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12.2005.214 • TRAC TI 12.2005.214 Generato dall'IA

Appeal Dismissed: Denial of Suspension of Civil Proceeding is Non-Appealable

Numero d'incarto 12.2005.214
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court decision that denied their request to suspend a civil proceeding concerning the non-existence of a credit and the cancellation of execution, which suspension was sought due to an ongoing public prosecutor's investigation into the matter. The appellate court found the appeal inadmissible because the decision regarding the suspension of a civil process, made under procedural rules, is discretionary and explicitly non-appealable under the relevant civil procedure code provisions, thereby dismissing the appeal and assigning costs to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 107 CPC, Art. 94 CPC, Art. 95 CPC, Art. 313bis CPC, vigente TG; Appeal Dismissed: Denial of Suspension of Civil Proceeding is Non-Appealable: The appellate court found the appeal inadmissible because the decision regarding the suspension of a civil process, made under procedural rules, is discretionary and explicitly non-appealable under the relevant civil procedure code provisions, thereby dismissing the appeal and assigning costs to the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
codice di diritto processuale civile sospensione dell'istruzione decisione pregiudiziale controllo della procedura impugnabilità della decisione di rinvio annullamento civile ordinanza che rifiuta la sospensione del processo - appello

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

Used to declare the appeal inadmissible through a preliminary review.

art. 95 CPC

Cited in the basis for the decision, referencing the rule that orders governing the process are generally non-appealable.

art. 94 CPC

Cited in the basis for the decision, concerning the form (ordinance) for process-governing decisions.

art. 107 CPC

Cited in the basis for the decision, referring to the substantive issue regarding the suspension of the civil process that was the subject of the appeal.

vigente TG

Applied for the assessment of court fees and expenses.

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Testo completo

Incarto n. 12.2005.214 · Lugano 7 dicembre 2005/kc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.70 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 14 giugno 2005 da

AO 1 (rappr. dall’ RA 1 ) contro

AP 1 (rappr. dall’ RA 2 )

in materia di accertamento di inesistenza di credito e di radiazione di esecuzione.

Ed ora sull’appello 2 dicembre 2005 della parte convenuta nei confronti della decisione 10 novembre 2005 del Pretore con la quale è stata respinta la domanda 22 settembre 2005 della stessa parte convenuta ed intesa alla sospensione della causa ex art. 107 CPC.

Letti ed esaminati gli atti dell’incarto

Considerato

in fatto ed in diritto

che l’appello, come indicato in ingresso, è rivolto contro la decisione del Pretore che ha respinto una domanda di sospensione del processo civile che la convenuta ha formulato, in uno con l’allegato di risposta, ai sensi dell’art. 107 CPC, affermando che tale provvedimento si imponeva essendo pendente presso il Ministero pubblico un procedimento riguardante la fattispecie dedotta in giudizio;

che la decisione attorno alla sospensione del processo è un provvedimento di natura processuale che rientra nei poteri discrezionali del giudice, che è sempre stata ritenuta inappellabile dalla giurisprudenza antecedente l’entrata in vigore dell’attuale CPC ed ancor di più, da quando quest’ultimo è in vigore, prevedendo l’art. 94 CPC la forma dell’ordinanza – inappellabile per l’art. 95

CPC - per i provvedimenti disciplinanti il processo (Rep. 1988, 317;Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 107 m. 2 e ad art. 94 m. 1);

che ne discende come l’appello 2 dicembre 2005 di AP 1 sia irricevibile e come tale sanzionato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte per sue osservazioni;

che la tassa e le spese di giudizio sono a carico dell’appellante;

Per i quali motivi

visti gli art. 94, 95, 107 e 313bis CPC

e, per le spese, la vigente TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 2 dicembre 2005 di AP 1 è irricevibile.

2. La tassa di giudizio di Fr. 200.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 250.-) sono a carico dell’appellante.

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario