Recusal Denial in Debt Enforcement Suspension Due to Unsubstantiated Allegations of Prior Defamation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant, seeking the provisional suspension of a debt enforcement procedure, filed a motion to recuse the presiding judge from the court that received the transferred case, alleging the judge had previously defamed, humiliated, and insulted them during an unfavorable prior proceeding. The appellate court dismissed the recusal request because the appellant failed to substantiate any objective circumstances creating a justifiable doubt about the judge's impartiality, concluding that the prior judge's actions, such as advising the litigant to retain counsel or rejecting their defensive arguments, were within the bounds of judicial conduct and did not constitute defamation or bias.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 85a cpv. 2 LEF, Art. 29 cpv. 2 CPC, Art. 30 CPC, Art. 27 CPC, Art. 26 CPC, Art. 148 CPC; Recusal Denial in Debt Enforcement Suspension Due to Unsubstantiated Allegations of Prior Defamation: The appellate court dismissed the recusal request because the appellant failed to substantiate any objective circumstances creating a justifiable doubt about the judge's impartiality, concluding that the prior judge's actions, such as advising the litigant to retain counsel or rejecting their defensive arguments, were within the bounds of judicial conduct and did not constitute defamation or bias.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe motion for recusal was rejected based on this article concerning grounds for judicial exclusion.
The decision on the existence of grounds for recusal falls under the jurisdiction of the Court of Appeal, as referenced in the decision grounds.
This article was applied to impose court fees and costs on the party filing the recusal motion.
Testo completo
Incarto n. 12.2005.119 · Lugano 14 luglio 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 15 giugno 2005 presentata nei confronti del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, ____________________, da
IS 1
nell’ambito della causa -inc. n. AC.2005.1 di quella Preturada lui promossa con petizione 5 giugno 2005 nei confronti di
CO 1
volta ad ottenere, ex art. 85a cpv. 2 LEF, la sospensione provvisoria dell’esecuzione di cui al PE n. __________ dell’UEF di Locarno, avente per oggetto un credito di fr. 11'507.50;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con la petizione in rassegna IS 1 ha convenuto in lite CO 1 avanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna al fine di ottenere, ex art. 85a cpv. 2 LEF, la sospensione provvisoria dell’esecuzione promossa con il PE n. __________ dell’UEF di Locarno;
che l’incarto è stato trasmesso per competenza alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città;
che nelle more della causa, con l’istanza che qui ci occupa, l’attore ha chiesto la ricusa del Pretore di quella Pretura, __________, rimproverandogli in sostanza di averlo diffamato, umiliato, insultato e disprezzato in una precedente procedura (inc. n. IU.2003.00014 in re __________ c. IS 1), risoltasi a suo sfavore;
che la controparte, con osservazioni 21 giugno 2005, si è rimessa al giudizio della scrivente Camera, mentre il Pretore, con osservazioni 22 giugno 2005, ha dichiarato di non riconoscere in sé alcun motivo di ricusazione;
che lo scritto, datato 4 luglio 2005, con cui l’attore ha preso posizione sulle osservazioni del Pretore e della controparte, non previsto dalla procedura (art. 29 cpv. 2 CPC), dev’essere dichiarato inammissibile e con ciò estromesso dall’incarto;
che la decisione sull’esistenza o meno dei motivi di ricusazione o di esclusione di un Pretore compete alla Camera civile del Tribunale di Appello (art. 30 CPC);
che giusta l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità, circostanze che possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi (DTF 126 I 169, 124 I 261, 120 Ia 187): in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso, però, le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità e non è perciò lecito fondare il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte (DTF
126 I 169, 125 I 122, 116 Ia 137; IICCA 15 giugno 2004 inc. n. 12.2004.111);
che, nel caso di specie, dopo attento esame delle circostanze ed in particolare aver preso visione dell’intero inc. n. IU.2003.00014, si può senz'altro concludere che l’attore non ha assolutamente reso verosimile alcun elemento suscettibile di confermare l'esistenza di una situazione d'incapacità soggettiva del Pretore ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale e neppure risulta che il giudice di prime cure si sia comportato in modo parziale;
che in effetti non risulta che nell’ambito di quella procedura, il cui esito -parzialmente sfavorevole al convenuto qui attoreè stato per altro confermato dapprima dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello e in seguito dalla Prima Corte civile del Tribunale federale, il Pretore abbia diffamato, umiliato, insultato e disprezzato l’allora convenuto, non potendo evidentemente essere inteso il tal senso il fatto che il giudice ad un certo momento, avendolo ritenuto incapace a difendersi, possa averlo diffidato a farsi patrocinare da un avvocato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 61 ad art. 27) o ancora il fatto che egli non abbia ritenuto di far proprie le argomentazioni difensive da lui addotte;
che in tali circostanze, l’istanza in parola, del tutto infondata, deve pertanto essere respinta con accollo al ricusante della tassa di giustizia e delle spese (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese l’art. 148 CPC decreta:
I. L’istanza di ricusa 15 giugno 2005 di IS 1 è respinta.
*§ Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.*
II. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 20.- sono poste a carico del ricusante.
III. Intimazione
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario