Appealability of Expert Witness Appointment Denial
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought to appeal a lower court decision that denied their request to appoint a new expert witness and suspend the deadline for completing or clarifying the expert report, arguing for the substitution of the expert and nullification of the completion deadline. The appellate court ruled that the lower court's decision concerning the appointment of an expert under procedural rules is an unappealable ordinance, not a final judgment, because it pertains to case investigation and procedural matters, leading to the declaration that the appeal was inadmissible and assessing costs against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 252 cpv. 5 CPC, Art. 95 cpv. 1 CPC, Art. 313bis CPC, art. 94 CPC, art. 147 e seg. CPC; Appealability of Expert Witness Appointment Denial: The appellate court ruled that the lower court's decision concerning the appointment of an expert under procedural rules is an unappealable ordinance, not a final judgment, because it pertains to case investigation and procedural matters, leading to the declaration that the appeal was inadmissible and assessing costs against the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble as the basis for classifying the challenged decision as an unappealable ordinance.
Cited in the preamble as the context of the lower court decision which was deemed an unappealable ordinance.
Cited in the preamble alongside procedural articles justifying the decision.
Cited in the preamble as the basis for the imposition of court costs.
Testo completo
Incarto n. 12.2006.196 · Lugano 2 novembre 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Walser, vicepresidente, Lardelli e Chiesa, quest'ultimo in sostituzione della giudice Epiney-Colombo, esclusa
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.60 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 16 giugno 2003 da
AP 1 rappr. dall’ RA 2 contro
AO 1 AO 2 tutti rappr. dall’ RA 1
nella quale procedura il Pretore, con decisione 5 ottobre 2006, ha respinto una domanda della AP 1 intesa alla nomina di un nuovo perito ed alla sospensione del termine per procedere alla completazione o delucidazione della perizia.
Appellante l’attrice la quale, con appello 23 ottobre 2006, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la domanda di sostituzione del perito e di annullare il termine per chiedere la completazione della perizia.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto e in diritto:
che la decisione del Pretore, come quella in oggetto, che rifiuta la nomina di un nuovo perito nell'ambito dell'applicazione dell'art. 252 cpv. 5 CPC è un'ordinanza e di conseguenza è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1984, 388 e 1987, 230; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 252 m. 3);
che infatti concerne l'istruttoria della causa e ricade nelle controversie procedurali decise con ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 94 m. 2);
che la forma o la terminologia usata dal giudice - che nella fattispecie ha emanato il provvedimento indicandolo quale "decreto" - non è criterio decisivo per distinguere tra ordinanza e decreto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 94 m. 1);
che la palese improponibilità dell'appello può così essere sanzionata già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di doverlo prima intimare alle controparti per le loro osservazioni;
che le spese sono a carico dell'appellante;
Per i quali motivi
visti gli art. 94, 95 e 252 cpv. 5 CPC
e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG pronuncia:
1. L'appello 23 ottobre 2006 AP 1 è inammissibile.
2. La tassa di giudizio di fr. 300.-- e le spese di fr. 50.-- (totale fr. 350.-) sono a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario