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12.2004.71 • TRAC TI 12.2004.71 Generato dall'IA

Employee Wage Claim and Employer Set-Off Dispute

Numero d'incarto 12.2004.71
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An employee sued their former employer for unpaid gross wages totaling CHF 19,023 for the period of April to June 2003, which the employer contested by claiming set-offs based on prior advances and challenging the actual work performed, particularly in May and June due to absences. The appellate court partially granted the employee's claim, upholding the full salary for April but determining that for May and June, the employee was entitled to the equivalent of one and a half months' salary, partially accounting for absences proven by work logs, confirmed correspondence, and statutory injury insurance benefits for the latter part of June, concluding that the earned wages corresponded to two and a half months' net salary, resulting in a reduced award of CHF 13,062.20 net, plus costs and fees.

Regesto Legislator

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Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 324b CO, Art. 417 cpv. 1 lett. e CPC, Art. 148 CPC, art. 418 cpv. 1 lett. e CPC; Employee Wage Claim and Employer Set-Off Dispute: The appellate court partially granted the employee's claim, upholding the full salary for April but determining that for May and June, the employee was entitled to the equivalent of one and a half months' salary, partially accounting for absences proven by work logs, confirmed correspondence, and statutory injury insurance benefits for the latter part of June, concluding that the earned wages corresponded to two and a half months' net salary, resulting in a reduced award of CHF 13,062.20 net, plus costs and fees.

Parole chiave

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salario netto arretrati di salario compensazione dei crediti costi salariali rinuncia a pretese di salario indennizzo per equivalente

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 324b CO

Applied to determine the remuneration due for the period the employee was absent due to an accident.

art. 148 CPC

Cited in the introductory clause before the operative part regarding the allocation of costs.

art. 418 cpv. 1 lett. e CPC

Cited in reasoning regarding the non-levying of court fees (though not explicitly in operative orders I or II, it relates to the procedural context established in point 9 and order II).

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Testo completo

Incarto n. 12.2004.71 · Lugano 25 marzo 2005/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2003.304 della Pretura del distretto di Bellinzonapromossa con istanza 11 novembre 2003 da

AO 1 rappr. da RA 1 contro

AP 1

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19’023.- lordi a titolo di salario da aprile a giugno 2003;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con sentenza 2 aprile 2004 ha integralmente accolto;

appellante la convenuta con atto di appello 20 aprile 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza limitatamente a quanto riconosciuto nei conteggi salariali, protestando le ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'istante con osservazioni 6 maggio 2004 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con l’istanza in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna della sua datrice di lavoro, la società AP 1, ditta di famiglia attiva nel settore della revisione di cisterne e di serbatoi, al pagamento di fr. 19’023.- lordi a titolo di salario da aprile a giugno 2003, richiesta cui la convenuta si è opposta, adducendo che l’istante, spesso assente dal posto di lavoro senza che tali assenze potessero essere considerate vacanze, avrebbe avuto diritto a soli fr. 7'448.68 netti, sennonché, avendo già beneficiato in precedenza di fr. 40'000.- a titolo di prestito rispettivamente di anticipi salariali, importo che viene qui posto in compensazione, egli non poteva vantare alcun credito nei suoi confronti.

2. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’istanza. Il giudice di prime cure, rilevato che la convenuta non aveva provato che nella fattispecie ricorressero le condizioni di legge per poter compensare il credito del lavoratore o che a quest’ultimo fossero stati versati anticipi salariali, ha in sostanza ritenuto che il giudizio sulla causa dipendeva pertanto, esclusivamente, dalla risposta al quesito a sapere se l’istante avesse o meno

diritto all’intero salario per i mesi di maggio e giugno 2003, atteso che quello di aprile era stato riconosciuto dalla convenuta. Non essendo stato sufficientemente provato che l’istante aveva lavorato solo per 2 giorni nel mese di maggio e per 13 giorni nel mese di giugno rispettivamente che a quel momento egli aveva già beneficiato delle sue vacanze, il primo giudice ha concluso che l’istante doveva senz’altro essere remunerato integralmente anche per quei due mesi.

3. Con l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza limitatamente a quanto riconosciuto nei conteggi salariali, ovvero per fr. 7'448.68 netti. Essa ribadisce che i documenti agli atti, in gran parte non contestati dalla controparte, permettevano in particolare di confermare che l’istante non aveva assolutamente lavorato dal 6 maggio al 3 giugno 2003 e che egli non aveva svolto altre mansioni per lei. Il giudice di prime cure avrebbe in ogni caso pure omesso di considerare che l’istante era stato assente, dopo il 25 giugno, per infortunio.

4. Delle osservazioni con cui l’istante postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

5. Contrariamente a quanto preteso dall’istante, l’appello non può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC per il motivo che la controparte sembrerebbe essersi limitata a riproporre la propria versione dei

fatti senza confrontarsi, né in fatto né in diritto, con le motivazioni esposte dal Pretore. In realtà le censure sollevate dalla convenuta, riassunte sommariamente nel precedente consid. 3, permettono di stabilire con sufficiente chiarezza in che misura il giudizio di prime cure sia contestato. Oltretutto, in base alla giurisprudenza, andrebbe mostrata una certa indulgenza nel rigore processuale nei confronti di una parte appellante non rappresentata da un legale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 307 m. 1).

6. Passando ora ad esaminare il merito della vertenza, si osserva innanzitutto che a questo stadio della lite è ormai pacifico che la convenuta sia tenuta a corrispondere all’istante l’intero salario per il mese di aprile 2003, in cui egli ha lavorato regolarmente.

7. Litigioso è unicamente il salario dovuto per i mesi di maggio e giugno 2003, che la convenuta, sulla base dei suoi conteggi (doc. 3.3 e 4.2), vorrebbe riconoscere solo limitatamente a 2 giorni rispettivamente 13 giorni di lavoro svolti, tanto più che, dopo il 25 giugno, l’istante si era assentato per infortunio. La censura è parzialmente fondata.

L’istruttoria ha permesso di accertare che l’istante, nel mese di maggio, ha senz’altro lavorato fino al giorno 7 compreso (ovvero i giorni 2, 5, 6 e 7): ciò è provato, oltre che dai bollettini di lavoro, che attestano la sua presenza nei giorni 5 (doc.

2) e 7 maggio (doc. richiamata), dal fatto che con lettera 13 maggio 2003 (doc.

6) la convenuta aveva preso atto che l’istante, dopo aver regolarmente lavorato il mese precedente (cfr. risposta p. 2), da una settimana aveva tuttavia interrotto la sua attività. Nel mese di giugno, fino al giorno 25, l’istante ha lavorato durante i 13 giorni ammessi dalla convenuta (il giorno 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 24 e 25, cfr. doc. 2), risultando in pratica assente solo i giorni 2 e 3, circostanza per altro confermata dalla lettera 3 giugno 2003 (doc.

7) con cui la convenuta confermava al legale di controparte di accettare che questi riprendesse a lavorare l’indomani, nonché i giorni 9 e 20. Il fatto che l’istante, in occasione del suo interrogatorio formale, possa aver dichiarato di aver lavorato, con altre mansioni, anche durante i giorni in cui la sua presenza non risultava dai bollettini di lavoro non modifica questo accertamento, da una parte in quanto egli stesso non ha concretamente indicato -nè ha proposto l’assunzione di prove atte ad accertare la circostanza (ad es. l’edizione di fatture)- in quali date ciò sarebbe avvenuto e dall’altra poiché la convenuta, che per altro si era già lamentata in tempi non sospetti (cfr. lettera 12 giugno 2003, doc.

9) per le continue inadempienze del lavoratore, attestate anche dal teste __________, sembra comunque aver già tenuto conto di quella circostanza, atteso che nei 13 giorni lavorativi da lei ammessi per quel mese ne risultano pur sempre 3 (e meglio i giorni 4, 5 e 6 giugno) in cui l’istante era stato considerato al lavoro pur non essendovi alcun bollettino (cfr. doc. 2A e doc. richiamata) che ne attestasse la presenza. Dal 25 al 30 giugno, per stessa ammissione della convenuta (conclusioni p. 4 e appello p. 3), l’istante è risultato assente per infortunio, per cui, essendo egli assicurato obbligatoriamente per questa assenza (cfr. in tal senso il doc.

15) senza che sia stato accertato quali fossero le prestazioni versate dall’assicurazione, la convenuta è tenuta a pagargli per quel periodo l’80% del salario (art. 324b CO), ovvero, in concreto, come se egli avesse lavorato per 4 dei 5 giorni in questione. In tali circostanze, ritenuto che i 4 giorni lavorativi da lui effettuati in maggio (e meglio i giorni 2, 5, 6 e 7) sono compensati sostanzialmente dai 5 giorni da lui non lavorati in giugno (e meglio i giorni 2, 3, 9 e 20 cui va aggiunto un ulteriore giorno a seguito della sua assenza per infortunio dopo il giorno 25), non è arbitrario concludere che l’istante abbia complessivamente lavorato, in quei due mesi, per circa un mese e un giorno.

Non essendo stato contestato in questa sede l’assunto del giudice di prime cure -per altro del tutto correttosecondo cui non era stato provato che l’istante avesse beneficiato in precedenza dei 10.5 giorni di vacanza da lui maturati fino a quel momento (cfr. doc. 4.2), ben si può ritenere che durante la sua assenza dal posto di lavoro, di circa un mese meno un giorno, egli abbia usufruito di quelle vacanze, così che, considerato che ogni mese comprende mediamente 21/22 giorni lavorativi, può senz’altro essergli riconosciuto un ulteriore mezzo mese di salario.

In definitiva, per i mesi di maggio e giugno 2003, egli ha quindi diritto ad un importo pari ad un mese e mezzo di salario.

8. Da quanto precede si ha che, per il periodo in esame, all’istante devono essere riconosciuti complessivamente 2 salari e mezzo. Ritenuto che, in base alla giurisprudenza, il lavoratore può pretendere dal datore di lavoro unicamente importi al netto dei contributi sociali (per tante: II CCA 16 gennaio 1997 inc. n. 12.96.222; così pure l’istante a p. 8 e 9 delle conclusioni), il salario mensile su cui calcolare le sue pretese non corrisponde a fr. 6'341.- lordi, ma a fr. 5'224.88 netti (doc. 3.2). Il credito a suo favore può pertanto essere stabilito in fr. 13'062.20 netti.

9. Non si prelevano né tasse né spese, la procedura essendo gratuita (art. 343 cpv. 2 e 3 CO, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC).

Le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 e 418 cpv. 1 lett. e CPC).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 148 CPC

dichiara e pronuncia

I. L’appello

20 aprile 2004 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 2 aprile 2004 della Pretura del distretto di Bellinzona, invariato il dispositivo n. 2, è così riformata:

1. In parziale accoglimento dell’istanza, la ditta AP 1, __________, è condannata a pagare a AO 1, __________, la somma di fr. 13'062.20 netti.*

3. *La convenuta rifonderà all’istante fr. 1’300.- per parti di ripetibili.*

II. Non si prelevano né tasse né spese. L’appellante rifonderà all’appellato fr. 300.- per parti di ripetibili d’appello.

III. Intimazione:

- studio legale -

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario