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12.2004.57 • TRAC TI 12.2004.57 Generato dall'IA

Appeal Struck Due to Appellant's Dissolution and Loss of Legal Personality

Numero d'incarto 12.2004.57
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off

Sintesi Legislator

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An appeal initiated by a respondent seeking the annulment or reform of a lower court decision that dismissed their case and assigned costs to them must be struck from the court roll because the appellant subsequently underwent bankruptcy proceedings, was dissolved, and officially removed from the Commercial Register, thereby losing legal personality, which is a necessary procedural requirement for maintaining the appeal. Consequently, the appeal is dismissed, court fees are to be taken from the appellant's advance payment, and no costs can be awarded to the opposing party as there is no legal entity against which to enforce payment.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 66 cpv. 2 ORC, art. 97 n. 4 CPC; Appeal Struck Due to Appellant's Dissolution and Loss of Legal Personality: Consequently, the appeal is dismissed, court fees are to be taken from the appellant's advance payment, and no costs can be awarded to the opposing party as there is no legal entity against which to enforce payment.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di annullamento personalità spese legali persona giuridica perdita dell'interesse giuridico legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 97 n. 4 CPC

This provision was cited as the procedural prerequisite for striking the appeal from the rolls due to the appellant lacking legal personality.

art. 66 cpv. 2 ORC

This provision regarding the official deletion from the Commercial Register led to the loss of legal personality, justifying the procedural action.

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Testo completo

Incarto n. 12.2004.57 · Lugano 23 febbraio 2005/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa a procedura speciale -inc. n. DI.2003.00360 della Pretura del distretto di Bellinzonapromossa con istanza

24 dicembre 2003 da

AO 1 rappr. da RA 2 contro

AP 1 ora AP 1 rappr. da RA 1

con cui l’istante ha chiesto in via supercautelare, in via cautelare e nel merito il blocco di tre automobili trattenute dalla convenuta, con la comminatoria dell’art. 292 CP;

nell’ambito della quale il Pretore, con decreto 1° marzo 2004, ha stralciato la causa dai ruoli, caricando alla convenuta la tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 100.-, nonché obbligandola a rifondere alla controparte fr. 1'500.- a titolo di ripetibili;

appellante la convenuta con atto di appello 15 marzo 2004, con cui chiede di annullare il querelato giudizio e in subordine di riformarlo nel senso di caricare all’istante gli oneri processuali e di compensare le ripetibili, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'istante con osservazioni 7 aprile 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti ritenuto

in fatto e in diritto:

che la parte appellante AP 1 (ora AP 1) è stata sciolta a seguito di fallimento pronunciato il 7 luglio 2004 e la relativa procedura sospesa, per mancanza di attivo, il 4 agosto 2004;

che, in data 15 novembre 2004, la ragione sociale dell'appellante è stata radiata d'ufficio dal Registro di commercio, in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 ORC;

che, di conseguenza, la parte appellante è oramai sprovvista di personalità giuridica e l'appello va pertanto stralciato dai ruoli per carenza del presupposto processuale dell'art. 97 n. 4 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38 m. 35; II CCA 6 aprile 2004 inc. n. 12.2003.72, 8 aprile 2004 inc. n. 12.2003.125);

che la tassa e le spese di giudizio vanno percepite a carico dell'anticipo già prestato dall'appellante mentre le ripetibili, a favore della parte appellata, non possono essere assegnate mancando qualsiasi persona giuridica o fisica alla quale addebitarle (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 150 m. 6)

Per i quali motivi,

vista, per le spese, la vigente TG

pronuncia

1. L’appello 15 marzo 2004 di AP 1 è stralciato dai ruoli.

2. La tassa di giudizio di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 300.-) sono prelevate dall’anticipo versato all’inizio della procedura d’appello.

3. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario