Petitioner v. Respondent (Legal Aid Application Superseding Fee Payment Deadline)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an action seeking payment of a specified sum, the court of first instance struck the petition from the roll due to the petitioner's failure to pay a required court fee advance, despite the petitioner having previously submitted a new request for legal aid before the deadline for the advance had expired. The appellate court reasoned that the lower court erred by issuing the order to pay the advance and subsequently striking the case without first ruling on the timely filed, superseding request for legal aid, which rendered the subsequent payment deadline order procedurally defective and necessitated nullifying the strike-out decree and returning the case for resolution of the pending legal aid application.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 313bis CPC, Art. 13 cpv. 1 Lag, Art. 142 lett. a CPC, art. 97 n. 5 CPC, art. 147 CPC, II CCA 7 ottobre 2005 inc. n. 12.2005.180; Petitioner v. Respondent (Legal Aid Application Superseding Fee Payment Deadline): The appellate court reasoned that the lower court erred by issuing the order to pay the advance and subsequently striking the case without first ruling on the timely filed, superseding request for legal aid, which rendered the subsequent payment deadline order procedurally defective and necessitated nullifying the strike-out decree and returning the case for resolution of the pending legal aid application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe subsequent order declaring the removal from the rolls was nullified because the preceding order lacked a procedural prerequisite.
The order setting the deadline for payment was declared premature and lacking a procedural prerequisite under this article.
The appeal was reviewed under this article during the preliminary examination.
Although not explicitly in the dispositive, the reasoning refers to rules concerning the payment deadline which is related to the procedural ground for nullification.
Cited in the reasoning regarding the possibility of filing for legal aid to avoid case removal (related to the procedural ground for nullification).
Cited in reference to the court's decision not to award costs/reimbursement.
Testo completo
Incarto n. 12.2006.12 · Lugano 16 gennaio 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.332 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 3 maggio 2005 da
AP 1 contro
AO 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27'000.- oltre interessi, e che il Segretario assessore con decreto 21 dicembre 2005 ha stralciato dai ruoli per mancato versamento, nei termini, dell’anticipo per tasse e spese di giudizio;
visto lo scritto 9/10 gennaio 2006 dell’attrice;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con la petizione in rassegna l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27'000.- oltre interessi;
che essa, dopo che il Segretario assessore aveva respinto il 19 settembre 2005 una sua istanza volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria, decisione confermata il 7 ottobre 2005 dalla scrivente Camera, in data 7 novembre 2005 ha di nuovo chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che nel frattempo, con ordinanza 22 settembre 2005 -superata dai successivi eventiil Segretario assessore l’aveva invitata a versare entro 30 giorni un anticipo per tasse e spese giudiziarie di fr. 350.- precisando che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato lo stralcio della causa e una richiesta analoga, con un ultimo termine di 20 giorni per provvedere in tal senso, le è stata inviata il 10 novembre 2005;
che con il decreto 21 dicembre 2005 qui impugnato egli, preso atto che il termine per il versamento dell’anticipo non era stato ossequiato, ha senz’altro stralciato dai ruoli la petizione;
che con scritto 9 gennaio 2006, inviato al giudice di prime cure e trasmesso per competenza alla scrivente Camera, l’attrice, dopo aver ricordato di aver “*inviato una valida giustificazione sulla presente impossibilità di corrispondere al pagamento degli acconti richiesti*”, ha stigmatizzato con sdegno lo stralcio della sua causa e, ritenendo “*di essere una persona intelligente e riflessiva quel tanto che basta per non accettare supinamente definizioni o soluzioni generiche e non esaurienti e quindi contro la legge, contro la razionalità, contro la logica, contro l’equità*”, ha tra l’altro riconfermato il suo scritto 7 novembre 2005, aggiungendo infine, riferita verosimilmente ai giudizi emessi nei suoi confronti anche in una causa parallela, che si trattava di “*decisioni arbitrarie*”;
che l’atto in questione, con cui in sostanza è censurata la decisione di stralcio della causa, può eccezionalmente essere accolto già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 313bis) senza necessità di intimarlo per eventuali osservazioni alla controparte;
che la giurisprudenza del Tribunale federale ha in effetti già avuto modo di stabilire che per ovviare alle conseguenze del mancato anticipo delle spese, ossia lo stralcio della causa, la parte, oltre a chiedere una proroga del termine di pagamento (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 11 ad art. 147), può pure presentare una domanda di assistenza giudiziaria entro il termine fissato per fornire l’anticipazione (art. 13 cpv.
1 Lag; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 259 ad art. 147; II CCA
12 luglio 2005 inc. n. 12.2005.131);
che il caso dell’attrice dev’essere trattato in modo del tutto analogo, avendo essa provveduto ad inoltrare una nuova istanza di assistenza giudiziaria prima che le fosse assegnato l’ultimo termine per il versamento dell’anticipo;
che nelle particolari circostanze il primo giudice, prima di assegnare quel termine, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla nuova richiesta di assistenza giudiziaria dell’attrice, ad es. chiedendo alla parte di produrre la documentazione attestante la sua indigenza oppure respingendo la sua domanda siccome non era preteso che la sua situazione finanziaria si fosse nel frattempo modificata, e, non avendolo fatto, l’ordinanza 10 novembre 2005, che a quel momento era assolutamente prematura e dunque difettava di un presupposto processuale ex art. 97 n. 5 CPC, dev’essere dichiarata nulla (art. 142 lett. a CPC) ciò che implica pure la nullità della successiva decisione con cui è stato decretato lo stralcio della petizione a seguito del mancato versamento dell’anticipo nel termine assegnato;
che l’incarto deve così essere ritornato al primo giudice affinché abbia innanzitutto a trattare la domanda di assistenza giudiziaria inoltrata il 7 novembre 2005;
che non si prelevano né spese giudiziarie né ripetibili per la procedura ricorsuale, la modifica del primo giudizio essendo in definitiva avvenuta d’ufficio e non sulla base delle argomentazioni -di fatto inconsistentiaddotte dall’appellante (II CCA 7 ottobre 2005 inc. n. 12.2005.180);
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
1. L’appello 9 gennaio 2006 di AP 1 è accolto.
§ *Il decreto di stralcio 21 dicembre 2005 è dichiarato nullo e gli atti sono ritornati al Segretario assessore per la continuazione della procedura ai sensi dei considerandi.*
2. Non si prelevano né tasse né spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario