Appellant v. Eviction Decree (Termination Dispute Preclusion)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought to overturn an eviction decree granted by the lower court following a notice to vacate for arrears, arguing she was precluded from defending herself because the initial court failed to consider her prior submission of a notice of termination dispute to the conciliation office. The appellate court ruled that the lower court erred by not examining the termination dispute, which required the matter to be adjudicated under special tenancy procedure rather than the summary eviction procedure, thus necessitating the annulment of the decree and the return of the case to the lower court to correctly address the termination dispute, in observance of the principle of a second instance review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 257d CO, Art. 322 CPC, Art. 507 cpv. 3 CPC, Art. 411 cpv. 2 CPC, Art. 274g cpv. 3 CO, Art. 148 CPC; Appellant v. Eviction Decree (Termination Dispute Preclusion): The appellate court ruled that the lower court erred by not examining the termination dispute, which required the matter to be adjudicated under special tenancy procedure rather than the summary eviction procedure, thus necessitating the annulment of the decree and the return of the case to the lower court to correctly address the termination dispute, in observance of the principle of a second instance review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the first consideration as the legal basis for the eviction notice used by the first instance judge.
Cited in the reasoning to justify considering new documents presented on appeal.
Cited in the reasoning regarding the mandatory transfer of the notice of termination contestation to the court.
Cited in the reasoning to indicate the correct special procedure applicable to lease disputes that should have been followed.
Cited in the reasoning regarding the reference to the correct special procedure for lease disputes.
Cited in the reasoning as the summary procedure that was erroneously applied by the first instance judge.
Cited in the final orders to determine the allocation of court costs based on who lost the appeal.
Testo completo
Incarto n. 12.2004.47 · Lugano 2 giugno 2004/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2004.00017 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagnapromossa con istanza 14 gennaio 2004 da
AO1 rappr. da RA2 contro
AP1 rappr. da RA1
volta ad ottenere lo sfratto della convenuta dall'appartamento di 2 locali sito nello stabile denominato __________in __________ ad __________, domanda sulla quale la convenuta, rimasta preclusa, non si è espressa, e che il Pretore, con decreto 29 gennaio 2004, ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 26 febbraio 2004, con cui chiede di annullare la decisione di prime cure e di rinviare gli atti al Pretore per un nuovo giudizio, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante con osservazioni 1° aprile 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto 27 febbraio 2004 con cui il presidente di questa Camera ha concesso all'appello l'effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con il giudizio qui impugnato il Pretore, preso atto che l'istanza in rassegna si fondava sul contratto di locazione stipulato tra le parti in data 27 aprile 2003 (doc. C) nonché sulla disdetta per mora (art. 257d CO) significata il 12 novembre 2003 con effetto al successivo 31 dicembre (doc. B), ha decretato lo sfratto dall'ente locato della convenuta, per altro non comparsa all'udienza di discussione del 29 gennaio 2004 e dunque rimasta preclusa in causa.
2. Con l'appello che qui ci occupa, corredato di tutta una serie di nuovi documenti, che nelle particolari circostanze possono essere presi in considerazione in applicazione dell'art. 322 CPC, la convenuta chiede di annullare la decisione di prime cure e di rinviare gli atti al Pretore per un nuovo giudizio, rilevando in sostanza di non essere stata posta nella condizione di tutelare i propri interessi, segnatamente di far valere le sue ragioni contro la validità della disdetta, che essa in precedenza, rappresentata da un legale, aveva già provveduto a contestare avanti all'Ufficio di conciliazione. Essa, in particolare, sarebbe stata vittima di numerosi errori di intimazione, sia da parte della Posta Svizzera, che in due occasioni avrebbe ammesso un disservizio con la conseguente consegna tardiva di atti di importanza rilevante, tra cui la disdetta ed il decreto impugnato, sia da parte della Pretura, che, pur essendo al corrente del fatto che essa fosse patrocinata da un legale, avrebbe intimato direttamente a lei tutti gli atti di causa e in seguito avrebbe omesso di inviarle il verbale d'udienza.
3. Delle osservazioni con cui l'istante postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
4. Prima di passare in rassegna le singole censure d'appello, occorre accertare se l'impugnativa, inoltrata il 26 febbraio 2004, sia stata presentata tempestivamente, ovvero entro il termine di 10 giorni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 7 ad art. 508; il medesimo termine di 10 giorni è previsto, in forza del rimando di cui all'art. 507 cpv. 3 CPC, nel caso in cui sia pendente una contestazione della disdetta, cfr. art. 411 cpv. 2 CPC) dall'intimazione del querelato giudizio, in concreto inviato, per raccomandata, il 29 gennaio 2004, e ritirato dalla parte convenuta, che aveva disposto il fermo posta, il successivo 17 febbraio (cfr. doc. 1 e 15 allegati all'appello). Il quesito dev'essere risolto per l'affermativa. Il Tribunale federale ha in effetti avuto modo di stabilire che, in caso di fermo posta, la missiva contenente un atto giudiziario è presunta notificata alla scadenza dell'ultimo giorno del mese di giacenza, a meno che non sia già stata ritirata in precedenza dal destinatario (DTF 111 V 99 consid. 2c, 116 III 59 consid. 1c, 127 III 174 consid. 1a; IICDPTF 27 ottobre 2000 2P.159/2000; cfr. Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 1092 con numerosi rif.; Schöll, Postlagersendung und Rückbehalteauftrag, in SJZ 2001 p. 422 seg.).
5. La censura con cui la convenuta lamenta di essere stata vittima di un errore di intimazione da parte della Posta Svizzera, che avrebbe ammesso un disservizio con la conseguente consegna tardiva della disdetta, dev'essere disattesa. In effetti non è certo stata l'eventuale tardività della notifica della disdetta, asseritamente dovuta a un disservizio, ad impedire alla parte convenuta di far valere le proprie ragioni in questa sede, circostanza che, costituendo una violazione del suo diritto di essere sentito, avrebbe potuto giustificare l'annullamento del decreto di sfratto.
6. Al giudice di prime cure deve al contrario essere rimproverato di non aver esaminato, ancorché vi fosse tenuto d'ufficio (DTF 117 II 554 consid. 2d), l'istanza di contestazione della disdetta inoltrata dalla convenuta all'Ufficio di conciliazione il 31 dicembre 2003, che in virtù dell'art. 274g cpv. 3 CO gli era stata trasmessa per competenza (cfr. doc. 12 allegato all'appello) e di cui egli era senz'altro a conoscenza, tanto è vero che il relativo incarto è stato in seguito ritornato all'Ufficio con l'emanazione del decreto di sfratto. L'errore in cui è incorso il Pretore ha avuto come conseguenza che, su quella particolare istanza, il primo giudizio, che oltretutto avrebbe dovuto essere pronunciato in base alla procedura speciale in materia di locazione (art. 404 e segg. CPC, applicabile in forza del rimando di cui all'art. 507 cpv. 3 CPC) e non in base alla procedura sommaria per lo sfratto dei conduttori (art. 506 segg. CPC), è stato interamente mancato. In tali circostanze, per giurisprudenza invalsa, il giudizio dev'essere senz'altro annullato e la causa rinviata al primo giudice, senza possibilità, per la scrivente Camera di statuire essa stessa nel merito, una tale iniziativa comportando in effetti una violazione del doppio grado di giurisdizione (Rep. 1995 p. 194 con rif.; II CCA 18 marzo 1996 inc. n. 12.95.58, 1° aprile 1996 inc. n. 12.95.328, 30 marzo 1998 inc. n. 12.97.218, 5 maggio 1998 inc. n. 12.98.4). Una volta (nuovamente) in possesso dell'incarto concernente l'istanza di contestazione della disdetta, il Pretore dovrà indire una nuova udienza di discussione, se non altro per dare alla qui istante -e quindi implicitamente, per il principio della parità delle armi, anche alla convenutala possibilità di esprimersi su quella contestazione, dopodiché, se non vi saranno prove da assumere, potrà senz'altro statuire sulle due domande.
7. Ne discende l'accoglimento del gravame, senza che sia necessario pronunciarsi sulle censure d'appello con cui la convenuta aveva rimproverato al primo giudice il mancato invio dell'istanza di sfratto al suo patrocinatore e la mancata intimazione del verbale d'udienza. Del tutto irrilevante è pure il fatto che il 16 febbraio 2004 la convenuta, confrontata con l'esecuzione immediata dello sfratto, si sia formalmente impegnata a lasciare l'ente locato per il successivo 19 febbraio (cfr. doc. 16 allegato all'appello).
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 26 febbraio 2004 di __________ AP1è accolto.
§ Di conseguenza il decreto 29 gennaio 2004 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna è annullato.
§§ L'incarto è ritornato al Pretore affinché proceda ai sensi dei considerandi.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 80.–
b) spese fr. 20.–
Totale fr. 100.–
da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili di appello.
III.Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario