39 CPC, Art. 313bis CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC; Appeal Regarding Refusal to Restore Time Limit for Filing Reply Brief in Debt Dispute: The appellate court upheld the lower court's ruling, reasoning that the failure to meet the deadline resulted from the appellant's own negligence, as they assumed the risk of inadequate representation by proceeding initially without legal counsel and failed to confirm the deadline, thus precluding the restitution of the term under the relevant procedural code.

Parole chiave

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proroga del termine atto tardivo termine di comunicazione insinuazione del credito opposizione tardiva istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

The appeal was rejected using the simplified procedure based on this article.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article was cited as the legal basis for the allocation of costs following the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 12.2006.208 · Lugano 21 novembre 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.28 (accertamento dell’inesistenza del debito) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione 6 dicembre 2005 da

AP 1 rappr. da RA 2 contro

AO 1 rappr. da RA 1

con la quale l’attrice chiede l’accertamento dell’inesistenza di un debito di fr. 20'000.- e l’annullamento dell’esecuzione n. __________ del 4 agosto 2005;

e ora sull’appello promosso dall’attrice contro il decreto emanato il 23 ottobre 2006 dal Segretario assessore, con il quale quest’ultimo ha respinto l’istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini presentata da AP 1 il 25 agosto 2006 per ottenere l’assegnazione di un nuovo termine per la presentazione della replica;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che AO 1 ha promosso nei confronti di AP 1 un’esecuzione in via di pignoramento n. __________ dell’UEF di Blenio per l’incasso di fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005, sulla base di un contratto del 6 aprile 2001;

che con sentenza

11 novembre 2005 della Pretura del Distretto di Blenio l’opposizione interposta dall’escussa è stata respinta limitatamente all’importo di fr. 18'420.- oltre interessi al 5%;

che con petizione 6 dicembre 2005 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti alla Pretura del Distretto di Blenio per far accertare l’inesistenza del debito di fr. 18'420.- e far annullare l’esecuzione n. __________ dell’UE di Blenio, con protesta di spese e ripetibili;

che con la risposta dell’8 febbraio 2006 il convenuto si è opposto alla petizione;

che l’attrice ha presentato il 17 marzo 2006 la replica tramite un legale, mentre il convenuto ha inoltrato la duplica il 5 aprile 2006;

che con decreto 28 luglio 2006 il Segretario assessore, agendo in luogo e vece del Pretore, ha respinto l’istanza dell’attrice intesa a ottenere l’assegnazione di un termine per presentare una nuova petizione assistita da un legale e ha espunto dagli atti l’allegato di replica del 17 marzo 2006 siccome tardivo;

che con istanza del 25 agosto 2006 AP 1 ha chiesto la restituzione in intero del termine per la replica, sostenendo che altrimenti sarebbe privata della possibilità di far valere le proprie ragioni e di proporre i relativi mezzi di prova;

che il Segretario assessore, sentite le parti all’udienza del 9 ottobre 2006, ha respinto l’istanza con decreto del 23 ottobre 2006, per il motivo che il termine per la replica era stato assegnato con ordinanza 13 febbraio 2006, notificata il giorno successivo, sicché la replica spedita il 17 marzo 2006 era tardiva e l’attrice non poteva ottenere la restituzione del termine, stante la sua negligenza;

che con appello 6 novembre 2006, al quale il Segretario assessore ha conferito effetto sospensivo con decreto 14 novembre 2006, AP 1 è insorta contro il predetto decreto, chiedendo in riforma del medesimo l’accoglimento dell’istanza di restituzione in intero;

che l'appello non è stato notificato alla controparte;

che il primo giudice ha negato nella fattispecie l’esistenza di motivi per restituire il termine di presentazione della replica;

che nel suo appello l’attrice rimprovera al primo giudice di aver interpretato in modo troppo rigoroso l’art. 137 CPC, privandola così della possibilità di far valere le proprie ragioni, e sostiene che si devono considerare le circostanze eccezionali in cui essa si trova in seguito al rifiuto di assegnare un termine per presentare una nuova petizione con l’assistenza di un legale;

che l’appellante lamenta inoltre la discrepanza tra la severità dimostrata dal giudice nei suoi confronti rispetto all’indifferenza verso le gravi irregolarità commesse dal convenuto;

che l’attrice ha avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni e di proporre i propri mezzi di prova con la petizione di causa, presentata invero senza il patrocinio di un legale ma che contiene l’esposizione dei fatti, le domande di giudizio e l’indicazione delle prove (documenti, testi, interrogatorio formale, perizia dell’Ufficio dell’agricoltura, cfr. act. I);

che presentando un allegato di causa senza il patrocinio di un legale l’attrice ha assunto il rischio di non difendere nel migliore dei modi i propri interessi e non può rimproverare al primo giudice di non averle imposto di munirsi di un patrocinatore (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App, Lugano 2005, n. 25 e 26 ad art. 39 CPC), tale diffida costituendo un’eccezione rispetto alla facoltà di procedere in lite con atti propri;

che la tardività dell’allegato di replica deriva da un disguido di comunicazione tra l’appellante e il proprio patrocinatore, che per calcolare la data di scadenza del termine si è fondato solo sulle dichiarazioni telefoniche della cliente senza verificare gli atti di causa né interpellare al riguardo la Pretura (cfr. istanza di restituzione in intero, pag. 3, act. VII);

che in tali circostanze l’inosservanza del termine per la presentazione della replica deriva solo dalla negligenza dell’attrice, che poteva evitare le conseguenze di cui si duole ora con la verifica degli atti di causa, in particolare dell’ordinanza di assegnazione del termine;

che non vi è pertanto alcun motivo per restituire il termine, l’asserito “interesse generale della giustizia all’accertamento della verità” potendo essere ricercato se del caso in sede penale, dal momento che l’attrice ravvisa nel comportamento del convenuto una “truffa” ai danni dello Stato;

che l’appello, non privo di temerarietà, si rivela manifestamente infondato e può dunque essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia: 1. L'appello 6 novembre 2006 di AP 1 è respinto.

2. Le spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.-

b) spese fr. 50.-

totale fr. 250.-

sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

-; -.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario