Landlord's Appeal on Rent Deposit Release Inadmissible Due to Precautionary Measure Ruling
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA landlord sought the release of 85% of rent deposits held following a tenant's request to a conciliation office regarding defects and rent reduction in the leased property, but the initial precautionary measure request was rejected by the lower court. The appellate court declared the landlord's appeal inadmissible because, according to the relevant procedural law, decisions regarding precautionary measures in tenancy disputes are not subject to appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 413 cpv. 1 CPC, Art. 413 cpv. 2 CPC, Art. 313bis CPC, vigente TG; Landlord's Appeal on Rent Deposit Release Inadmissible Due to Precautionary Measure Ruling: The appellate court declared the landlord's appeal inadmissible because, according to the relevant procedural law, decisions regarding precautionary measures in tenancy disputes are not subject to appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the main legal basis for declaring the appeal inadmissible.
Cited as the basis for not assigning costs to the opposing party as the appeal was decided without notifying them.
Cited as the basis for determining court costs.
Testo completo
Incarto n. 12.2005.103 · Lugano 23 maggio 2005/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.1527 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 10 dicembre 2004 da
AP 1 rappr. da RA 2 contro
AO 1 rappr. daRA 1
con la quale è chiesta, in via cautelare, la liberazione a favore dell’istante-locatrice, nella misura dell’85%, delle pigioni depositate presso l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Massagno dalla convenuta-locataria nell’ambito di una procedura avviata da quest’ultima, avanti all’Ufficio di conciliazione, ed intesa all’eliminazione di difetti dell’ente locato ed alla riduzione della pigione che il Segretario-assessore della Pretura ha respinto con decreto 6 maggio 2005.
Appellante l’istante la quale, con appello 18 maggio 2005, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la propria istanza cautelare.
Letti ed esaminati gli atti dell’incarto.
Considerato
in fatto ed in diritto
che, per l’art. 413 cpv. 1 CPC, il giudice può decretare, su istanza di parte, provvedimenti cautelari, in tema di controversie relative alla locazione, al più presto a far tempo dall’introduzione dell’istanza all’Ufficio di conciliazione;
che è questa la procedura che, su istanza della locatrice qui appellante, è stata istruita e decisa con il decreto impugnato che respinge le richieste cautelari;
che, per l’art. 413 cpv. 2 CPC, le decisioni cautelari in materia di locazione non sono impugnabili;
che ne discende come l’appello 18 maggio 2005 è irricevibile;
che le spese di questo giudizio sono a carico dell’appellante mentre non si assegnano ripetibili alla controparte cui l’appello non è stato intimato potendo essere evaso, preliminarmente, ai sensi dell’art. 313bis CPC;
Per i quali motivi
visto l’art. 413 cpv. 2 CPC e, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 18 maggio 2005 di AP 1 è irricevibile.
2. La tasse e le spese di giudizio in complessivi Fr. 50.- sono a carico dell’appellante.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario