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12.2004.49 • TRAC TI 12.2004.49 Generato dall'IA

Appeal Regarding Tennis Court Supervision Fee Dispute

Numero d'incarto 12.2004.49
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant sued to avoid paying a fee of 19,000 for design and construction supervision for a tennis court, arguing that the parties had subsequently agreed on a fixed fee of 15,000 due to cost overruns, some caused by the opposing party's negligence. The lower court granted the original claim because it found no proof of the reduced fee or its payment, and deemed the appellant's counterclaim for damages inadmissible and unsubstantiated. The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to specify the factual and legal reasons why the lower court's ruling—which correctly found the counterclaim inadmissible and provided no evidentiary basis for the claimed damages—was erroneous, rendering the appeal inadmissible on its face.

Regesto Legislator

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Art. 313bis CPC, Art. 78 CPC, art. 309 CPC; Appeal Regarding Tennis Court Supervision Fee Dispute: The lower court granted the original claim because it found no proof of the reduced fee or its payment, and deemed the appellant's counterclaim for damages inadmissible and unsubstantiated. The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to specify the factual and legal reasons why the lower court's ruling—which correctly found the counterclaim inadmissible and provided no evidentiary basis for the claimed damages—was erroneous, rendering the appeal inadmissible on its face.

Parole chiave

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pagamento dell'emolumento risarcimento del danno domanda riconvenzionale anticipo delle spese costo di costruzione ripetibili Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

This provision was cited in the preamble to the dispositive orders as a basis for the decision regarding the appeal procedure.

art. 309 CPC

This provision was cited in the preamble to the dispositive orders as a basis for the decision regarding the appeal procedure.

art. 313bis CPC

This provision was cited in the preamble to the dispositive orders to rule on the appeal's admissibility/procedure, leading to its rejection in order I.

art. 309 CPC

This provision was cited in the preamble to the dispositive orders as a basis for the decision regarding the appeal procedure, leading to its rejection in order I.

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Testo completo

Incarto n. 12.2004.49 · Lugano 15 marzo 2004/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.95 della Pretura della giurisdizione di __________ - promossa con petizione 13 giugno 2001 da

__________ rappr. da __________ contro

__________

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19'000.- oltre interessi, domanda avversata dalla controparte e che il Pretore con sentenza 19 gennaio / 26 febbraio 2004 ha accolto;

ed ora sullo scritto 4 marzo 2004 della convenuta;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con la petizione in rassegna l'ing. __________ ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 19'000.-, corrispondente all'onorario asseritamente dovuto per aver curato la progettazione e la direzione lavori relative alla formazione di un campo da tennis;

che la convenuta si è opposta alla petizione, adducendo che le parti, in conseguenza dell'aumento dei costi intervenuto, in parte dovuto a negligenze dell'attore, si sarebbero successivamente accordate per un onorario forfetario di soli fr. 15'000.-, somma che essa avrebbe soluto senza ulteriori formalità;

che il Pretore, con il giudizio qui impugnato, non ha ritenuto provata l'esistenza dell'accordo circa la riduzione a fr. 15'000.- dell'onorario, né l'avvenuto pagamento di quella somma, per cui, preso pure atto che la richiesta di rifusione dei maggiori costi causati dall'attore, formulata dalla convenuta per la prima volta in sede conclusionale, era irricevibile e in ogni caso nessuna prova permetteva di sostanziare l'ammontare del preteso danno o la responsabilità dell'attore, ha senz'altro accolto la petizione;

che con la lettera (recte: appello) che qui ci occupa, la convenuta si limita a confermare "*quanto già asserito in precedenza: è mancata totalmente un'attenta valutazione del tipo di terreno su cui si sarebbe dovuto costruire; conditio sine qua non per la stesura di un preventivo attendibile. Ne derivano per una valutazione di merito: negligenza - danno - indennizzo !!!*";

che lo scritto in questione può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare di cui all'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;

che, innanzitutto, in assenza di precise domande da parte della convenuta -circostanza che di per sé imporrebbe di dichiarare irricevibile l'atto (art.

309 cpv. 2 lett. e e cpv. 5 CPC)- nemmeno è certo se essa nell'occasione abbia inteso impugnare il giudizio di prime cure o se piuttosto si sia limitata ad una semplice presa di posizione nei confronti della sentenza pretorile;

che, in ogni caso, se anche si volesse ammettere l'esistenza di una valida impugnativa, la stessa dovrebbe comunque essere disattesa in ordine;

che, in effetti, per giurisprudenza invalsa, se determinate pretese sono respinte dal Pretore, l'atto di appello deve precisare, pena la nullità, i motivi di fatto e di diritto per i quali il giudizio sarebbe errato (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC; cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 27 ad art. 309);

che nel caso di specie la convenuta, pur riferendosi chiaramente al mancato esame della sua pretesa risarcitoria da parte del primo giudice, non ha censurato il giudizio con cui il Pretore -per altro a ragione (art. 78 CPC)- ha ritenuto irricevibile la sua richiesta e in ogni caso non ha assolutamente specificato per quali ragioni quest'ultima sarebbe invece stata ricevibile;

che, abbondanzialmente, essa nemmeno ha indicato da quali risultanze istruttorie questa Camera avrebbe dovuto concludere che i maggiori costi intervenuti fossero effettivamente dovuti, oltretutto in maniera esclusiva, a negligenze dell'attore e non piuttosto a fattori imputabili alla convenuta stessa o a fenomeni naturali (circa la correttezza dell'agire dell'attore in occasione dei temporali che hanno causato il franamento del terreno, cfr. la testimonianza di __________);

che l'appello deve pertanto essere respinto, ritenuto che, per la particolarità della fattispecie, si può senz'altro prescindere dal prelevare tassa di giustizia e spese;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 309 e 313bis CPC

dichiara e pronuncia

I. L'appello 4 marzo 2004 di __________ è respinto.

II. Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

III. Intimazione a: - avv. __________

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario