Appealability of Ruling Deferring Territorial Competence Exception
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a dispute where one party sought payment of a remaining sale price for corporate entities, the defendant raised a preliminary exception regarding territorial incompetence, which the lower court rejected, deeming the decision premature and effectively issuing a procedural order rather than a final judgment on the exception itself. The appellate court held that because the lower court's decision merely deferred the ruling on the territorial competence exception and functioned as a procedural regulation (akin to an unappealable ordinance under the relevant code provisions), the subsequent appeal was inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 94 CPC, Art. 181 CPC, Art. 95 CPC, Art. 148 CPC; Appealability of Ruling Deferring Territorial Competence Exception: The appellate court held that because the lower court's decision merely deferred the ruling on the territorial competence exception and functioned as a procedural regulation (akin to an unappealable ordinance under the relevant code provisions), the subsequent appeal was inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the contested decision was an unappealable ordinance.
Cited as a basis for the procedural ruling (though the decision cites Art. 94 CPC in the reasoning section for distinguishing decrees and ordinances, Art. 148 CPC is explicitly listed in the final ordering preamble).
Cited for imposing court costs (tassa di giustizia).
Testo completo
Incarto n. 12.2005.81 · Lugano 2 novembre 2005/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.101 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 4 agosto 2004 da
AO 1 rappr. da RA 2 contro
AP 1 rappr. da RA 1
con la quale l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di 408’000.- Euro oltre interessi;
ed ora sulla decisione 1° marzo 2005 con la quale il Pretore ha respinto la domanda di accertamento preliminare dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto e in diritto
che con petizione 4 agosto 2004 AO 1 ha chiesto la condanna della AP 1 al versamento di 408’000.- Euro quale pagamento del residuo del prezzo derivante dalla vendita a quest’ultima di alcune società e partecipazioni societarie;
che, prima di inoltrare la risposta di causa, con istanza 1° settembre 2004 la convenuta ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale della Pretura di Locarno-Città, chiedendo la reiezione in ordine della petizione e postulando l’accertamento preliminare dell’eccezione;
che con osservazioni 20 settembre 2004 l’attore ha chiesto la reiezione dell’eccezione;
che all’udienza di discussione le parti hanno confermato le rispettive domande indicando i mezzi di prova di cui intendevano avvalersi, ritenuto altresì che in caso di mancata assunzione di queste il Pretore poteva decidere la domanda processuale senza compiere ulteriori atti processuali;
che con decisione 1° marzo 2005 il Pretore, con argomenti che non occorre qui esporre, ha respinto la domanda di accertamento preliminare dell’eccezione, ritenendo prematura una decisione sulla questione;
che, con appello 6 aprile 2005, la AP 1 postula l’annullamento della decisione impugnata e la sua riforma nel senso di accogliere l’eccezione e stralciare la causa dai ruoli;
che con osservazioni
18 maggio 2005 la parte attrice ha postulato la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 94 CPC il giudice decide con ordinanza i provvedimenti disciplinanti il procedimento, mentre negli altri casi pronuncia sulla domanda processuale mediante decreto;
che va avantutto rilevato come, con la decisione impugnata, il Pretore non ha preso alcuna decisione sull’eccezione di incompetenza territoriale, limitandosi a respingere la domanda di procedere già in via preliminare alla definizione dell’eccezione stessa, la cui trattazione è quindi stata differita;
che, così stando le cose, a dispetto dell’indicazione “decreta”, la decisione impugnata costituisce in realtà un’ordinanza intesa a disciplinare il procedimento;
che la forma dell’ordinanza è peraltro esplicitamente prevista dall’art. 181 CPC, in virtù del quale il giudice può stabilire con tale provvedimento che l’udienza preliminare sia limitata all’esame dei presupposti e delle eccezioni processuali la cui ammissione renderebbe inutile l’istruttoria della lite;
che l’ordinanza non è appellabile (art. 95 CPC) e di conseguenza l’appello è irricevibile;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza;
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
pronuncia: 1. L'appello 6 aprile 2005 di AP 1 è irricevibile.
2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 500.-
sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 600.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario