Appealability of Rejection of Legal Aid for Failure to Prove Indigence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an action seeking payment of a monetary claim, the appellant filed a petition that simultaneously requested legal aid and subsequently submitted a document contesting the lower court's rejection of the aid request due to failure to provide proof of indigence within the prescribed deadline. The appellate court deemed the subsequent writing inadmissible as an appeal because it neither challenged the merits of the initial decision nor offered proper legal grounds, but instead merely reiterated ethical and economic justifications for the aid request. Furthermore, the court upheld the original rejection, reasoning that authorities may refuse legal aid when the interested party fails to cooperate in substantiating their claim of need.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 313bis CPC, Art. 35 Lag, art. 309 cpv. 2 lett. e e f CPC, Art. 1, Art. 2; Appealability of Rejection of Legal Aid for Failure to Prove Indigence: The appellate court deemed the subsequent writing inadmissible as an appeal because it neither challenged the merits of the initial decision nor offered proper legal grounds, but instead merely reiterated ethical and economic justifications for the aid request. Furthermore, the court upheld the original rejection, reasoning that authorities may refuse legal aid when the interested party fails to cooperate in substantiating their claim of need.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited to declare the appellant's writing inadmissible as an appeal because it failed to challenge the lower court's decision's grounds.
This order declares the written submission of AP 1 inadmissible.
This order confirms that no court fees or expenses are levied, and no legal costs are awarded.
Testo completo
Incarto n. 12.2005.182 · Lugano 7 ottobre 2005/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.333 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 3 maggio 2005 da
AP 1 contro
AO 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 84'017.45 oltre interessi;
ed ora sul decreto 20 settembre 2005 con cui il Segretario assessore ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio inoltrata dall’attrice contestualmente alla petizione;
visto lo scritto 3 ottobre 2005 dell’attrice;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con la petizione in rassegna l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 84'017.45 oltre interessi, chiedendo nel contempo di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che con decreto 20 settembre 2005 il Segretario assessore ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio inoltrata dall’attrice, rilevando come la stessa non avesse provveduto, entro il termine di 20 giorni assegnatole con ordinanza 30 agosto 2005, a documentare e comprovare la sua situazione di indigenza, che dunque era rimasta priva di riscontri;
che con scritto 3 ottobre 2005, trasmesso per competenza alla scrivente Camera, l’attrice, con riferimento “*alla mia più che giustificata richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio*”, si limita ad inviare al Segretario assessore “*per conoscenza l’elenco di una lunga quanto spregevole successione di illeciti di cui sono stata vittima, e che ho regolarmente denunciato nonché avviato azione risarcitoria*”, per poi ribadire che “*non mi posso permettere le spese per un avvocato innanzitutto per una ragione etica ... e inoltre per una ragione economica gravemente compromessa da simili soprusi*”;
che l’atto in questione, sempre che debba essere considerato un ricorso, può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo per eventuali osservazioni alla controparte (cui sarebbe comunque dubbio il diritto di potersi esprimere in proposito, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 1 ad art. 35 Lag);
che l’attrice non chiede in effetti di modificare a suo favore il giudizio di prime cure, del resto nemmeno menzionato, né censura in alcun modo le ragioni di fatto e di
diritto che hanno indotto il primo giudice a statuire in quel modo, per cui il suo scritto, manifestamente lesivo degli art. 309 cpv. 2 lett. e e f CPC, dev’essere dichiarato irricevibile quale ricorso;
che in ogni caso la decisione del Segretario assessore è ineccepibile, la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che l’autorità può senz’altro rifiutare l’assistenza giudiziaria nel caso in cui l’interessato si sia rifiutato di collaborare per accertare le circostanze a sostegno della sua richiesta (RDAT I-1997 n. 53);
che non si prelevano né tassa di giustizia, né spese per questa decisione;
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
1. Lo scritto 3 ottobre 2005di AP 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
trzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario