Landlord v. Tenant: Dismissal of Eviction Appeal Based on Prior Admission
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn eviction action was initiated by a landlord against a tenant following the tenant's failure to pay rent, which led to a formal notice and subsequent termination of the lease, and although the tenant initially agreed to the eviction during the first instance hearing to gain time to pay arrears, they subsequently appealed the granted eviction order, but the appellate court dismissed the appeal because the tenant's clear admission of the eviction request during the initial hearing terminated the dispute according to procedural law, rendering the appeal contrary to the principle of good faith and previous judicial actions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 257d CO, Art. 321 CPC, Art. 352 CPC, Art. 163 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC; Landlord v. Tenant: Dismissal of Eviction Appeal Based on Prior Admission: che pertanto l'appello, manifestamente infondato, può essere respinto con breve motivazione, senza notificazione alla controparte (art. 313 bis CPC) e quindi senza attribuire alla controparte ripetibili per questa decisione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited implicitly in the reasoning as the basis for the decision ending the dispute due to the defendant's acquiescence, which justifies rejecting the appeal in the final order (Point 1).
Cited implicitly in the reasoning regarding the appellant's conduct being contrary to his own previous actions, supporting the rejection of the appeal in the final order (Point 1).
Cited as the procedural basis for rejecting the appeal with a brief motivation and without notifying the opposing party.
Cited as the basis for deciding the costs related to the rejected appeal.
Cited alongside Art. 148 CPC as the basis for deciding the costs related to the rejected appeal.
Testo completo
Incarto n. 12.2004.72 · Lugano 12 maggio 2004/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. SF.2004.69 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 8 marzo 2004 da
AO1 rappr. da RA1 contro
AP1
chiedente lo sfratto del conduttore da un appartamento dell'istante di locali 2 1/2, sito in __________,
domanda cui ha aderito il conduttore e che il Pretore ha pertanto accolto con decisione 13 aprile 2004;
appellante il convenuto con scritto 26 aprile 2004;
considera
in fatto e in diritto:
che il contratto di locazione che sta alla base dell'istanza era stato concluso il 31 agosto 2003 e prevedeva di valere dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2007 per una pigione mensile iniziale di fr. 900.- oltre a fr. 50.- come anticipo spese;
che, a dipendenza dei ritardi del conduttore nel pagamento del dovuto, il 5 dicembre 2003 -in conformità con l'art. 257d CO- il locatore ha diffidato la controparte a versargli nel termine di 30 giorni la somma di fr. 1'950.-, pari alla mensilità di dicembre 2003 e al saldo sulla garanzia contrattuale, versata limitatamente a fr. 2'000.-;
che, trascorso invano il termine indicato, in data 19 gennaio l'istante ha disdetto la locazione per la fine di febbraio 2004;
che, a fronte dell'istanza in esame, presentata in seguito all'occupazione dell'appartamento oltre il 29 febbraio, il convenuto ha testualmente allegato, in sede di discussione 8 aprile 2004, di *aderire allo sfratto* e di voler *utilizzare i 10 giorni della crescita in giudicato della sentenza di sfratto per saldare gli arretrati*;
che, considerata la mora del conduttore e comunque la sua adesione al provvedimento richiesto, il Pretore ha decretato lo sfratto;
che il convenuto si appella contro la decisione del primo giudice, adducendo di aver pattuito con la controparte, davanti al Pretore, che nel caso di pagamento degli arretrati "entro il termine di sfratto" avrebbe potuto rimanere nell'appartamento, ciò che l'istante avrebbe poi ritrattato telefonicamente;
che tuttavia un simile accordo non risulta in nessun modo dal verbale dell'udienza
8 aprile 2004 cui l'appellante rinvia, verbale dal quale emerge -come già vistotutt'altra volontà da lui chiaramente espressa;
che al di là di ogni considerazione sui presupposti sostanziali in base ai quali ha proceduto l'istante e dovendo prescindere dai fatti nuovi (e comunque non provati) irritualmente proposti in questa sede dall'appellante (art. 321 CPC), non si vede come il Pretore non avrebbe dovuto decidere lo sfratto a dipendenza della chiara acquiescenza del convenuto;
che infatti, l'adesione allo sfratto espressa dal conduttore ha posto fine alla lite ai sensi dell'art. 352 CPC e ha forza di cosa giudicata, tanto che l'impugnazione del conduttore appare in contrasto con il principio della buona fede nel processo, costituendo un atteggiamento contrario ad azioni proprie (art. 163 CPC);
che pertanto l'appello, manifestamente infondato, può essere respinto con breve motivazione, senza notificazione alla controparte (art. 313 bis CPC) e quindi senza attribuire alla controparte ripetibili per questa decisione.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC e la LTG,
pronuncia:
1. L'appello
26 aprile 2004 di __________ AP1 è respinto.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 200.- sono posti a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario