Commercial Lessee Eviction Appeal Time-Barred Due to Rent Arrears
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe lessee of a commercial property appealed an eviction order granted to the lessor due to rent arrears, claiming they only learned of the order after discovering the locks had been changed and later receiving a copy from the lower court. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the ten-day statutory deadline, which was calculated from the day after the notification—whether by non-retrieved registered mail or actual receipt at the court—and furthermore, the court found the lessee was indeed in default, as the rent was only paid in late installments after a formal warning, validating the prior termination notice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 cpv. 1 CPC, Art. 313bis CPC, vigente TG; Commercial Lessee Eviction Appeal Time-Barred Due to Rent Arrears: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the ten-day statutory deadline, which was calculated from the day after the notification—whether by non-retrieved registered mail or actual receipt at the court—and furthermore, the court found the lessee was indeed in default, as the rent was only paid in late installments after a formal warning, validating the prior termination notice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis for handling the appeal preliminarily without requiring a response.
Cited to establish when the deadline for filing the appeal begins, although the appeal was ultimately deemed inadmissible based on timing.
Used as the basis for imposing court fees and costs on the appellant.
Testo completo
Incarto n. 12.2005.108 · Lugano 7 giugno 2005/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.278 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa, con istanza 3 marzo 2005, da
AO 1 rappr. da RA 1 contro
AP 1
che il Segretario assessore, con decisione 7 aprile 2005, ha accolto ordinando lo sfratto della convenuta dal negozio sito in via __________ a __________.
Appellante la convenuta la quale, con scritto 31 maggio 2005, chiede l’annullamento del decreto di sfratto.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che AO 1 ha chiesto lo sfratto di AP 1 dal negozio di via __________, adibito alla vendita di orologi e oggetti in pietra o metallo prezioso, locatole con contratto di locazione del 4 giugno 2004, per mora nel pagamento della pigione;
che il decreto del Segretario assessore, che ha accolto l’istanza ed ordinato lo sfratto della conduttrice, è stato emanato il 7 aprile 2005 e spedito a quest’ultima il giorno successivo per posta raccomandata che non è stata ritirata nel periodo di giacenza;
che la qui appellante, con lo scritto 31 maggio 2005, afferma di aver avuto conoscenza della decisione di sfratto solo dopo aver constatato che il cilindro della porta del negozio era stato cambiato ed essersi informata presso la Pretura, presso la
quale – come del resto appare sull’interno della copertina dell’incarto – ha ricevuto copia del decreto di sfratto in data 17 maggio 2005;
che – a prescindere dal fatto che la notifica di un invio raccomandato contenente un atto giudiziario si reputa avvenuta, se il plico non è ritirato, l’ultimo dei sette giorni di giacenza postale – anche se si ritenesse prima valida notifica del decreto quella avvenuta, brevi manu, in Pretura, l’appello risulta tardivo;
che il termine per appellare la decisione di sfratto è di 10 giorni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 m. 7);
che il termine decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione (art. 131 cpv.
1 CPC) e quindi, nel caso concreto e nell’ipotesi più favorevole per l’appellante, dal 18 maggio 2005 per esaurirsi il 27 maggio successivo;
che lo scritto-appello, impostato il 31 maggio 2005, è quindi tardivo e come tale irricevibile;
che, in ogni caso, la mora della conduttrice è accertata avendo la stessa pagato la pigione (come afferma con l’appello), richiamatale con diffida 21 settembre 2004 e con termine di pagamento di trenta giorni, solo in tre rate successive al 31 gennaio 2005 per cui la disdetta del 13 gennaio 2005 per il successivo 28 febbraio è valida a tutti gli effetti;
che l’appello può così essere evaso, all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per osservazioni;
Per i quali motivi
vista, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 31 maggio 2005 di AP 1 è irricevibile.
2. La tassa di giudizio di Fr. 50.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 70.-) sono a carico dell’appellante.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario