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12.2005.193 • TRAC TI 12.2005.193 Generato dall'IA

Tenancy Appeal Deadline Strictness Confirmed

Numero d'incarto 12.2005.193
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought full satisfaction of a claim for rent reduction and damages related to facade renovation work, following a lower court award of only partial damages; however, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day deadline applicable to tenancy law appeals, even though the initial proceedings utilized an ordinary rather than special tenancy procedure, confirming that procedural irregularities in the first instance do not extend the appeal period.

Regesto Legislator

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Art. 411 cpv. 2 CPC, Art. 412 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC; Tenancy Appeal Deadline Strictness Confirmed: L'appellante non può prevalersi del fatto che avanti al Pretore le parti abbiano fatto capo alla procedura ordinaria piuttosto che applicare - come invece sarebbe stato il caso - la procedura speciale in materia di locazione di cui agli art. 404 e segg. CPC.

Parole chiave

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riduzione del canone locativo termine processuale perentorio soddisfacimento del credito procedura ordinaria procedura di sfratto inadempimento del locatore causa ordinaria ma in realtà di locazione - appello - tempestività

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 411 cpv. 2 CPC

Cited in the dispositive (Point I) as the basis for declaring the appeal inadmissible (implicitly, as the appellant failed to observe this deadline mentioned in Point 5).

art. 148 CPC

Cited in the preamble to the judgment as the legal basis for determining costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.2005.193 · Lugano 11 dicembre 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2000.73 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 20 luglio 2000 da

AP 1 rappr. da RA 2 contro

AO 1 rappr. da RA 1

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 60'000.- oltre interessi, domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 2 settembre 2005 ha accolto per fr. 10'490.55 più interessi;

appellante l'attore con atto di appello 31 ottobre 2005, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni 16 dicembre 2005 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con la petizione in rassegna, preceduta dalla procedura avanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione, AP 1 ha convenuto in lite la AO 1 per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 60'000.- oltre interessi, auspicando in sostanza la riduzione del canone di locazione in ragione del 50% per l’intero periodo in cui le facciate dell’ente locato erano state oggetto di lavori di risanamento (13 mesi) e il risarcimento dei danni che il cantiere gli aveva provocato (perdita di guadagno durante il periodo dei lavori, perdita di guadagno futura dopo la fine dei lavori, risarcimento dei danni materiali e delle spese di pulizia).

La convenuta si è opposta alla petizione.

2. La sentenza pretorile, concludente per l’accoglimento della petizione in ragione di fr. 10'490.55 più interessi, è stata intimata alle parti il 7 ottobre 2005. Secondo quanto dichiarato dallo stesso attore qui appellante (appello p. 2), egli ne sarebbe venuto in possesso il 10 ottobre seguente, mentre il gravame è stato da lui dato alla posta il 31 ottobre 2005.

3. L’art.

411 cpv. 2 CPC prevede che, in materia di locazione, il termine per la presentazione dei mezzi d’impugnazione (appello o ricorso per cassazione) è di

10 giorni, ritenuto che giusta l'art. 412 cpv. 2 CPC questo termine non è sospeso dalle ferie.

Nel caso di specie è evidente che il termine per l'inoltro dell'appello non è stato ossequiato.

4. L'appellante non può prevalersi del fatto che avanti al Pretore le parti abbiano fatto capo alla procedura ordinaria piuttosto che applicare - come invece sarebbe stato il caso - la procedura speciale in materia di locazione di cui agli art. 404 e segg. CPC.

Questa Camera ha in effetti già avuto modo di stabilire che l’eventuale irregolarità della procedura applicata in prima sede non comporta il protrarsi di tale irregolarità anche in sede di ricorso: pertanto anche un appello presentato contro una decisione del Pretore in materia di locazione in una causa istruita - come nel caso concreto - con rito ordinario e non secondo la procedura speciale dev’essere proposto entro 10 giorni come all’art. 411 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 10 seg. ad art. 308; II CCA2 dicembre 1996 inc. n. 12.96.143, 7 marzo 2001 inc. n. 12.2000.196, 12 ottobre 2001 inc. n. 12.2001.3).

5. Di conseguenza l’appello deve essere dichiarato irricevibile siccome tardivo, senza che sia possibile vagliarne il merito.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili alla controparte, le cui osservazioni, inoltrate il 16 dicembre 2005 a fronte della ricezione dell'appello da parte sua il precedente 2 dicembre (osservazioni p. 2), sono a loro volta tardive (art. 411 cpv. 2 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 31 ottobre 2005 di AP 1 è irricevibile.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 450.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 500.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.

III. Intimazione:

-; -.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario