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12.2005.29 • TRAC TI 12.2005.29 Generato dall'IA

Lease Dispute: Third-Party Appeal Inadmissibility Due to Main Defendant's Failure to Cross-Appeal

Numero d'incarto 12.2005.29
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a lease dispute where the primary defendant was ordered to pay a sum of money, a third party who had intervened in the proceedings filed an appeal seeking dismissal of the claim, but the main defendant failed to file a cross-appeal within the statutory ten-day limit. The appellate court ruled the third party's appeal inadmissible because when a defendant who has cited a third party in the suit sees their time for appeal lapse without action, any subsequent appeal by the accessory intervening third party becomes inadmissible as well, resulting in the rejection of the appeal and imposition of costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 411 cpv. 2 CPC, Art. 313bis CPC, art. 66 cpv. 1 LTF; Lease Dispute: Third-Party Appeal Inadmissibility Due to Main Defendant's Failure to Cross-Appeal: The appellate court ruled the third party's appeal inadmissible because when a defendant who has cited a third party in the suit sees their time for appeal lapse without action, any subsequent appeal by the accessory intervening third party becomes inadmissible as well, resulting in the rejection of the appeal and imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione di terzo precetto esecutivo ripetibili diritto di riprendere il possesso della cosa limiti legali opposizione tardiva appello del solo litisdenunciato - irricevibilità

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

The appeal was rejected as inadmissible following a preliminary review, as referenced implicitly by the court's decision not to serve the document.

art. 411 cpv. 2 CPC

This article governed the deadline for filing the appeal, the failure to comply with which contributed to the inadmissibility ruling.

art. 66 cpv. 1 LTF

This provision governs the imposition of court costs, which were charged to the appellant in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 12.2005.29 · Lugano 11 febbraio 2005/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario: · Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. LA.1996.184 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa, con istanza 26 novembre 1996, da

AO 2 rappr. dallo RA 2 contro

AO 1 rappr. dall’ RA 3 nella quale, su denuncia di lite della convenuta, è intervenuta AP 1 __________ rappr. dall’ RA 1

in materia di locazione che il Pretore supplente del Distretto di Lugano, con sentenza 21 gennaio 2005, ha parzialmente accolto condannando la AO 1 a versare alla AO 2 l’importo di Fr. 506'577.40 oltre interessi e spese.

Ed ora sull’appello 3 febbraio 2005 della denunciata in lite AP 1 la quale chiede che la sentenza di prima istanza venga riformata nel senso di respingere integralmente l’istanza, subordinatamente venga annullata e l’incarto retrocesso al Pretore per nuovi accertamenti istruttori.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

che nel termine d’appello di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC), venuto a scadenza il 3 febbraio 2005, la parte convenuta AO 1 , ad adiuvandum la quale AP 1 era intervenuta in lite, non ha interposto ricorso contro la sentenza del Pretore;

che l’appello del denunciato sul merito della sentenza è improponibile se non accompagnato da quello della parte che ha assistito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 307 m. 8 e ad art. 58 m. 3; Rep. 1990, 266), tanto è vero che se il convenuto denuncia la lite ad un terzo, il quale interviene accessoriamente, ed entrambi propongono appello separato contro la sentenza che ha accolto la domanda dell’attore, il ritiro dell’appello da parte del convenuto rende eo ipso inammissibile anche l’appello dell’intervenuto in via accessoria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 307 m. 25; Rep. 1976, 243);

che di fronte alla palese irricevibilità dell’appello di AP 1 non torna conto intimare alla controparte l’atto di ricorso che può essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;

che la tassa e le spese di giudizio sono a carico dell’appellante;

Per i quali motivi

vista per le spese la vigente TG

dichiara e pronuncia

1.L’appello 3 febbraio 2005 di AP 1 è respinto perché inammissibile.

2. La tassa di giudizio di Fr. 200.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 250.-) sono a carico dell’appellante.

3. Intimazione:

- - -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario