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12.2006.128 • TRAC TI 12.2006.128 Generato dall'IA

Cook's Sickness Benefits Dispute Following Denial by Insurance

Numero d'incarto 12.2006.128
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An employee, hired as a cook and subsequently declared totally unable to work due to pre-existing Type 1 diabetes, sued the former employer for unpaid sickness benefits after the employer's collective insurance refused coverage due to unpaid premiums by the employer. The appellate court upheld the lower court's decision awarding the benefits, reasoning that the appeal was largely inadmissible because the employer failed to raise key arguments, such as essential error regarding the contract or the employee's alleged bad faith in not disclosing the long-standing, non-disabling condition, during the required initial procedural stages, and because the employment contract was implicitly considered valid through ordinary termination. Furthermore, the court found no breach of the employee's duty of loyalty as the diabetes did not render the employee absolutely unfit for the cooking position at the time of hiring.

Regesto Legislator

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Art. 417 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 78 CPC, Art. 321 CPC, Art. 320 CO, Art. 322 CPC, Art. 417 CPC; Cook's Sickness Benefits Dispute Following Denial by Insurance: The appellate court upheld the lower court's decision awarding the benefits, reasoning that the appeal was largely inadmissible because the employer failed to raise key arguments, such as essential error regarding the contract or the employee's alleged bad faith in not disclosing the long-standing, non-disabling condition, during the required initial procedural stages, and because the employment contract was implicitly considered valid through ordinary termination. Furthermore, the court found no breach of the employee's duty of loyalty as the diabetes did not render the employee absolutely unfit for the cooking position at the time of hiring.

Parole chiave

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contratti di lavoro estinzione delle prestazioni assicurative contratto di assicurazione condizioni di lavoro stato anteriore violazione del dovere

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Cited in the reasoning section preceding the dispositive to establish that costs follow the event (loser pays).

art. 417 CPC

Cited in the reasoning section preceding the dispositive, although the order itself does not explicitly mention it for costs, it refers to the general cost rule for this procedure type.

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Testo completo

Incarto n. 12.2006.128 · Lugano 4 aprile 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. __________ della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 27 gennaio 2005 da

AO 1 rappr. dall'RA 2, contro

AP 1 rappr. dallo RA 1

con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24'746.40 oltre interessi a titolo di indennità per malattia, domanda avversata dalla convenuta e che il Segretario assessore con sentenza 9 giugno 2006 ha accolto;

appellante la convenuta, che con atto 22 giugno 2006 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza;

mentre l’istante con osservazioni 5 luglio 2006 propone la reiezione del gravame

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto: 1. AO 1 è stato assunto dalla AP 1 dal 1° maggio 2004 in qualità di cuoco. Dal 1° luglio 2004 egli - sofferente dal 1994 di diabete tipo 1 - è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro. Il 22 luglio 2004 egli ha fatto richiesta di prestazioni AI, il cui esito non è noto.

La malattia è stata notificata alla compagnia d'assicurazioni __________, presso la quale la AP 1 aveva concluso l'assicurazione collettiva per i propri dipendenti, la quale ha tuttavia rifiutato di erogare le indennità giornaliere a AO 1, comunicando, con lettera 20 settembre 2004, di non assumere l'evento a causa del mancato pagamento del premio assicurativo da parte del datore di lavoro.

Con lettera 9 marzo 2005 la AP 1 ha disdetto il contratto di lavoro per il 30 aprile 2005.

2. Con istanza 27 gennaio 2005 AO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 24'746.40 oltre interessi, pari alle indennità giornaliere maturate dal 1° luglio 2004 al 31 gennaio 2005.

All'udienza di discussione del 10 marzo 2005 la convenuta si è opposta all’istanza. Rilevato di non poter escludere che l'istante le avesse sottaciuto il suo stato di malattia al momento dell'assunzione, ciò che renderebbe abusive le sue pretese, la convenuta ha poi contestato l'ammontare delle indennità richieste.

Esperita l’istruttoria, con le conclusioni la parte convenuta ha confermato le proprie domande.

3. Con sentenza 9 giugno 2006, il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha accolto l'istanza.

Con appello 22 giugno 2006 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

La parte appellata, con osservazioni 5 luglio 2006, postula la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 4. La procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro prescrive che le parti devono esporre le rispettive ragioni all'udienza di discussione, nell'ambito della quale esse devono pure proporre tutte le eccezioni (art. 417 cpv. 1 lett. a CPC; art. 78 CPC). Il completamento successivo dei fatti è ammesso unicamente su invito del giudice o quando sia dato un caso di restituzione in intero (art.

78 CPC). È esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove od eccezioni in sede d'appello (art. 321 CPC), ciò che vale segnatamente per i fatti proposti in prima sede, ma tardivamente, e pertanto esclusi dal contraddittorio e dalla fase istruttoria (principio applicabile anche per le vertenze rette dalla procedura sociale in tema di lavoro: Cocchi/ Trezzini, CPC - TI, art. 321 CPC, m. 7).

L'unica contestazione sollevata dall'appellante in sede di risposta riguarda l'ammontare delle indennità giornaliere (riassunto scritto, pag. 3). Per il resto essa si è limitata a insinuare che controparte abbia "deliberatamente sottaciuto il suo stato di malattia prima di venire assunto, eventualità questa capace di configurare la malafede del lavoratore come, ed in questa sede, l'abuso delle sue prerogative di legge ....". Di conseguenza l'appello, basato in buona parte su altri fatti e altre contestazioni, non oggetto di contraddittorio, risulta in larga misura irricevibile.

5. Il Segretario assessore ha ritenuto che il contratto era valido e non inficiato da errore essenziale. Rilevato come la convenuta non aveva chiesto alcunché circa lo stato di salute dell'istante al momento dell'assunzione, il primo giudice ha escluso che si potesse rimproverargli di aver sottaciuto volutamente circostanze importanti riferite alla sua persona. Per i medesimi motivi ha respinto anche la tesi dell'abuso di diritto, considerato che l'obbligo di informare il datore di lavoro esiste solo per quelle affezioni che sono suscettibili di mettere in pericolo la sua incolumità o quella di terzi, ciò che non era il caso nella situazione concreta. A mente del Segretario assessore l'origine della contestazione neppure risiede nella malattia dell'istante, bensì nel fatto che l'assicurazione non ha voluto assumere il caso per mora della convenuta nel pagamento dei premi.

6. L'appellante censura la decisione impugnata, sostenendo che, contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, sono dati gli estremi per ammettere l'errore essenziale nella conclusione del contratto. La questione non merita di essere approfondita, considerato che la convenuta non ha mai impugnato il contratto per errore essenziale. Anzi, essa lo ha invero implicitamente considerato valido, tanto che ha coscientemente optato per la rescissione mediante disdetta ordinaria (doc. 4; appello pag. 10 ad 7.5).

7. L'appellante sostiene che il Segretario assessore ha negato a torto l'abusività delle pretese dell'appellato, il quale avrebbe dovuto avvisare il datore di lavoro dei propri problemi di salute stante che gli stessi erano di gravità tale da imporne la notifica in base al principio della buona fede nei rapporti d'affari.

Vero è che già durante la fase delle trattative che intercorrono prima della conclusione del contratto di lavoro il lavoratore soggiace all’obbligo di fedeltà con la conseguenza non solo di dover rispondere veridicamente alle domande del datore di lavoro ma anche di dare spontaneamente ragguagli se questi riguardano la mancanza di qualità o capacità fondamentali per l’occupazione lavorativa che verrà esercitata. Una malattia non deve tuttavia essere resa nota se il datore di lavoro non formula al proposito precise domande, ma solo quando essa renda il lavoratore assolutamente inidoneo per la funzione che è chiamato ad assumere (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 32 ad art. 320 CO). In concreto il dr. __________, medico curante dell'appellato, si è espresso nel senso che l'attività di cuoco non è preclusa a chi soffre di diabete (verbale 30 agosto 2005, pag. 3). Di conseguenza non si può sostenere che, non avendo notificato tale affezione, l'appellato abbia violato i suoi obblighi nei confronti del datore di lavoro. Neppure i due episodi accaduti durante l'attività lavorativa alle dipendenze dell'appellante inducono a diversa conclusione. Non risultano infatti episodi di "ipoglicemia non avvertita subito dal paziente" prima di quelli verificatisi presso la convenuta. In definitiva, non risulta che al momento dell'assunzione il diabete fosse già causa di disagi tali da dover ritenere che, non facendone parola con il datore di lavoro, l'appellato abbia violato il suo obbligo di fedeltà e di conseguenza le pretese oggi fatte valere siano abusive.

8. Per quanto concerne poi la censura dell'appellante che considera ingiustificata l'assenza dell'appellato sostenendo che il medesimo in realtà non era inabile al lavoro, si rileva che l'incapacità lavorativa mai era stata revocata in dubbio se non, tardivamente, con le conclusioni di causa. L'argomento non è quindi ricevibile. Di transenna si osserva comunque che l'incapacità lavorativa risulta dai certificati medici versati agli atti (doc. H), che l'appellante non ha mai contestato, sicché è perlomeno malvenuta a metterne in dubbio la veridicità in questa sede. Neppure si può poi dedurre dalla testimonianza del __________ che l'appellato fosse abile al lavoro nel periodo durante il quale non ha lavorato, essendosi il medico limitato a riferire di aver fatto presente al paziente l'importanza di organizzare gli orari di lavoro in modo da permettere la terapia (verbale cit.).

9. L'appellante censura l'ordinanza 16 settembre 2005 con la quale il Segretario assessore ha respinto la sua istanza di assunzione suppletoria di prove e postula che, in accoglimento della stessa, sia versata agli atti la lettera 31 agosto 2005 della AP 1 al proprio patrocinatore.

L'art.

322 CPC prevede la facoltà del giudice, in sede d'appello, di assumere le prove che vennero offerte ma rifiutate dal Pretore. Presupposto per assumere nuove prove in appello è che il giudice le ritenga utili per il proprio convincimento (art. 322 CPC). Non si tratta di un obbligo del giudice, bensì di una facoltà che, in particolare, non deve servire per supplire alle negligenze delle parti nella conduzione della fase istruttoria e nell'allegazione delle eccezioni e delle contestazioni (Cocchi / Trezzini, op. cit. art. 322 m. 1).

Va qui rilevato che il documento di cui trattasi altro non è che una lettera dell'appellante al proprio patrocinatore, redatta in pendenza di causa, che costituisce come tale una mera affermazione di parte, inadatta quale mezzo di prova e quindi di alcuna utilità per il convincimento di questa Camera. La domanda di annetterla agli atti va dunque respinta.

10. Per i motivi che precedono, rilevato che in merito al quantum della pretesa in questa sede non sono più state sollevate contestazioni, l'appello, infondato, dev'essere respinto.

Non si percepiscono tasse né spese (art. 417 CPC ). Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per questi motivi

pronuncia: 1. L'appello

22 giugno 2006 di AP 1 è respinto.

2. Non si prelevano tasse né spese. AP 1 verserà all'appellato fr. 900.- per ripetibili.

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Premesso che il valore litigioso è di fr. 24'746,40 e che si tratta di vertenza in materia di

diritto del lavoro, contro la presente sentenza è dato il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di 30 giorni dalla notificazione.