Landlord v. Tenant: Procedural Defect Not Timely Raised on Appeal from Commercial Eviction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA landlord successfully obtained an eviction order against a tenant from a commercial space due to default on rent, based on an extraordinary termination notice served on the official form. The tenant appealed, arguing the termination was invalid because the accompanying letter did not include the official notice form. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the tenant had previously contested the eviction at conciliation and before the lower court without raising the procedural defect regarding the required form, which constitutes a new argument prohibited under appeal procedure for matters governed by the relevant tenancy code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 274d cpv. 3 CO, Art. 321 CPC, Art. 148 CPC; Landlord v. Tenant: Procedural Defect Not Timely Raised on Appeal from Commercial Eviction: The tenant appealed, arguing the termination was invalid because the accompanying letter did not include the official notice form. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the tenant had previously contested the eviction at conciliation and before the lower court without raising the procedural defect regarding the required form, which constitutes a new argument prohibited under appeal procedure for matters governed by the relevant tenancy code provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive as the basis for ordering the appellant to bear the procedural costs.
Testo completo
Incarto n. 12.2006.187 · Lugano 28 novembre 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.99 (sfratto) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza
27 luglio 2006 da
AO 1 rappr. dallo RA 1 contro
AP 1 rappr. dall’ RA 2
volta ad ottenere lo sfratto della convenuta dal locale commerciale di 2000 m2 adibito a deposito, lavorazioni industriali, servizi e uffici, situato in via Industria
11 nel Comune di R__________, di proprietà dell’istante;
domanda avversata dalla convenuta, e che il Pretore ha integralmente accolto con decreto 28 settembre 2006;
appellante la convenuta che con atto di appello 12 ottobre 2006 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, di modificare il decreto impugnato nel senso di respingere l’istanza, annullare i dispositivi da 2 a 4 e di porre le tasse e spese a carico dell’istante, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante nelle proprie osservazioni del 15 novembre 2006 postula la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato, con protesta di spese e ripetibili.
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con l’istanza in rassegna AO 1 ha chiesto alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord lo sfratto della convenuta dal locale commerciale di 2000 m2 adibito a deposito, lavorazioni industriali, servizi e uffici, situato in via Industria 11 nel Comune di R__________;
che con la decisione qui impugnata il Pretore, preso atto che la domanda si fondava sul contratto di locazione stipulato il 1° maggio 2005 (doc. A) e sulla disdetta straordinaria notificata a decorrere dal 30 aprile 2006 dalla locatrice alla conduttrice il 20 marzo 2006 su modulo ufficiale per mora (doc. D), ha decretato lo sfratto di quest’ultima;
che con l’appello che qui ci occupa, al quale la presidente della Camera ha accordato effetto sospensivo con decreto 6 ottobre 2006, la convenuta chiede di modificare il decreto di sfratto nel senso di respingere l’istanza, per il motivo che la lettera accompagnatoria 20 marzo 2006 non conteneva il modulo ufficiale di disdetta, vizio che ne comporta la nullità irrimediabile, dal rilevare d’ufficio anche in sede di appello;
che in sede di appello l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude la possibilità di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni e che tale divieto vale anche nelle cause rette dall’art. 274d cpv. 3 CO (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano, 2000, m. 6 ad art. 321 CPC);
che nella fattispecie le parti sono comparse per discutere la disdetta straordinaria per mora della conduttrice sia davanti all’Ufficio di conciliazione (incarto richiamato I), sia davanti al Pretore e in entrambe le occasioni la convenuta ha contestato la domanda di sfratto senza sollevare la benché minima eccezione sulla notifica della disdetta, in particolare sulla mancata notificazione del modulo ufficiale, subordinatamente sulla mancata sottoscrizione dello stesso da parte della locatrice;
che in siffatte circostanze l’appello si rivela irricevibile;
che la tassa di giustizia e le spese della procedura di appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC), con l’obbligo per l’appellante di rifondere all’istante un’equa indennità per ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 12 ottobre 2006 di AP 1 è irricevibile.
2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 400.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario