Bankruptcy Default Judgment Challenge
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought to overturn a lower court decision that granted the appellee's claim for CHF 12,000 in outstanding wages, arguing that the first instance judge erred by not suspending the proceedings or granting the appellant's subsequently appointed liquidator time to take over the case following the company's bankruptcy just before the hearing, which resulted in the appellant being defaulted. The appellate court rejected the appeal, reasoning that even if the matter was not urgent and should have been suspended under bankruptcy law, a judgment issued during a mandatory suspension period is not automatically void, and furthermore, the appellant failed to properly inform the lower court of the bankruptcy or request a continuance, thereby forfeiting its right to object to the proceedings continuing without its liquidator present or having been granted time to assess participation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 33 LBCR, Art. 207 LEF, Art. 23 quater, Art. 313bis CPC, Art. 207 cpv. 1 prima, Art. 343 CO; Bankruptcy Default Judgment Challenge: The appellate court rejected the appeal, reasoning that even if the matter was not urgent and should have been suspended under bankruptcy law, a judgment issued during a mandatory suspension period is not automatically void, and furthermore, the appellant failed to properly inform the lower court of the bankruptcy or request a continuance, thereby forfeiting its right to object to the proceedings continuing without its liquidator present or having been granted time to assess participation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the grounds for the decision ('richiamati gli art. 148 CPC e la TG') leading to the final order rejecting the appeal.
Cited in the reasoning regarding the non-levy of court fees and expenses, which is then reflected in the second order.
Cited in the reasoning regarding the non-levy of court fees and expenses, which is then reflected in the second order.
Although extensively discussed as the main subject of the appeal (suspension due to bankruptcy), it was only cited in the reasoning (considerants) and not explicitly in the final orders (1. or 2.) to justify the rejection of the appeal itself, except perhaps indirectly via Art. 148 CPC.
Testo completo
Incarto n. 12.2006.166 · Lugano 14 settembre 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2006.992 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con istanza 8 agosto 2006 da
AO 1 contro
AP 1 ora AP 1 rappr. dalla RA 1
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'000.- oltre interessi;
domanda cui la convenuta, preclusa, non si è opposta e che il Pretore con sentenza 1° settembre 2006 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 6 settembre 2006, con cui chiede di annullare la decisione pretorile e di rinviare gli atti al primo giudice per un nuovo giudizio, il tutto senza assegnazione di spese e ripetibili;
mentre l'istante non è stato invitato a presentare le sue osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 8 agosto 2006 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 12'000.- oltre interessi a titolo di pretese salariali;
che con la sentenza 1° settembre 2006 qui impugnata, il Pretore, preso atto che la convenuta -nel frattempo fallita a seguito della decisione 25 agosto 2006 della Commissione federale delle banche ex art. 33 LBCR (SR 952.0)- non aveva partecipato all’udienza indetta per il 30 agosto 2006 ed era pertanto rimasta preclusa nella lite, ha senz’altro accolto l’istanza;
che con l’appello 6 settembre 2006 che ci occupa, la convenuta, rappresentata dalla Commissione federale delle banche, suo liquidatore, chiede di annullare la decisione pretorile e di rinviare gli atti al primo giudice per un nuovo giudizio, rilevando in sostanza che il Pretore, preso atto del suo fallimento, avrebbe dovuto ordinare la sospensione della causa ai sensi dell’art. 207 LEF, rispettivamente, quand’anche avesse ammesso l’urgenza della procedura, avrebbe dovuto concedere al suo liquidatore, in base alla dottrina (Wohlfart, Basler Kommentar,
N. 35 ad art. 207 LEF), un termine per stabilire se intendeva condurre la procedura in nome proprio oppure cedere tale facoltà ai creditori oppure ancora riconoscere la pretesa della controparte (art. 26 Ordinanza sul fallimento bancario, SR 952.812.32); in ogni caso con l’apertura del fallimento era pure stato revocato il mandato di incaricato delle inchieste ex art. 23 quater LBCR affidato agli __________ e __________, sicché solo la Commissione federale delle banche era ormai autorizzata a rappresentare la società all’udienza, per cui, non avendo questa avuto la possibilità di esprimersi in merito, il primo giudizio andava annullato;
che il gravame, del tutto infondato, può senz’altro essere respinto già in occasione dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;
che giusta l’art. 207 cpv. 1 prima frase LEF, salvo i casi d’urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese;
che nel caso di specie la questione a sapere se il procedimento in esame, retto dalla procedura rapida e semplice per azioni derivanti dal contratto di lavoro (art.
343 CO e 416 segg. CPC), sia di carattere urgente e quindi non soggetto alla sospensione ex art. 207 LEF, come stabilito dal primo giudice (contra: Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N.
19 ad art. 207), può rimanere indecisa: in effetti, quand’anche si volesse ritenere che lo stesso non sia di carattere urgente e quindi soggetto a quella sospensione, si osserva che la giurisprudenza ha in ogni caso avuto modo di stabilire che una sentenza di merito emanata dal Pretore durante il periodo di obbligatoria sospensione del processo per fallimento di una parte non è nulla e nemmeno annullabile, poiché non vi è pregiudizio irreparabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 106);
che è poi manifestamente a torto che la convenuta lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto esprimersi all’udienza tramite il suo liquidatore rispettivamente per non aver il giudice assegnato a quest’ultimo un termine per decidere se continuare la procedura in suo nome, cederne la prosecuzione ai creditori o ammettere la pretesa;
che in questa sede la rappresentante della convenuta afferma di aver informato verbalmente il Pretore, il 29 agosto 2006, del fallimento della società -pubblicato il 1° settembre 2006 sul sito della Commissione federale delle banche e il 6 settembre 2006 sul FUSC- ma non pretende di aver a quel momento instato per la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 207 LEF oppure ex art. 107 CPC, né di aver comunicato che il mandato di incaricato delle inchieste affidato agli __________ e __________ era con ciò stato revocato, né ancora di aver domandato il rinvio dell’udienza indetta per il giorno dopo: in tali circostanze il Pretore poteva dunque legittimamente ritenere che la convenuta avrebbe partecipato all’udienza tramite gli __________ e __________ oppure tramite la Commissione federale delle banche e che in quell’occasione essa, oltre ad esprimersi sul merito della lite, avrebbe formulato le sue eventuali obiezioni d’ordine circa la continuazione della procedura, ciò che invece, non presentandosi all’udienza, ha rinunciato a fare;
che per questo giudizio non si prelevano né tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CO e 417 cpv. 1 lett. e CPC), né si attribuiscono ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare le sue eventuali osservazioni;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 6 settembre 2006 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano né tasse né spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- a -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario