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12.2005.101 • TRAC TI 12.2005.101 Generato dall'IA

Lessor v. Lessee: Eviction Upheld Despite Late Set-Off Claim

Numero d'incarto 12.2005.101
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged an eviction order granted to the lessor based on a termination for default due to non-payment of rent, arguing that the overdue rent should be offset by the value of custodial and gardening work allegedly agreed upon with the lessor. The appellate court rejected the appeal and upheld the eviction, reasoning that the gardening work performed by the tenant was part of the contractual obligations for maintaining the garden use, and crucially, the tenant declared the set-off only after the payment deadline had passed and the notice of termination had been sent, meaning the declaration did not constitute timely payment of the arrears, and further, that the law does not permit a postponement of the eviction execution date.

Regesto Legislator

Ufficiale

sfratto del conduttore per mora, non pagamento tempestivo per compensazione dichiarata dopo la scadenza del termine di pagamento, negato differimento

Parole chiave

Generato dall'IA
sfratto del conduttore concessionario di leasing compensazione dei crediti termine di pagamento obblighi contrattuali disdetta immediata

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

This provision was cited in the grounds for the decision (Visti gli art. 506 e segg. e 313bis CPC) and relates to the simplified examination procedure used by the court.

art. 506 e segg. CPC

These procedural provisions govern the subject matter reviewed (appeal against eviction/termination of lease) which was rejected in order 1.

art. 508 CPC

Although mentioned in the reasoning regarding the refusal of suspension, this article is not explicitly cited in the operative part (dispositive) orders 1, 2, or 3.

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Testo completo

Incarto n. 12.2005.101 · Lugano 23 maggio 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario: · Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.9 (sfratto) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza

19 gennaio 2005 da

AO 1 rappr. da RA 1 contro

AP 1

nonché sull'istanza di contestazione della disdetta e di protrazione della locazione introdotta il 27 dicembre 2004 innanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio da

AP 1, contro

AO 1 rappr. da RA 1,

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 27 aprile 2005, con cui ha respinto l'istanza di contestazione della disdetta ed accolto l'istanza di sfratto;

ed ora sull’appello 17 maggio 2005 della parte soccombente in prima sede;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con il giudizio qui impugnato il Pretore, preso atto che la locatrice aveva posto termine al contratto di locazione per il 31 dicembre 2004 in forza della disdetta per mora del 19 novembre 2004 (doc. D), significata in quanto il conduttore non aveva provveduto al pagamento delle pigioni arretrate, ha accolto l'istanza di sfratto e respinto l'istanza di contestazione della disdetta;

che con l’appello che qui ci occupa il conduttore adduce di essere invalido e di attendere il versamento di una rendita complementare AI e si prevale della compensazione tra i canoni di locazione dovuti e le mansioni di custode da lui svolte con l’accordo della locatrice;

che il conduttore chiede la concessione dell’effetto sospensivo al gravame, avendo trovato una nuova sistemazione per il 1° luglio 2005, così da evitare lo sfratto nel giugno 2005;

che il gravame può essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

che l’appellante non contesta il mancato pagamento del canone di locazione che ha indotto la locatrice a dare la disdetta per mora, ma sostiene di aver svolto con l’accordo di quest’ultima lavori di giardinaggio e di portineria per fr. 9'381.25 e di essersi avvalso della compensazione con l’istanza 27 dicembre 2004;

che il contratto di locazione riservava al conduttore l’uso del giardino, con l’obbligo di tenerlo in ordine (doc. A, pag. 3), motivo per cui i lavori di giardinaggio eseguiti dall’appellante (doc. 4, 5) rientravano negli obblighi contrattuali a carico suo e degli altri conduttori dello stabile, non risultando dall’istruttoria che la proprietaria abbia concordato la compensazione del canone di locazione con le prestazioni fornite dall’appellante, come del resto dimostrato dal tenore delle lettere con cui chiedeva il versamento degli arretrati (doc. B);

che il biglietto di ringraziamento inviato il 23 gennaio 2003 da uno dei membri della Comunione ereditaria locatrice in seguito alla pulizia invernale del giardino (doc. 5) non equivale a un accordo sulla compensazione, limitandosi a esprimere la soddisfazione per l’esecuzione dei lavori più volte sollecitati ai conduttori nei mesi precedenti (doc. 1);

che a prescindere dalla validità dei crediti vantati dal conduttore, quest’ultimo ha dichiarato di compensarli solo il 27 dicembre 2004, con l’istanza di contestazione della disdetta (doc. 4), successiva alla scadenza del termine di pagamento (doc. B) e all’invio della disdetta (doc. D), così che la dichiarazione di compensazione non equivale a un pagamento tempestivo del canone di locazione (Lachat, in Commentaire romand, n. 7 ad art. 257d CO);

che di conseguenza la disdetta è valida e nulla osta alla concessione dello sfratto;

che non è possibile accordare all’appellante una proroga del termine per uscire dall’ente locato fino al 1° luglio 2005, quando avrà a disposizione una nuova sistemazione, il differimento dell’esecuzione dello sfratto non essendo previsto dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 9 ad art. 508);

che l’appello in questione, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, ritenuto che nelle particolari circostanze si può prescindere dal prelevare tassa di giustizia o spese, in considerazione della difficile situazione finanziaria dell’appellante;

che l’emanazione dell’appello rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo;

Per i quali motivi

Visti gli art. 506 e segg. e 313bis CPC

pronuncia:

1. L'appello 17 maggio 2005 di AP 1 è respinto.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione:

-; -.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario