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12.2005.63 • TRAC TI 12.2005.63 Generato dall'IA

Lessor v. Lessee Eviction Appeal Dismissal

Numero d'incarto 12.2005.63
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court granted an eviction order based on the lessee's default in payment, which served as grounds for the lessor to validly terminate the lease agreement. The lessee appealed, arguing they had made subsequent payments and claimed an agreement existed to continue the tenancy, but the appellate court dismissed the appeal because the arguments were largely new and inadmissible, and furthermore, the grounds for error in the initial ruling were not properly specified as required by procedure; the court reasoned that past arrears justified the termination and the alleged post-order agreement to continue the lease remained unsubstantiated.

Regesto Legislator

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Art. 257d CO, Art. 313bis CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 506 segg. CPC; Lessor v. Lessee Eviction Appeal Dismissal: The lessee appealed, arguing they had made subsequent payments and claimed an agreement existed to continue the tenancy, but the appellate court dismissed the appeal because the arguments were largely new and inadmissible, and furthermore, the grounds for error in the initial ruling were not properly specified as required by procedure; the court reasoned that past arrears justified the termination and the alleged post-order agreement to continue the lease remained unsubstantiated.

Parole chiave

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ordine di sfratto concedente di leasing contratto di locazione mora del conduttore ordine di pagamento riduzione del canone locativo sfratto

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 313bis CPC

This article was cited as part of the basis for the final decision to reject the appeal.

Art. 506 segg. CPC

This provision was cited as part of the basis for the final decision (relating to the procedure for eviction appeals).

Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

This article was referenced in the reasoning for deeming parts of the appeal inadmissible, though not explicitly in the numbered dispositive orders, it supports the decision to reject the appeal.

Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

This article was referenced in the reasoning regarding the failure of the appellant to properly state the grounds for appeal, supporting the decision to reject it.

TG

Cited in the preamble to the orders, indicating that court fees (Tassa di Giustizia) were applied according to the relevant fee schedule.

Art. 257d CO

This article was cited in the reasoning as the basis for the initial termination of the lease by the claimant, which underpins the eviction order that was upheld by rejecting the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 12.2005.63 · Lugano 21 marzo 2005/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2005.141 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza di sfratto 4 febbraio 2005 da

AO 1 rappr. da RA 1 contro

AP 1, Lugano

che il Segretario assessore ha accolto, con decreto 4 marzo 2005, ordinando alla convenuta di mettere a libera disposizione dell’istante entro 10 giorni i locali adibiti ad ufficio al piano terreno ed al primo piano nonché il deposito/magazzino sito al piano autorimessa nello stabile denominato __________, sito in __________ a __________;

ed ora sul ricorso 12 marzo 2005 della convenuta;

mentre l’istante non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con la decisione qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che il contratto di locazione tra le parti era stato validamente disdetto per il 31 gennaio 2005 ai sensi dell’art. 257d CO (mora del conduttore) e che l’ente locato non era stato riconsegnato per quella scadenza, ha senz’altro decretato lo sfratto della convenuta;

che con il ricorso (recte: appello) che qui ci occupa, la convenuta, dopo aver addotto di aver già versato tutta una serie di acconti a favore dell’istante, di essere intenzionata a liquidare tutti gli importi insoluti e di aver nel frattempo raggiunto un accordo con il proprietario volto alla continuazione del contratto di locazione, chiede di voler respingere l’istanza di sfratto;

che il gravame può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

che le argomentazioni contenute nell’appello, cui sono stati allegati irritualmente alcuni documenti, sono in effetti irricevibili, siccome formulate per la prima volta soltanto in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

che in ogni caso la convenuta, contravvenendo con ciò al disposto imperativo di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, nemmeno ha indicato per quali ragioni di fatto e di diritto il giudizio di prime cure sarebbe errato e dunque da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 m. 27);

che in merito alle argomentazioni della convenuta, si osserva innanzitutto che il fatto che quest’ultima negli ultimi tempi abbia provveduto a versare alcuni acconti e si sia detta disposta a pagare entro breve tutti gli importi arretrati non toglie che essa non aveva corrisposto tempestivamente le somme per le quali era stata a suo tempo diffidata con il doc. B, ciò che legittimava senz’altro l’istante a disdire il contratto e a chiedere lo sfratto; quanto all’esistenza di un accordo con il proprietario, successivo all’emanazione del decreto di sfratto, volto alla continuazione del rapporto locativo, la stessa è rimasta allo stadio di puro parlato;

che l’appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, con l’accollo alla convenuta della tassa di giustizia e delle spese;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 313bis e 506 segg. CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello 12 marzo 2005 di AP 1 è respinto.

2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono a carico dell’appellante.

3. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario