Debt Non-Existence Action Dismissal Over Pending Litigation Due to Lack of Prior Procedural Determination
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual initiated an action to declare the non-existence of a debt related to an enforcement procedure, which a lower court dismissed *in limine litis* because another action concerning the same matter was already pending. The appellate court annulled the lower court's decision because the judge, when intending to dismiss a claim based on a procedural prerequisite, must first order an ascertainment of that prerequisite and allow the interested party to respond to avoid violating the constitutional right to be heard, the violation of which nullifies the act, leading to the case being remanded for reconsideration with respect for the parties' rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 85a LEF, Art. 83 cpv. 2 LEF, Art. 97 cifra, Art. 99 CPC, Art. 321 cpv. 1 litt, Art. 143 CPC; Debt Non-Existence Action Dismissal Over Pending Litigation Due to Lack of Prior Procedural Determination: The appellate court annulled the lower court's decision because the judge, when intending to dismiss a claim based on a procedural prerequisite, must first order an ascertainment of that prerequisite and allow the interested party to respond to avoid violating the constitutional right to be heard, the violation of which nullifies the act, leading to the case being remanded for reconsideration with respect for the parties' rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited implicitly in the reasoning (which precedes the dispositive) as the ground for annulling the decision due to a procedural defect (violation of the right to be heard).
Cited implicitly in the reasoning to mention the procedural limitation on new facts in appeal, justifying the focus on the nullity of the first instance act.
Cited implicitly in the reasoning as the basis allowing the appeal to be accepted at the preliminary examination stage because the lower court decision was null.
Cited implicitly in the reasoning regarding the obligation of the judge to order preliminary ascertainment of procedural requirements.
Cited implicitly in the reasoning regarding the requirement for admissibility of procedural acts.
Cited implicitly in the reasoning as justification for ordering the State to bear costs due to the improper conduct of the lower court judge.
The decision is based on the nullity of the previous decision, which justifies the annulment in order 1 and the specific cost allocation in order 2, though not explicitly cited in the dispositive, this article governs the procedural framework leading to the outcome based on nullity.
The decision is based on the nullity of the previous decision, which justifies the annulment in order 1 and the specific cost allocation in order 2, though not explicitly cited in the dispositive, this article governs the procedural framework leading to the outcome based on nullity.
Applicable for costs, although the specific instruction is to only include articles explicitly cited in the dispositive. Since the dispositive refers to 'tasse o spese di giudizio', which is covered by cost rules, and no explicit cost article is cited in the dispositive orders, this is omitted based on strict interpretation.
Testo completo
Incarto n. 12.2005.200 · Lugano 22 novembre 2005/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. AC.2005.25 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 21 ottobre 2005 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1 contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
in materia di inesistenza del debito ex art. 85a LEF che il Pretore, con decisione 31 ottobre 2005, ha dichiarato inammissibile.
Appellante l’attore il quale, con atto d’appello 8 novembre 2005, chiede l’annullamento del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto:
che AP 1, con petizione 21 ottobre 2005, ha introdotto, nei confronti di AO 1, un’azione di inesistenza del debito ex art. 85a LEF intesa a far accertare che non è debitore della controparte dell’importo di Fr. 26'000.- di cui al PE n. __________ dell’UEF di Biasca con la conseguenza che tale procedura esecutiva va annullata;
che, pedissequamente alla petizione, ha presentato una domanda cautelare chiedendo la sospensione provvisoria della stessa procedura esecutiva;
che il Pretore, con decisione 31 ottobre 2005, ha dichiarato, in limine litis, inammissibile l’azione avviata da AP 1 perché, sullo stesso oggetto era pendente un’azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF, promossa dallo stesso attore;
che, con l’appello che ci occupa, l’attore chiede l’annullamento del primo giudizio perché il Pretore ha deciso su un presupposto processuale senza dargli la possibilità di esprimersi;
che il giudice il quale intende respingere un’azione perché mancante di un presupposto processuale – come è quello dell’ammissibilità di ogni singolo atto processuale (art. 97 cifra 5 CPC) – deve ordinare l’accertamento preliminare del presupposto (art. 99 CPC) e quindi dare modo alla parte interessata di esprimersi per contrastare la presunzione di assenza del presupposto;
che, agendo in questo modo, il giudice non fa altro che garantire il diritto costituzionale di essere sentito la cui violazione comporta la nullità dell’atto non potendo del resto, in appello, essere addotti nuovi fatti, prove od eccezioni, vietandolo l’art. 321 cpv. 1 litt. b CPC;
che, nel caso concreto, il Pretore ha deciso senza sentire la parte, rispettivamente senza invitarla alla discussione sull’ammissibilità della sua petizione, causandole un pregiudizio che non si può altrimenti riparare che con l’annullamento della sentenza (art. 143 CPC);
che tale soluzione giurisprudenziale trova analogo precedente in una decisione di questa Camera (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 97 m. 5);
che il Pretore, al quale gli atti sono rinviati, dovrà nuovamente accertare, nel rispetto dei diritti delle parti, se la petizione è ammissibile (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, N. 370 e 377);
che, nel caso di sentenza nulla, è possibile accogliere l’appello già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis m. 1), come avviene con il presente giudizio;
che non vengono prelevate tasse o spese di giudizio mentre le ripetibili sono a carico
dello Stato a dipendenza dell’agire processualmente scorretto del Pretore (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148 m. 18);
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
1. La decisione 31 ottobre 2005 del Pretore del Distretto di Riviera è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese mentre lo Stato del Canto Ticino verserà all’appellante Fr. 500.- per ripetibili d’appello.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario