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12.2006.196 • TRAC TI 12.2006.196 Generato dall'IA

Appealability of Expert Witness Appointment Denial

Numero d'incarto 12.2006.196
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant sought to appeal a lower court decision that denied their request to appoint a new expert witness and suspend the deadline for completing or clarifying the expert report, arguing for the substitution of the expert and nullification of the completion deadline. The appellate court ruled that the lower court's decision concerning the appointment of an expert under procedural rules is an unappealable ordinance, not a final judgment, because it pertains to case investigation and procedural matters, leading to the declaration that the appeal was inadmissible and assessing costs against the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 252 cpv. 5 CPC, Art. 95 cpv. 1 CPC, Art. 313bis CPC, art. 94 CPC, art. 147 e seg. CPC; Appealability of Expert Witness Appointment Denial: The appellate court ruled that the lower court's decision concerning the appointment of an expert under procedural rules is an unappealable ordinance, not a final judgment, because it pertains to case investigation and procedural matters, leading to the declaration that the appeal was inadmissible and assessing costs against the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
testimone-perito spese di procedura domanda di designazione impugnabilità di decisioni incidentali censure procedurali nomina del difensore nomina di nuovo perito - appallabilità

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 95 cpv. 1 CPC

Cited in the preamble as the basis for classifying the challenged decision as an unappealable ordinance.

art. 252 cpv. 5 CPC

Cited in the preamble as the context of the lower court decision which was deemed an unappealable ordinance.

art. 94 CPC

Cited in the preamble alongside procedural articles justifying the decision.

art. 147 e seg. CPC

Cited in the preamble as the basis for the imposition of court costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.2006.196 · Lugano 2 novembre 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Walser, vicepresidente, Lardelli e Chiesa, quest'ultimo in sostituzione della giudice Epiney-Colombo, esclusa

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.60 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 16 giugno 2003 da

AP 1 rappr. dall’ RA 2 contro

AO 1 AO 2 tutti rappr. dall’ RA 1

nella quale procedura il Pretore, con decisione 5 ottobre 2006, ha respinto una domanda della AP 1 intesa alla nomina di un nuovo perito ed alla sospensione del termine per procedere alla completazione o delucidazione della perizia.

Appellante l’attrice la quale, con appello 23 ottobre 2006, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la domanda di sostituzione del perito e di annullare il termine per chiedere la completazione della perizia.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto e in diritto:

che la decisione del Pretore, come quella in oggetto, che rifiuta la nomina di un nuovo perito nell'ambito dell'applicazione dell'art. 252 cpv. 5 CPC è un'ordinanza e di conseguenza è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1984, 388 e 1987, 230; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 252 m. 3);

che infatti concerne l'istruttoria della causa e ricade nelle controversie procedurali decise con ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 94 m. 2);

che la forma o la terminologia usata dal giudice - che nella fattispecie ha emanato il provvedimento indicandolo quale "decreto" - non è criterio decisivo per distinguere tra ordinanza e decreto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 94 m. 1);

che la palese improponibilità dell'appello può così essere sanzionata già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di doverlo prima intimare alle controparti per le loro osservazioni;

che le spese sono a carico dell'appellante;

Per i quali motivi

visti gli art. 94, 95 e 252 cpv. 5 CPC

e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG pronuncia:

1. L'appello 23 ottobre 2006 AP 1 è inammissibile.

2. La tassa di giudizio di fr. 300.-- e le spese di fr. 50.-- (totale fr. 350.-) sono a carico dell'appellante.

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il segretario