Lease Dispute Settlement and Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal concerning a lease dispute regarding defects in the leased property and rent reduction, which had been partially granted by the lower court and subsequently appealed by both parties, was removed from the docket because the litigants executed a settlement agreement covering the matter. The court decreed that the procedural removal from the roll was based on the transaction, and further ordered that the court fees and expenses, already advanced, would be borne equally by each party, with legal costs being mutually offset.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 CPC; Lease Dispute Settlement and Dismissal: The court decreed that the procedural removal from the roll was based on the transaction, and further ordered that the court fees and expenses, already advanced, would be borne equally by each party, with legal costs being mutually offset.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was used to formally strike the appeal proceedings from the rolls due to the parties reaching a settlement agreement.
Testo completo
Incarto n. 12.2004.69 · Lugano 29 ottobre 2004/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretaria: · Camponovo
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2001.210 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa, con istanza 24 ottobre 2001, da
AA 1 (rappr. dall' RA 2) contro
AP 1 urigo (rappr. RA 1)
in materia di contratto di locazione (difetti dell'ente locato, riduzione della pigione) che il Segretario-assessore ha parzialmente accolto con sentenza 7 aprile 2004, impugnata, in via principale, dalla parte convenuta con appello 19 aprile 2004 e, in via adesiva, dalla parte istante, con gravame 13 maggio 2004.
Ed ora sullo stralcio della procedura d'appello avendo le parti sottoscritto, in data 8/21 ottobre 2004, un accordo transattivo che viene allegato al presente decreto a formarne parte integrante.
Avendo le parti pure convenuto di assumere tasse e spese di giudizio in ragione di metà ciascuna e di compensare le ripetibili.
Visto l'art. 352 CPC e la vigente tariffa giudiziaria
decreta 1. La procedura d'appello inc. 12.2004.69 i re AP 1G c. AA 1 è stralciata dai ruoli per transazione.
2. La tassa di giudizio di Fr. 200.– e le spese di Fr. 50.– (totale
Fr. 250.–), già anticipate dalle parti, rimangono a loro carico per metà, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria