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12.2005.122 • TRAC TI 12.2005.122 Generato dall'IA

Judge Recusal Based on Private Statement Suggesting Bias Against Appeal

Numero d'incarto 12.2005.122
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party subject to a salary claim action before a lower court filed a motion to recuse the presiding Judge based on an assertion that, following a hearing, the Judge approached the party's sole administrator in private and stated that the party's promotion of appeal proceedings in related cases "would not benefit him at all," suggesting a serious and irremediable bias. The appellate court granted the recusal motion because the Judge did not deny making the statement, which, given it was made outside a formal conciliation attempt and only to one party's representative after the evidentiary phase, could reasonably be interpreted as an anticipation of an unfavorable judgment, thereby compromising the Judge's impartiality in the eyes of the moving party.

Regesto Legislator

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Art. 30 CPC, Art. 27 CPC, Art. 26 CPC, Art. 148 CPC; Judge Recusal Based on Private Statement Suggesting Bias Against Appeal: The appellate court granted the recusal motion because the Judge did not deny making the statement, which, given it was made outside a formal conciliation attempt and only to one party's representative after the evidentiary phase, could reasonably be interpreted as an anticipation of an unfavorable judgment, thereby compromising the Judge's impartiality in the eyes of the moving party.

Parole chiave

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domanda di ricusazione parzialità del giudice udienza probatoria azione di separazione petizione in giudizio procedure connesse ricusa pretore - prevenzione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 27 CPC

Cited as the primary legal basis for accepting the recusal request based on reasons concerning the judge's impartiality.

Art. 30 CPC

Cited as the basis for the Appellate Court's competence to rule on the existence of grounds for exclusion of the lower court judge.

art. 148 CPC

Cited in relation to the costs/indemnities awarded following the successful recusal request.

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Testo completo

Incarto n. 12.2005.122 · Lugano 13 luglio 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 7 giugno 2005 presentata nei confronti del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord, __________, da

IS 1

nell’ambito della causa -inc. n. DI.2004.136 di quella Preturapromossa nei suoi confronti con istanza 8 ottobre 2004 da

CO 1 rappr. da RA 1

volta ad ottenere la condanna della controparte al pagamento di fr. 2'443.80 oltre interessi a titolo di pretese salariali;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con l’istanza in rassegna, analoga ad altre due cause promosse nei suoi confronti da __________ (inc. n. DI.2004.133) e da __________ (inc. n. OA.2004.105), IS 1 è stata convenuta in lite da CO 1 avanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord per il pagamento di vari importi a titolo di pretese salariali;

che nelle more della causa, con l’istanza 7 giugno 2005 che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto la ricusa del Pretore della Pretura adita, __________, evidenziando come quest’ultima, al termine di un’audizione testimoniale avvenuta il precedente 3 giugno, avrebbe avvicinato, da sola, il proprio amministratore unico nel corridoio della Pretura, indicandogli che “*la promozione, da parte della sua società, di ricorsi per cassazione nell’ambito delle procedure promosse verso questa da parte di __________ e CO 1 non gli avrebbe punto giovato*”, ciò che a suo dire permetteva di intravedere nel giudice una grave quanto insanabile prevenzione condannatoria a suo scapito ed a favore delle istanti rispettivamente attrici;

che la controparte, con osservazioni 20 giugno 2005, si è rimessa al giudizio della Camera, mentre il Pretore, con osservazioni 27 giugno 2005, ha dichiarato di non riconoscere alcun motivo di ricusazione evidenziando in particolare di essersi nell’occasione limitato, come d’uso, a proporre una discussione in merito ad un eventuale accordo transattivo;

che la decisione sull’esistenza o meno dei motivi di ricusazione o di esclusione di un Pretore compete alla Camera civile del Tribunale di Appello (art. 30 CPC) e ciò anche nell’ambito di una procedura inappellabile poiché la Camera civile ha competenza funzionale indipendentemente dal tipo di procedura (appellabile, inappellabile, sommaria od altra) nella quale nasce l’incidente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 3 ad art. 30; II CCA 21 maggio 1997 inc. n. 12.97.141);

che giusta l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);

che la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità, circostanze che possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi (DTF 126 I 169, 124 I 261, 120 Ia 187): in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso, però, le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità e non è perciò lecito fondare il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte (DTF

126 I 169, 125 I 122, 116 Ia 137; IICCA 15 giugno 2004 inc. n. 12.2004.111);

che la dottrina e la giurisprudenza hanno in particolare avuto modo di ammettere l’esistenza di un caso di prevenzione qualora il giudice si sia espresso anticipatamente sull’esito della causa (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 13 ad art. 27; ICDPTF 25 novembre 2004 1P.575/2004; DTF 125 I 122,

115 Ia 180), fermo restando però che la ricusa non entra in considerazione né in caso di semplice opinione basata su elementi di diritto, né qualora l’anticipazione del giudizio sia avvenuta nell’ambito di un esperimento di conciliazione; più delicata è invece la questione dell’opinione, che rileva su questioni di fatto o di prova, espressa al di fuori di questo momento rituale (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 123 ad art. 27; cfr. pure Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n.

36 ad art. 27);

che, nella fattispecie, il Pretore non ha negato nelle sue osservazioni di aver proferito, nelle circostanze evocate dalla convenuta, la frase riportata nell’istanza di ricusa, che poteva ragionevolmente essere intesa dall’amministratore unico della convenuta, suo interlocutore, come l’anticipazione di un giudizio di merito a lei parzialmente o integralmente sfavorevole, non solo nelle due cause espressamente menzionate a quel momento, ma anche nella terza, che -come accennatoverteva su questioni sostanzialmente analoghe: ritenuto che la presa di posizione del giudice non si basava su semplici elementi di diritto, né era avvenuta nell’ambito di un’udienza ma al di fuori della stessa ed oltretutto alla presenza di una sola delle parti interessate al procedimento, così che neppure si poteva ritenere che la stessa potesse essere avvenuta in vista di un eventuale accordo transattivo, ben si può concludere che l’atteggiamento tenuto nell’occasione dal giudice, oltretutto in una fase assai avanzata della procedura e meglio al termine dell’istruttoria, fosse senz’altro tale da far ritenere compromessa la sua serenità di giudizio agli occhi della parte interessata, alla quale si deve pertanto riconoscere di poter far capo ad altro giudice;

che l’esito positivo dell’istanza, cui il solo Pretore si è opposto, giustifica di riconoscere alla convenuta, che nell’occasione non si è avvalsa dell’ausilio di un legale, un’equa indennità per compensare il solo dispendio di tempo, da porsi a carico dello Stato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 10 ad art. 150);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese l’art. 148 CPC decreta:

1. L’istanza di ricusa 7 giugno 2005 di IS 1 è accolta.

§ *Il Pretore __________ è esclusa dal trattare la causa inc. n. DI.2004.136 in re CO 1 / IS 1.*

2. Non si prelevano né tasse né spese. Lo Stato del Canton Ticino rifonderà alla ricusante fr. 50.- a titolo di indennità.

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario