Tenants' Appeal Dismissed for Lack of Substantive Ground
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court was presented with an appeal by tenants challenging a lower court's decision that upheld a landlord's notice of termination for default and granted an eviction order. The appellate court found the appeal to be inadmissible because it lacked any substantive reasoning or challenge to the original judge's findings, thereby failing to meet the legal requirements for an appeal under the relevant procedural code, leading to the dismissal of the appeal and imposition of costs on the appealing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 313bis CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 148 CPC; Tenants' Appeal Dismissed for Lack of Substantive Ground: The appellate court found the appeal to be inadmissible because it lacked any substantive reasoning or challenge to the original judge's findings, thereby failing to meet the legal requirements for an appeal under the relevant procedural code, leading to the dismissal of the appeal and imposition of costs on the appealing parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the reasoning as the ground for the appeal's inadmissibility due to lack of motivation, even though the operative part only explicitly cites Art. 148 CPC for costs. However, since the decision explicitly rejects the appeal (Order 1) based on the lack of motivation explained by this article, and the court explicitly recalls the grounds for its decision before the operative part, I will include the provision establishing the inadmissibility, as it is the substantive reason for the rejection of the appeal, even if it is not repeated in the numbered orders 1, 2, or 3.
This article was cited in the operative part (Order 2) to allocate the procedural costs based on the outcome of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 12.2006.134 · Lugano 26 luglio 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire in materia di locazione nella causa inc. n. DI.2006.776 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, e più precisamente sull’istanza di sfratto 9 giugno 2006 promossa da
AO 1 rappr. dalla RA 1 contro
e AP 1
nonché sull’istanza di contestazione della disdetta introdotta il 18 aprile 2006 innanzi all’Ufficio di conciliazione di Lugano Ovest da
AP 1, __________ contro
AO 1, __________ rappr. dalla RA 1
sulle quali il Segretario assessore si è pronunciato con sentenza 6 luglio 2006, respingendo l’istanza di contestazione della disdetta ed accogliendo l’istanza di sfratto;
ed ora sullo scritto (recte: appello) 14 luglio 2006 con cui i conduttori, soccombenti in prima sede, dichiarano di ricorrere contro la sentenza di sfratto;
mentre la controparte non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con la decisione 6 luglio 2006 qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che la locatrice aveva posto termine al contratto di locazione con effetto dal 1° maggio 2006 in forza della disdetta per mora del 21 marzo 2006, ha respinto l'istanza di contestazione della disdetta ed accolto l'istanza di sfratto;
che con l’appello 14 luglio 2006 i conduttori dichiarano di ricorrere contro la decisione di sfratto, senza motivazioni e senza muovere critiche alla sentenza impugnata;
che il gravame, del tutto infondato, può essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che l’appello è infatti irricevibile siccome sprovvisto di qualsiasi motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), i ricorrenti non essendosi confrontati in alcun modo con le argomentazioni del primo giudice, ciò che impedisce il suo esame nel merito;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 14 luglio 2006 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia di fr. 50.- e spese di fr. 50.-) sono a carico degli appellanti.
3. Intimazione:
- - -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario