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12.2005.47 • TRAC TI 12.2005.47 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing Under Lugano Convention Rules

Numero d'incarto 12.2005.47
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court decision that rejected the enforcement, under the Lugano Convention, of English High Court judgments amounting to CHF 20,000,000 against a lawyer. The appellate court ruled the appeal inadmissible because it was filed on February 22, 2005, after the two-month statutory deadline, which commenced on December 8, 2004, following the initial rejection; crucially, the court reasoned that proceedings under the opposition procedure outlined in the relevant code are subject to rules (specifically regarding non-suspension for judicial holidays) that made the claim untimely, despite the appellants' contention regarding the Christmas recess.

Regesto Legislator

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Art. 40 CL, Art. 39 CL, Art. 513c cpv. 3 CPC, Art. 513c cpv. 2 CPC, Art. 369 cpv. 3 CPC, Art. 133 CPC; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing Under Lugano Convention Rules: The appellate court ruled the appeal inadmissible because it was filed on February 22, 2005, after the two-month statutory deadline, which commenced on December 8, 2004, following the initial rejection; crucially, the court reasoned that proceedings under the opposition procedure outlined in the relevant code are subject to rules (specifically regarding non-suspension for judicial holidays) that made the claim untimely, despite the appellants' contention regarding the Christmas recess.

Parole chiave

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convenzione di Lugano deposito tardivo termine legale opposizione regolamento interno procedura esecutiva opposizione a domanda di exequatur - tempestività - sospensione dei termini

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 40 CL

Cited in order 1 as the legal basis for the opposition procedure that was declared inadmissible.

513c CPC

Cited in order 1 as the legal basis for the opposition procedure that was declared inadmissible.

art. 2 della vigente TG

Cited in the final preamble ('vista, per le spese, la vigente TG') and implicitly applied in order 2 regarding the imposition of costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.2005.47 · Lugano 25 febbraio 2005/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. CN.2004.1011 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, promossa con istanza 1° dicembre 2004 da

IS 1 IS 2 entrambi rappr. dallo RA 1 contro

CO 1 rappr. dall’ RA 2

con la quale è stato chiesto di dichiarare esecutive, secondo la Convenzione di Lugano (CL), le decisioni pronunciate dalla High Court of Justice, Chancery Division, Londra in data 10 dicembre 1998 e 17 dicembre 1999 nei confronti dell’avv. CO 1 limitatamente ad un importo di Fr. 20'000'000.- e che il Segretario Assessore, con decisione 6 dicembre 2004, ha respinto.

Ed ora sull’opposizione promossa con allegato 22 febbraio 2005 dagli istanti, ai sensi degli art. 40 CL e 513c CPC, con la quale si chiede di annullare la decisione del primo giudice, di dichiarare di conseguenza esecutive le sentenze pronunciate dalla High Court of Justice, Chancery Division, Londra e di ordinare misure conservative come all’art. 39 CL.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.

considerato

in fatto ed in diritto

che, per l’art. 40 CL, quando la domanda di esecutività di una decisione resa in uno Stato contraente viene respinta, l’istante può proporre opposizione (nel senso di ricorrere) al Tribunale cantonale senza che, al proposito, la CL preveda un qualsiasi termine;

che, ritenuto come il silenzio della CL sul termine per proporre opposizione nei confronti della decisione che nega l’exequatur sia da interpretare nel senso che spetta al diritto nazionale indicare tale termine (cfr. Donzallaz, La Convention de Lugano, n. 4197 e seg.; Messaggio del CS 4011 del 13 ottobre 1992 n. II 3 in fine), il legislatore ticinese, all’art. 513c cpv. 3 CPC, lo ha fissato in due mesi dall’intimazione della decisione del primo giudice;

che, inoltre, l’art. 513c cpv. 2 CPC prescrive che la procedura d’opposizione - lasciata la sua regolamentazione alla discrezione degli Stati contraenti (Donzallaz, op. cit., n. 3921) - sia retta dalle norme della procedura contenziosa di camera di consiglio degli art. 361 e seg. CPC;

che l’art. 369 cpv. 3 CPC prevede che la trattazione delle vertenze di camera di consiglio non è sospesa dalle ferie e di conseguenza il termine per proporre l’opposizione dell’art. 513c cpv. 3 CPC (che è parificabile a quello per ricorrere nell’ambito di procedure di camera di consiglio) non può venir prolungato per effetto delle ferie giudiziarie, previste all’art. 133 CPC, come indica l’art.

132 CPC, essendo precisamente e diversamente disposto;

che, avendo gli opponenti ricevuto la decisione del primo giudice il giorno 7 dicembre 2004 (doc. HH), il termine di due mesi iniziava a decorrere il successivo 8 dicembre per spirare il corrispondente giorno di due mesi dopo, ossia l’8 febbraio 2005 (art. 131 cpv. 2 CPC);

che l’opposizione inoltrata il 22 febbraio 2005 - che gli opponenti ritengono tempestiva proprio per l’effetto delle ferie natalizie che però, come visto, non possono essere tenute in considerazione - è di conseguenza tardiva e, come tale, irricevibile;

che non torna conto, in simile situazione, intimare l’allegato di opposizione alla controparte e convocarla, con gli opponenti, all’udienza di discussione come all’art. 363 CPC;

Per i quali motivi

vista, per le spese, la vigente TG

dichiara e pronuncia

1.L’opposizione ex art. 40 CL e 513c CPC presentata, in data 22 febbraio 2005, da IS 1 e IS 2 nei confronti della decisione 6 dicembre 2004 della Pretura di Lugano, sez. 5 (inc. no. CN.2004.1011) è irricevibile perché tardiva.

2. La tassa di giudizio di Fr. 500.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 550.-) sono a carico degli opponenti.

3. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario