Lease Termination vs. Ancillary Sale Agreement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe plaintiff sought the eviction of the defendants from a residential property based on the expiration of a fixed-term lease agreement on January 31, 2006, with no agreed renewal or extension, a decision the lower court granted. The appealing defendant argued that an ancillary agreement for a future sale, where the purchase date was merely indicative, superseded the lease term and entitled them to remain until acquisition. The appellate court rejected the appeal, finding that the ancillary agreement, even if valid, did not affect the fixed termination date of the lease, and since no lease extension was agreed upon, the eviction order was correctly issued.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 313bis CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 148 CPC; Lease Termination vs. Ancillary Sale Agreement: The appealing defendant argued that an ancillary agreement for a future sale, where the purchase date was merely indicative, superseded the lease term and entitled them to remain until acquisition. The appellate court rejected the appeal, finding that the ancillary agreement, even if valid, did not affect the fixed termination date of the lease, and since no lease extension was agreed upon, the eviction order was correctly issued.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was dismissed based on a preliminary examination under this procedural rule.
Used to determine that procedural costs follow the outcome of the appeal (loser pays).
Testo completo
Incarto n. 12.2006.104 · Lugano 18 maggio 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2006.14 della Pretura del distretto di Leventinapromossa con istanza 24 marzo 2006 da
AO 1 rappr. da RA 1 contro
AP 1 quest¿ultimo rappr. da RA 2
volta ad ottenere lo sfratto dei convenuti dalla casa d¿abitazione sita al mappale n. __________ RFD di __________;
domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione dell¿istanza, e che il Pretore con decreto 3 maggio 2006 ha integralmente accolto;
appellante il solo convenuto AP 1 con appello 15 maggio 2006, con cui chiede, previa concessione dell¿effetto sospensivo, di annullare il decreto di sfratto e di precisare che le parti concorderanno direttamente i termini rispettivamente le modalità di sottoscrizione del contratto di compravendita del mappale in questione, fermo restando che egli è autorizzato a rimanere nell¿immobile sino all¿acquisto dello stesso, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l¿istante non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con l¿istanza in rassegna, inoltrata dopo aver adito l¿Ufficio di conciliazione in materia di locazione,AO 1AO 1 ha chiesto alla Pretura del distretto di Leventina lo sfratto di __________ e di AP 1 dalla casa d¿abitazione sita al mappale n. __________ RFD di __________;
che con la decisione qui impugnata il Pretore, preso atto che la domanda si fondava sul contratto di locazione di durata determinata stipulato il 14 dicembre 2004 (doc. A), avente scadenza al 31 gennaio 2006, e che tra le parti non era stato concordato alcun rinnovo del contratto e nemmeno ne era stata chiesta la protrazione, ha decretato lo sfratto dei convenuti;
che con l¿appello che qui ci occupa, corredato di una domanda di concessione dell¿effetto sospensivo che diviene priva d¿oggetto a seguito dell¿emanazione del presente giudizio, il solo convenuto AP 1, rilevando che tra le parti era stato stipulato un contratto misto di locazione finalizzato alla compravendita del mappale in questione entro il termine indicativo e non perentorio del 31 gennaio 2006 (doc. A e B), di per sé quindi non scaduto, chiede di annullare il decreto di sfratto e di precisare che le parti concorderanno direttamente i termini rispettivamente le modalità di sottoscrizione del contratto di compravendita, fermo restando che egli è autorizzato a rimanere nell¿immobile sino all¿acquisto dello stesso;
che la decisione di sfratto è corretta ed il gravame, del tutto infondato ed al limite del temerario, può senz¿altro essere evaso già nell¿ambito dell¿esame preliminare dell¿art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per le osservazioni;
che in effetti l¿accordo aggiuntivo stipulato in occasione della sottoscrizione del contratto di locazione ed avente per oggetto l¿impegno delle parti a vendere rispettivamente ad acquistare entro il 31 gennaio 2006 il mappale in questione (doc. B) -a prescindere dalla sua chiara nullità per vizio di formanon influiva in alcun modo sulla durata del contratto di locazione (doc. A), che terminava in ogni caso il 31 gennaio 2006, e ciò nemmeno qualora si volesse seguire la tesi del convenuto -oltretutto non sollevata in prima sede e dunque irrita (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) e comunque non confermata dal tenore letterale dell¿accordo (doc. B)- secondo cui la data indicata per effettuare l¿acquisto era solo indicativa e non perentoria;
che per il resto il convenuto qui appellante non ha neppure contestato l¿assunto del Pretore -del tutto correttosecondo cui le parti successivamente non avevano concordato un prolungamento del contratto di locazione;
che la tassa di giustizia e le spese della procedura ricorsuale seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili all¿istante, che non è stata invitata a presentare le sue eventuali osservazioni;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L¿appello 15 maggio 2006 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 130.- (tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell¿appellante.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il segretario