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12.2006.148 • TRAC TI 12.2006.148 Generato dall'IA

Lessee Appeal Dismissed for Minor Misspelling in Eviction Proceedings

Numero d'incarto 12.2006.148
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lessee appealed an eviction decree granted after the lessor filed for eviction following the accepted termination of a lease agreement, arguing the initial application was void due to a minor misspelling of their surname. The court dismissed the appeal, reasoning that the appellant had accepted the lease termination, failed to vacate, and was properly summoned to both the conciliation hearing and the subsequent court hearing, where they failed to appear despite refusing certified mail; the slight error in the surname did not prevent the correct identification of the recipient, thus rendering the appeal unfounded and the initial eviction decree correct.

Regesto Legislator

Ufficiale

Sfratto per cessata locazione, regolarità della procedura in caso di rifiuto del conduttore di ritirare le convocazioni per asserito errore di scrittura del nome

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di sfratto concedente di leasing contratto di locazione cognome citazione a comparire omesso versamento della cauzione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Cited in the concluding part of the decision (declaring that procedural costs follow the event of the loss).

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Testo completo

Incarto n. 12.2006.148 · Lugano 31 agosto 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.127 (istanza di sfratto) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza

23 luglio 2006 da

AO 1 contro

AP 1

volta ad ottenere lo sfratto del convenuto da un appartamento sito nell’immobile “Alla Benedetta” in via Pratocarasso 45 a Bellinzona;

domanda alla quale il convenuto, assente all’udienza del 22 agosto 2006, non si è opposto e che il Segretario assessore ha accolto con decreto 22 agosto 2006;

appellante il convenuto con appello 26 agosto 2006, con cui chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, di annullare il decreto di sfratto e di ripetere la procedura, viziata da errore nella designazione della persona;

mentre l’istante non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con l’istanza in rassegna, inoltrata dopo aver adito il 13 luglio 2006 l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di B__________, AO 1 hanno chiesto alla Pretura del distretto di Bellinzona lo sfratto di AP 1 dalla casa d’abitazione sita in via P__________ __________ a B__________;

che con la decisione qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che la domanda si fondava sul contratto di locazione stipulato il 7 giugno 2002 (doc. D) e disdetto dalla parte locatrice il 6 settembre 2005 per il 30 giugno 2006 e che il conduttore aveva accettato la disdetta, ha decretato lo sfratto del convenuto;

che con l’appello che qui ci occupa, corredato di una domanda di concessione dell’effetto sospensivo che diviene priva d’oggetto a seguito dell’emanazione del presente giudizio, il convenuto si oppone allo sfratto per il motivo che nell’istanza del 23 luglio 2006 il suo nome era stato scritto in modo errato, ciò che a suo dire comporta la nullità di tutta la procedura e giustifica il suo rifiuto di ritirare le convocazioni della Pretura;

che dall’incarto emerge che il conduttore aveva accettato il 28 settembre 2005, tramite l’A__________ la disdetta del contratto di locazione per la scadenza del 30 giugno 2006 (doc. 1 incarto Ufficio di conciliazione), che non aveva liberato i locali alla scadenza del contratto, né concordato una proroga e che benché regolarmente convocato non era comparso né all’udienza del 13 luglio 2006 presso l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona né a quella indetta presso la Pretura del Distretto di Bellinzona il 22 agosto 2006 per discutere l’istanza di sfratto ;

che il rifiuto di ritirare le raccomandate contenenti le convocazioni non giova all’appellante, il quale non si è presentato davanti all’Ufficio di conciliazione e davanti alla Pretura ben sapendo di essere il destinatario degli invii da lui non ritirati, la storpiatura del suo cognome con una consonante di troppo (D__________ invece di D__________, cfr. la busta nell’incarto richiamato) non impedendo la corretta identificazione del destinatario;

che in tali circostanze la decisione di sfratto è corretta e il gravame, del tutto infondato ed al limite del temerario, può essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313*bis* CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per le osservazioni;

che la tassa di giustizia e le spese della procedura ricorsuale seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili all’istante, che non è stata invitata a presentare le sue eventuali osservazioni;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello 26 agosto 2006 di AP 1 è respinto.

2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 130.- (tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante.

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario