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12.2005.213 • TRAC TI 12.2005.213 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Discretionary Suspension of Civil Action

Numero d'incarto 12.2005.213
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court's decision that rejected their request to suspend a civil action—concerning the non-existence of a credit and the cancellation of enforcement—due to a pending public prosecutor's investigation into the same facts, but the appellate court declared the appeal inadmissible because a decision regarding the suspension of a civil process under the relevant procedural article is a discretionary, procedural measure generally treated as an unappealable ordinance under the applicable code articles.

Regesto Legislator

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Art. 107 CPC, Art. 94 CPC, Art. 95 CPC, Art. 313bis CPC, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Discretionary Suspension of Civil Action: La tassa di giudizio di Fr. 200.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 250.-) sono a carico dell’appellante.

Parole chiave

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sospensione dell'istruzione decisione d'esecuzione impugnabilità della decisione di rinvio eccezione di incostituzionalità potere d'apprezzamento del giudice abuso di diritto decisione che rifiuta la sospensione del processo - ordinanza - appello

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

Used to declare the appeal inadmissible based on a preliminary review.

art. 95 CPC

Cited in the reasoning for why the decision on process suspension is generally non-appealable, which supports the finding of inadmissibility.

art. 94 CPC

Cited in the reasoning regarding the nature of the decision under appeal (process regulation) which supports the finding of inadmissibility.

art. 107 CPC

Cited as the provision whose application (suspension of the process) was the subject of the appeal that was declared inadmissible.

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly mentioned in the list of articles considered, the imposition of costs (Art. 2) implies the application of the general procedural rule for costs, which in the context of cantonal appeals often corresponds to the LTF rules if the procedural section does not provide otherwise, or simply refers to the cantonal tax law (TG) mentioned.

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Testo completo

Incarto n. 12.2005.213 · Lugano 7 dicembre 2005/kc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.69 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 14 giugno 2005 da

AO 1 (rappr. dall’ RA 1 ) contro

AP 1 (rappr. dall’ RA 2 )

in materia di accertamento di inesistenza di credito e di radiazione di esecuzione.

Ed ora sull’appello 2 dicembre 2005 della parte convenuta nei confronti della decisione 10 novembre 2005 del Pretore con la quale è stata respinta la domanda 22 settembre 2005 della stessa parte convenuta ed intesa alla sospensione della causa ex art. 107 CPC.

Letti ed esaminati gli atti dell’incarto

Considerato

in fatto ed in diritto

che l’appello, come indicato in ingresso, è rivolto contro la decisione del Pretore che ha respinto una domanda di sospensione del processo civile che la convenuta ha formulato, in uno con l’allegato di risposta, ai sensi dell’art. 107 CPC, affermando che tale provvedimento si imponeva essendo pendente presso il Ministero pubblico un procedimento riguardante la fattispecie dedotta in giudizio;

che la decisione attorno alla sospensione del processo è un provvedimento di natura processuale che rientra nei poteri discrezionali del giudice, che è sempre stata ritenuta inappellabile dalla giurisprudenza antecedente l’entrata in vigore dell’attuale CPC ed ancor di più, da quando quest’ultimo è in vigore, prevedendo l’art. 94 CPC la forma dell’ordinanza – inappellabile per l’art. 95

CPC - per i provvedimenti disciplinanti il processo (Rep. 1988, 317;Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 107 m. 2 e ad art. 94 m. 1);

che ne discende come l’appello 2 dicembre 2005 di AP 1 sia irricevibile e come tale sanzionato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte per sue osservazioni;

che la tassa e le spese di giudizio sono a carico dell’appellante;

Per i quali motivi

visti gli art. 94, 95, 107 e 313bis CPC

e, per le spese, la vigente TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 2 dicembre 2005 di AP 1 è irricevibile.

2. La tassa di giudizio di Fr. 200.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 250.-) sono a carico dell’appellante.

3. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario