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12.2005.203 • TRAC TI 12.2005.203 Generato dall'IA

Eviction Dismissed for Failure to Attempt Mandatory Conciliation

Numero d'incarto 12.2005.203
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An action seeking eviction following the termination of a lease agreement was dismissed on appeal because the initiating party failed to first attempt conciliation before the competent office, which is an imperative requirement for disputes concerning tenancy agreements under federal law. The court reasoned that although the initial judicial decision granted the eviction, the lack of a mandatory preliminary conciliation procedure rendered the eviction request inadmissible, and the tenant's objection was timely raised at the start of the proceedings, thus precluding any finding of abuse of rights or excessive formalism that would have waived the conciliation requirement.

Regesto Legislator

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Art. 257d CO, Art. 274a cpv. 1 lett. b CO, Art. 148 CPC; Eviction Dismissed for Failure to Attempt Mandatory Conciliation: The court reasoned that although the initial judicial decision granted the eviction, the lack of a mandatory preliminary conciliation procedure rendered the eviction request inadmissible, and the tenant's objection was timely raised at the start of the proceedings, thus precluding any finding of abuse of rights or excessive formalism that would have waived the conciliation requirement.

Parole chiave

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sfratto del conduttore conciliazione obbligatoria convenzione di risoluzione coinquilino decisione pregiudiziale abbandono definitivo del procedimento sfratto - obbligo di adire l'Ufficio di conciliazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 274a cpv. 1 lett. b CO

This article established the obligation for preliminary conciliation, which, when not met, led to the declaration that the eviction claim was inadmissible (although the specific application leading to the inadmissibility is inferred from the context established by the appeal decision itself, this article governs the substantive procedural requirement for the action).

art. 148 CPC

Cited in the concluding remarks ('Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG') and used as the basis for allocating costs and fees.

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Testo completo

Incarto n. 12.2005.203 · Lugano 9 gennaio 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2005.150 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nordpromossa con istanza 7 ottobre 2005 da

AO 1 rappr. da RA 1 contro

AP 1 rappr. da RA 2

volta ad ottenere lo sfratto della convenuta dall’appartamento al I° piano dell’abitazione sita in __________ a __________, domanda avversata dalla controparte, e che il Pretore con decisione 4 novembre 2005 ha accolto;

appellante la convenuta con atto di appello 15 novembre 2005, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare irricevibile l’istanza di sfratto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'istante con osservazioni 12 dicembre 2005 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamato il decreto 18 novembre 2005 con cui il presidente di questa Camera ha concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con l’istanza in rassegna AO 1 ha chiesto lo sfratto di AP 1 dall’appartamento al I° piano dell’abitazione sita in __________ a __________, rilevando che il contratto di locazione tra le parti era stato da lui rescisso il 30 marzo 2005, con disdetta ordinaria, per il successivo 30 settembre e che l’ente locato non era stato nel frattempo liberato.

2. La convenuta si è opposta all’istanza adducendo di non aver mai ricevuto l’avviso della raccomandata contenente la disdetta, poi ritornata al mittente, rilevando di aver potuto trovare una nuova sistemazione solo per la seconda metà di dicembre ed osservando che la procedura di sfratto non era stata preceduta, come invece prescritto dalla giurisprudenza, dal necessario tentativo di conciliazione innanzi al competente Ufficio.

3. Con la decisione qui impugnata il Pretore ha ritenuto che la convenuta non poteva prevalersi del mancato ritiro della raccomandata contenente la disdetta, dovendosi in tal caso concludere per la finzione della sua notifica il settimo giorno di giacenza. Quanto all’esigenza di adire preventivamente l’Ufficio di conciliazione, la stessa, quand’anche fosse stata conforme alla giurisprudenza, non poteva comunque giovare nel caso concreto alla convenuta, atteso che costituiva un formalismo eccessivo rinviare l’istante all’Ufficio di conciliazione quando la controparte, benché destinataria della disdetta, non si era premurata di rivolgersi a quell’autorità per contestarla. Di qui l’accoglimento dell’istanza di sfratto.

4. Con l’appello che qui ci occupa, avversato dall’istante, la convenuta ribadisce l’irricevibilità dell’istanza di sfratto, non preceduta dal necessario tentativo di conciliazione, contestando in particolare che nella sua domanda si potesse intravedere un abuso di diritto o un eccessivo formalismo.

5. La giurisprudenza relativa agli art. 274 segg. CO ha ormai accertato l’obbligatorietà della procedura avanti all’Ufficio di conciliazione per ogni controversia in materia di contratto di locazione, ivi compresi i casi per i quali detta competenza non è stata espressamente prevista dalla legge (DTF

118 II 307, 124 III 21; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 segg. ad art. 404). Si tratta di una norma imperativa di competenza stabilita dal diritto federale. Una causa giudiziaria avviata in mancanza del presupposto della tentata conciliazione avanti all’Ufficio di conciliazione deve senz’altro essere dichiarata, d’ufficio, nulla per l’irricevibilità dell’istanza, senza che la nullità possa essere sanata in virtù del principio procedurale cantonale dell’economia processuale, palesemente inefficace a fronte di una sanzione prevista dal diritto federale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., Lugano 2005, m. 22 segg. ad art. 404; II CCA 12 agosto 2005 inc. n. 12.2004.120).

6. Il Tribunale federale ha recentemente precisato (ICCTF 2 giugno 2004 4C.17/2004) che anche la procedura di sfratto -la questione a sapere se ciò valga anche per lo sfratto successivo ad una disdetta per mora del conduttore ex art. 257d CO non è stata esaminata, ma verosimilmente andrebbe pure risolta in tal senso (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 615 ad art. 506)- sottostà all’art. 274a cpv. 1 lett. b CO e dunque all’obbligo della conciliazione preliminare innanzi all’Ufficio di conciliazione competente (cfr. pure Ducrot, La procédure d’expulsion du locataire ou du fermier non agricole: quelques législations cantonales au regard du droit fédéral, Ginevra 2005, p. 78 con rif.), fermo restando però che sono riservati i casi in cui il sollevare un siffatto difetto di conciliazione preliminare costituisce un abuso di diritto o un formalismo eccessivo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m.

36 ad art. 506), ciò che in particolare si verifica allorché la mancata conciliazione è stata eccepita dalla parte convenuta solo al termine della procedura (ICCTF 6 aprile 2001 4C.347/2000; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 21 ad art. 404; sentenza II CCA citata) rispettivamente quando l’Ufficio di conciliazione in precedenza aveva già avuto modo di conoscere l’oggetto della lite (ICCTF 8 novembre 2002 4C.252/2002; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 20 ad art. 404).

7. Nel caso di specie è incontestabile che l’istante, prima di adire la Pretura con l’istanza di sfratto, non si è rivolto all’Ufficio di conciliazione, per cui la sua istanza è di principio nulla.

Resta da esaminare se nel fatto che la convenuta abbia eccepito la mancanza di una preventiva procedura conciliativa avanti al competente Ufficio non si possa eventualmente ravvisare, nelle particolari circostanze, un abuso di diritto o un eccesso di formalismo. Il quesito dev’essere risolto negativamente. Con riferimento al primo aspetto, si osserva che la convenuta non ha indotto la controparte a rinunciare ad adire l’Ufficio di conciliazione ed ha eccepito la mancanza di una procedura preventiva innanzi a quest’ultimo tempestivamente già all’inizio della causa in Pretura, in sede di risposta. Quanto al secondo, non risulta che l’Ufficio di conciliazione sia stato in precedenza investito del litigio tra le parti, la circostanza che la convenuta non si sia premurata di rivolgersi a quell’autorità per contestare la disdetta non modificando in alcun modo questo stato di fatto.

8. Ne discende, in accoglimento dell’appello, che l’istanza di sfratto dev’essere dichiarata irricevibile siccome prematura.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 15 novembre 2005 di AP 1 è accolto.

Di conseguenza la decisione 4 novembre 2005 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord è così riformata:

1. L’istanza di sfratto è irricevibile.*

2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 300.-, da anticipare dall’istante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 300.- per ripetibili.*

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 150.-

da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte fr. 300.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario