Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.2005.53 • TRAC TI 12.2005.53 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Procedural Defect in Housing Dispute

Numero d'incarto 12.2005.53
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant sought to have rent declared offset due to alleged defects in the leased property, an action that was dismissed by the lower court because it was a housing dispute requiring a prerequisite conciliation attempt which had not occurred. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the factual and legal grounds demonstrating error in the lower court's judgment, thereby violating mandatory procedural rules, concluding that the substantive arguments could be raised later before the competent conciliation office.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 313bis CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 148 CPC; Appeal Dismissed for Procedural Defect in Housing Dispute: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the factual and legal grounds demonstrating error in the lower court's judgment, thereby violating mandatory procedural rules, concluding that the substantive arguments could be raised later before the competent conciliation office.

Parole chiave

Generato dall'IA
violazione delle norme procedurali difetti materiali cosa locata disposizioni imperative e legge del contratto sfratto motivazione di fatto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 313bis CPC

Cited in the final orders as part of the procedural basis for declaring the appeal inadmissible.

art. 148 CPC

Cited in the final orders to impose the costs of the proceedings on the appellant.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.2005.53 · Lugano 28 febbraio 2005/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2005.179 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con azione civile 14 febbraio 2005 da

AP 1 contro

AO 1 __________ AO 2

con cui l’istante ha chiesto che la pigione da lei dovuta fosse dichiarata compensata a seguito dell’esistenza di tutta una serie di difetti nell’ente locato, domanda che il Pretore supplente, con sentenza 18 febbraio 2005, ha respinto in ordine;

ed ora sull’appello 22 febbraio 2005 della parte istante;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con l’azione civile (recte: istanza) in rassegna l’istante ha chiesto che la pigione da lei dovuta fosse dichiarata compensata a seguito dell’esistenza di difetti nell’ente locato;

che il Pretore supplente, con la sentenza qui impugnata, ha respinto in ordine l’istanza rilevando come la stessa, costituendo una contestazione in materia di locazione di locali d’abitazione, non fosse stata preceduta dal necessario esperimento di conciliazione innanzi al competente Ufficio di conciliazione;

che con l’appello che qui ci occupa l’istante ribadisce sostanzialmente le argomentazioni che, a suo giudizio, imporrebbero l’accoglimento dell’istanza;

che il gravame può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

che, in effetti, l’istante, contravvenendo con ciò al disposto imperativo di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, non indica in alcun modo per quali ragioni di fatto e di diritto il giudizio di prime cure, oltretutto ineccepibile siccome conforme alla giurisprudenza (DTF 118 II 307), sarebbe errato e dunque da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 m. 27);

che in tali circostanze non torna conto esaminare le argomentazioni di merito addotte a sostegno dell’istanza, che l’istante, se lo riterrà opportuno, potrà in ogni caso riproporre innanzi al competente Ufficio di conciliazione;

che l’appello deve pertanto essere dichiarato irricevibile con accollo all’istante della tassa di giustizia e delle spese (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148, 313bis CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 22 febbraio 2005 di __________ AP 1 è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 80.-- e le spese di fr. 20.-- (totale fr. 100.--) sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

-; -.

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario