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12.2005.1 • TRAC TI 12.2005.1 Generato dall'IA

Eviction Appeal Based on Insufficient Motivation Regarding Tenant Challenges

Numero d'incarto 12.2005.1
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an eviction proceeding initiated after termination for default, the lower court granted the landlord's request for eviction based on a finding that the termination was valid, despite the tenant's challenge to the termination's nullity before the conciliation office. The appellate court nullified the lower court's eviction decree because the decision lacked any reasoning to address the tenant's specific challenges raised during the conciliation phase, rendering the ruling invalid for being insufficiently motivated, and thus upheld the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 285 cpv. 2 litt, Art. 313bis CPC, art. 285 cpv. 2 litt. e) CPC; Eviction Appeal Based on Insufficient Motivation Regarding Tenant Challenges: The appellate court nullified the lower court's eviction decree because the decision lacked any reasoning to address the tenant's specific challenges raised during the conciliation phase, rendering the ruling invalid for being insufficiently motivated, and thus upheld the appeal.

Parole chiave

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sfratto del conduttore coinquilino regolamentazione degli affitti esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento aumento di pigione del locatore annullamento del licenziamento carenza di motivazione della sentenza - nullità

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 285 cpv. 2 litt. e) CPC

This provision was cited as the legal basis for declaring the appealed decision null due to a lack of reasoning.

art. 313bis CPC

This procedural article was applied to accept the appeal based on the demonstrable nullity of the lower court's decision.

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Testo completo

Incarto n. 12.2005.1 · Lugano 3 gennaio 2005/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa (in sostituzione di Walser, assente)

segretaria: · Camponovo

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.1312 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 2 novembre 2004 da

AO 1 rappr. dall’ RA 1 contro

AP 1

volta ad ottenere lo sfratto della convenuta dall’esercizio pubblico __________ che il Segretario assessore, con decreto 16 dicembre 2004, ha accolto.

Appellante la convenuta con scritto 29 dicembre 2004 con il quale, giustificando l’assenza all’udienza di discussione, chiede una nuova convocazione ed un nuovo giudizio.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.

Considerato

in fatto ed in diritto

che il Segretario assessore, confrontato con l’istanza di sfratto a seguito di disdetta per mora della conduttrice e con la domanda presentata da quest’ultima all’Ufficio di conciliazione intesa all’accertamento della nullità della disdetta, ha argomentato che *“così stando le cose, la disdetta rivelandosi fondata, devesi respingere la domanda della parte attrice tendente alla sua nullità…”* ed ha accolto l’istanza di sfratto;

che, pur essendosi l’istante ampiamente dilungato, in occasione dell’udienza di discussione, per contestare le argomentazioni con le quali la conduttrice aveva chiesto all’Ufficio di conciliazione la nullità della disdetta, il Segretario assessore nulla dice del perché la domanda della parte conduttrice viene respinta, la sua motivazione al proposito limitandosi a quanto riportato al considerando precedente;

che la decisione impugnata è così priva di qualsiasi motivazione e non è possibile dedurre per quale ragione il giudice si è determinato, con riferimento alle censure sollevate in sede di Ufficio di conciliazione dalla conduttrice, così come ai dispositivi della sua pronuncia, con la conseguenza della sua nullità ai sensi dell’art.

285 cpv. 2 litt. e) CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285 m. 2; II CCA 7.8.2002 inc. no. 12.2002.134);

che, in tale situazione, s'impone di accogliere l'appello già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC poiché la nullità è rilevabile d'ufficio ed il principio dell'economia di giudizio impone di evitare inutili interventi delle parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis m. 1);

che non si prelevano tasse e spese per il giudizio d'appello;

Per i quali motivi

Pronuncia: 1. In accoglimento dell'appello 29 dicembre 2004 di __________ AP 1, il decreto di sfratto 16 dicembre 2004 del Segretario assessore della Pretura di Lugano è dichiarato nullo.

2. Non si prelevano tasse o spese di giudizio.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria