Appeal Inadmissible Due to Failure to Address Indigence Finding and Improper Submission of New Evidence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought review of a lower court's decision that denied them legal aid, which was based on insufficient evidence of indigence, in a case where the appellant was suing for a reduced sum and the opposing party counter-sued for a larger amount. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically address the lower court's detailed reasoning regarding the lack of evidence of poverty and improperly attempted to introduce new documentation, which is generally barred on appeal, especially when the omission was due to the party's own negligence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 Lag, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, art. 309 CPC-TI; Appeal Inadmissible Due to Failure to Address Indigence Finding and Improper Submission of New Evidence: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically address the lower court's detailed reasoning regarding the lack of evidence of poverty and improperly attempted to introduce new documentation, which is generally barred on appeal, especially when the omission was due to the party's own negligence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the legal standard for granting legal aid, which was the subject of the rejected appeal, although the appeal was rejected on procedural grounds.
This provision was cited to reject the appellant's attempt to introduce new documentation on appeal.
The reasoning refers to jurisprudence concerning the lack of confrontation with the lower court's grounds, justifying the appeal's inadmissibility (implicitly applied by the rejection in order 1).
Testo completo
Incarto n. 12.2006.131 · Lugano 12 luglio 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.295 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 21 aprile 2005 da
AP 1 rappr. dall’ contro
AO 1 rappr. da RA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma ridotta in replica a fr. 27'196.95 più interessi ed accessori, mentre quest’ultimo, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 105'832.35 oltre interessi;
ed ora sull’istanza di assistenza giudiziaria presentata l’8 settembre 2005 dall’attore, che il Pretore, con decreto 21 giugno 2006, ha integralmente respinto;
ricorrente l'attore personalmente con scritto 5 luglio 2006, con cui chiede la revisione del giudizio negativo emanato dal primo giudice ed il conseguente accoglimento dell’istanza di assistenza giudiziaria;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con la decisione qui impugnata il Pretore ha negato all’attore l’assistenza giudiziaria nella causa in rassegna, osservando che la documentazione da questi versata agli atti non permetteva di concludere che egli si trovasse in una situazione di indigenza ai sensi dell’art. 3 Lag;
che con lo scritto (recte: ricorso) che qui ci occupa l’attore, pur dichiarando di non essere d’accordo con il querelato giudizio, di cui chiede la modifica a suo favore, non si è assolutamente confrontato con le puntuali ed articolate motivazioni del primo giudice e soprattutto non ha indicato per quali motivi le stesse sarebbero errate o non potrebbero essere condivise, per cui l’impugnativa deve senz’altro essere dichiarata irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 23 e 27 ad art. 309; II CCA 22 marzo 2006 inc. n. 12.2005.23);
che l’attore non può nemmeno essere seguito laddove afferma che il suo stato di indigenza risulterebbe in ogni caso dai nuovi documenti da lui prodotti con il gravame, in sede di appello essendo espressamente esclusa la produzione di nuova documentazione (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC); tanto più che la mancata tempestiva produzione degli stessi, pacificamente successivi all’inoltro dell’istanza di assistenza giudiziaria e precedenti l’emanazione del decreto qui impugnato, è chiaramente dovuta a negligenza della stessa parte attrice;
che il ricorso, irricevibile nel suo complesso, deve pertanto essere respinto;
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 5 luglio 2006 di AP 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- - - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario