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12.2005.127 • TRAC TI 12.2005.127 Generato dall'IA

Third Party Production Order Overturned for Lack of Stated Grounds

Numero d'incarto 12.2005.127
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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In a dispute concerning insurance compensation for property loss following a burglary, a third party was ordered by the lower court to produce extensive, potentially confidential documentation relating to building security systems dating back significantly prior to the incident. The third party appealed, arguing the request was disproportionate and infringed on confidentiality, especially given a separate ongoing arbitration. The appellate court upheld the appeal and declared the lower court's order void because, due to the third party's clear opposition, the decision lacked the mandatory statement of factual and legal grounds required by law, which is necessary to understand the rationale for fully granting the document production request while rejecting the objections.

Regesto Legislator

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Art. 213a CPC, Art. 285 cpv. 2 litt, Art. 287 CPC, Art. 313bis CPC, Art. 285 CPC; Third Party Production Order Overturned for Lack of Stated Grounds: The third party appealed, arguing the request was disproportionate and infringed on confidentiality, especially given a separate ongoing arbitration. The appellate court upheld the appeal and declared the lower court's order void because, due to the third party's clear opposition, the decision lacked the mandatory statement of factual and legal grounds required by law, which is necessary to understand the rationale for fully granting the document production request while rejecting the objections.

Parole chiave

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assicurazione per conto di terzi motivazione di fatto arbitrato ordinamenti giuridici produzione di documenti natura dell'infrazione edizione documenti da un terzo - decreto - obbligo di motivazione - nullità

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 313bis CPC

Cited in the final order (1.) as the basis for the appeal being granted, as nullity is rectifiable ex officio.

Art. 285 CPC

Cited in the final order (1.) as a procedural basis for declaring the lower court's decision null due to lack of reasoned statement of facts and law.

Art. 213a CPC

Cited in the preamble to the ruling, pertaining to the procedure for third-party document production requests, which is the subject of the decision.

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Testo completo

Incarto n. 12.2005.127 · Lugano 7 luglio 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’appello 29 giugno 2005 di

AP 1 rappr. dall’ RA 1

nei confronti del decreto 9 giugno 2005 di edizione documenti del Pretore di Locarno-Città nell’ambito nella causa inc. n. OA.2002.20 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 21 marzo 2002 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2 contro __________, Basilea rappr. dall’ __________

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato:

che nella causa che oppone la AO 1 alla PI 1per ottenere il risarcimento assicurativo delle conseguenze patrimoniali di un furto con scasso avvenuto il 9/10 luglio 2000, la prima ha chiesto, con istanza 14 settembre 2004, l’edizione dalla AP 1 di “*tutti i documenti in suo possesso, in particolare piani e schemi tecnici, fatture e giustificativi, eventuale corrispondenza, avente per oggetto l’istallazione, le successive modifiche intervenute nel tempo e la manutenzione ordinaria/straordinaria riguardante i sistemi di videosorveglianza SITEC e ZETTLER ( in seguito Tycho Integrated Systems) presenti nello stabile sito in __________ e di proprietà della AO 1”*;

che, con complemento all’istanza di edizione documenti del 15 aprile 2005, l’attrice ha precisato i motivi della sua domanda e indicato i periodi di tempo nei quali si erano scambiate le corrispondenze ed allestito i piani e gli schemi tecnici che chiedeva in edizione;

che il Pretore, il 18 aprile 2005, ha fissato alla AP 1 un termine di trenta giorni per produrre la documentazione richiestale;

che la parte terza chiamata all’edizione, con scritto 18 maggio 2005, ha prodotto determinata documentazione e si è rifiutata di produrre altro chiedendo maggiori specificazioni e ritenendo la richiesta del tutto sproporzionata, in particolare perché, per un furto con scasso avvenuto il 9/10 luglio 2000, si chiede l’edizione di documentazione confidenziale fino al 1991, rispettivamente fino al 1996 quando poi con l’attrice nel merito è pendente una procedura arbitrale e quindi sussiste interesse degno di protezione a non esibire documentazione che non sia assolutamente e strettamente necessaria a comprovare i fatti contestati nella vertenza sottoposta al Pretore;

che la AO

1 ha presentato le proprie osservazioni alle contestazioni della AP 1, con scritto 2 giugno 2005, che il Pretore ha intimato alle parti in uno con un’ordinanza 9 giugno 2005 con la quale ha fissato alla parte chiamata all’edizione un termine di sessanta giorni per produrre la documentazione così come specificato dall’attrice nel complemento di richiesta d’edizione del 14 aprile 2005;

che, con appello 29 giugno 2005, la AP 1 chiede la nullità rispettivamente l’annullamento della decisione pretorile;

che l’art. 213a CPC prescrive che il giudice decide con decreto sulla domanda di edizione da terzi a meno che il terzo si dica disposto all’edizione;

che i decreti sono emanati giusta gli art. 285 e 287 CPC nel senso che essi, pena la nullità devono contenere l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto (art.

285 cpv. 2 litt. e CPC) ritenuto che tale motivazione è esclusa se la domanda non è contestata (art. 287 CPC);

che la decisione del Pretore – indifferente il fatto che sia indicata quale ordinanza piuttosto che decreto, poiché tale è la forma corretta per il tipo di pronuncia a fronte della chiara e circostanziata opposizione della parte chiamata all’edizione – non contiene alcuna motivazione di fatto e di diritto che permetta di comprendere per quale ragione decisiva il primo giudice si sia determinato in quel modo, ossia per quali ragioni abbia completamente accolto

la domanda dell’istante ed abbia respinto le eccezioni della AP 1 (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285 m. 2) non bastando il semplice rinvio alle

varie istanze ed osservazioni delle parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 285 m. 4);

che ne consegue la sua nullità con accoglimento dell’appello, già all’esame

preliminare dell’art. 313bis CPC, poiché la nullità è rilevabile d’ufficio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis m. 1);

che non si prelevano tasse o spese di giudizio mentre le ripetibili vanno caricate allo Stato poiché l’accoglimento dell’appello è la conseguenza di un’iniziativa processualmente scorretta (sentenza nulla) del primo giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148 m. 18);

Per i quali motivi

visti gli art. 213a, 285 e 313bis CPC

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

29 giugno 2005 di AP 1 è accolto e la decisione 9 giugno 2005 del Pretore, in materia di edizione documenti, è dichiarata nulla.

2. Non si prelevano tasse o spese mentre lo Stato del Canton Ticino verserà a AP 1 l’importo di Fr. 700.- per ripetibili.

3. Intimazione:

- ; - ; RA 3.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario