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12.2005.135 • TRAC TI 12.2005.135 Generato dall'IA

Insolvency Proof in Security Deposit Requirement

Numero d'incarto 12.2005.135
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged an order requiring payment of a procedural security deposit based on existing certificates of unseizable assets totaling over Fr. 39,000, arguing that subsequent seizure actions by creditors invalidated the finding of insolvency. The court rejected the appeal, reasoning that the public certificate of unseizable assets conclusively proves insolvency for the purpose of ordering a security deposit, and this status remains valid until the underlying debts are paid or prescribed, regardless of subsequent, potentially incomplete, seizure results, which the appellant failed to substantiate with clear evidence.

Regesto Legislator

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Art. 85 LEF, Art. 153 cpv. 1 litt, Art. 313bis CPC, Art. 8 cpv. 2 LEF, vigente TG; Insolvency Proof in Security Deposit Requirement: 39,000, arguing that subsequent seizure actions by creditors invalidated the finding of insolvency. The court rejected the appeal, reasoning that the public certificate of unseizable assets conclusively proves insolvency for the purpose of ordering a security deposit, and this status remains valid until the underlying debts are paid or prescribed, regardless of subsequent, potentially incomplete, seizure results, which the appellant failed to substantiate with clear evidence.

Parole chiave

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insolvenza prova di pagamento deposito del pubblico sequestro di mezzi di prova garanzia di locazione non pagata presupposto processuale cauzione processuale - attestato carenza beni

Disposizioni normative citate

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Art. 85 LEF
in materia di inesistenza del debito ex art. 85 LEF.
Art. 153 cpv. 1 litt
3'000.- ciascuna alle scadenze del 20 agosto, del 20 settembre e del 20 ottobre 2005), ai sensi dell’art. 153 cpv. 1 litt.
Art. 313bis CPC
Cited as the basis for dismissing the appeal during the preliminary examination.
Art. 8 cpv. 2 LEF
in materia di inesistenza del debito ex art. 85 LEF.
vigente TG
Cited as the basis for imposing court fees and costs.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

Cited as the basis for dismissing the appeal during the preliminary examination.

vigente TG

Cited as the basis for imposing court fees and costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.2005.135 · Lugano 22 agosto 2005/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.13 della Pretura del Distretto di Blenio promossa, con petizione 6 giugno 2005, da

AP 1 rappr. dall’ RA 1 contro

AO 1 rappr. dall’ RA 2

in materia di inesistenza del debito ex art. 85 LEF.

Ed ora sull’appello 12 agosto 2005 dell’attore nei confronti del decreto 29 luglio 2005 con il quale il Pretore, su istanza del convenuto, ha obbligato l’appellante a versare una cauzione processuale di Fr. 9'000.-, (da solversi in tre consecutive rate di Fr. 3'000.- ciascuna alle scadenze del 20 agosto, del 20 settembre e del 20 ottobre 2005), ai sensi dell’art. 153 cpv. 1 litt. a) CPC.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

considerato

in fatto ed in diritto

che la cauzione processuale a carico dell’attore è stata ordinata a dipendenza della sua insolvenza (art. 153 cpv. 1 litt. a CPC), accertata dall’esistenza a suo nome, presso l’UEF di Blenio, di 5 attestati carenza beni per oltre Fr. 39'000.-;

che in appello l’attore contesta il realizzarsi del requisito della sua insolvenza poiché, a seguito dell’emissione degli attestati di carenza beni, i rispettivi creditori hanno proseguito l’esecuzione e l’UEF ha provveduto al pignoramento che, per dichiarazione dello stesso UEF, non è risultato infruttuoso;

che specifica come il pignoramento rappresenta un atto ufficiale comprovante l’insolvenza solo se risulta infruttuoso;

che rimprovera anche al Pretore di non aver richiamato dall’UEF la documentazione atta ad accertare tale situazione;

che l’appello è ampiamente infondato e, come tale, può essere sanzionato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;

che l’emissione dell’attestato di carenza beni, titolo pubblico ai sensi degli art.

8 cpv. 2 LEF e 9 CC, prova l’insolvenza della persona interessata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 153 m. 25 e 26) ed i suoi effetti di diritto

pubblico - come possono proprio essere quelli correlati ad una disposizione di procedura civile quale, appunto, l’obbligo di prestare cauzione processuale - cessano quando l’escusso ha pagato le perdite dei suoi creditori constatate negli attestati di carenza beni oppure il credito incorporato negli stessi è prescritto (Gilliéron, Commentaire de la LP, ad art. 149 n. 81);

che, di conseguenza, fintanto che esiste l’attestato di carenza beni, esso rappresenta un valido motivo per obbligare la prestazione di una cauzione processuale, condizione che viene meno solo con la sua cancellazione (Frank/Sträuli/

Messmer, ZPO, ad § 73 n. 27; ZR 72 n. 23) come, del resto, esplicita l’art.

70 del CPC/BE che indica la possibilità di imporre cauzione in presenza di attestati di carenza beni a meno di provare che i creditori siano stati disinteressati;

che, non ponendosi il problema della prescrizione ventennale dal momento che gli attestati sono stati rilasciati nel 2004, l’appellante non afferma di aver pagato i crediti risultanti tanto è vero che, nei suoi confronti per quei crediti, sono ancora e nuovamente pendenti dei pignoramenti;

che il fatto che tali pignoramenti non sono risultati infruttuosi ancora non permette di ritenere che i creditori saranno soddisfatti interamente, la qual cosa poi è ininfluente poiché al momento della decisione sull’obbligo di prestare cauzione processuale gli attestati di carenza beni esistevano (ed esistono) con le conseguenze più sopra ricordate;

che la mancata precisa conoscenza dei risultati dei pignoramenti, che l’appellante avrebbe potuto tranquillamente produrre trattandosi di documenti che lo riguardano direttamente, non può così modificare la situazione di sua comprovata insolvenza;

che la tassa e le spese del giudizio d’appello sono a carico dell’appellante mentre non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale non sono state chieste osservazioni;

Per i quali motivi

visto l’art. 313bis CPC e, per le spese, la vigente TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 12 agosto 2005 di AP 1 è respinto.

2. La tassa di giudizio di Fr. 200.- e le spese di Fr. 50.- (totale

Fr. 250.-) sono a carico dell’appellante.

3. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario