Landlord Eviction Upheld Over Tenant's Request for Execution Delay
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe lower court correctly upheld the landlord's notice of termination for non-payment of rent and granted the eviction order, which the tenant appealed solely requesting a brief extension to find new accommodation, arguing non-payment was due to delays in receiving payment from a third party. The appellate court rejected the appeal because the tenant did not contest the validity of the termination or the eviction ruling itself; the court found that the reasons for non-payment and the tenant's willingness to pay later were irrelevant to the outcome, and critically, that the relevant legislation does not permit granting a delay for the execution of an eviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 313bis CPC, art. 506 e segg. CPC; Landlord Eviction Upheld Over Tenant's Request for Execution Delay: The appellate court rejected the appeal because the tenant did not contest the validity of the termination or the eviction ruling itself; the court found that the reasons for non-payment and the tenant's willingness to pay later were irrelevant to the outcome, and critically, that the relevant legislation does not permit granting a delay for the execution of an eviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the concluding resolution to justify the procedure followed (admissibility check during preliminary examination).
Cited in the concluding resolution as the general procedural framework governing the eviction matter.
Used to justify the procedural handling of the appeal, which was dismissed on preliminary review.
Cited as the relevant articles concerning the substance of the eviction procedure that was upheld.
Testo completo
Incarto n. 12.2004.221 · Lugano 29 dicembre 2004/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Pellegrini (questi ultimi in sostituzione della giudice Epiney Colombo, astenuta e del giudice Walser, assente)
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire in materia di locazione nella causa -inc. n. DI.2004.01301 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- e più precisamente sull’istanza di sfratto 29 ottobre 2004 promossa da
AO 1 rappr. da RA 1 contro
AP 1
nonché sull'istanza di contestazione della disdetta introdotta il 24 agosto 2004 innanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Breganzona da
AP 1, contro
AO 1, rappr. da,
sulle quali il Pretore supplente si è pronunciato, con sentenza 10 dicembre 2004, con cui ha respinto l'istanza di contestazione della disdetta ed accolto l'istanza di sfratto;
ed ora sul ricorso (recte: appello) 21 dicembre 2004 della parte soccombente in prima sede;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con il giudizio qui impugnato il Pretore supplente, preso atto che la locatrice aveva posto termine al contratto di locazione per un termine riportato al 30 settembre 2004 in forza della disdetta per mora 23 luglio 2004 (doc. C e D), significata in quanto il conduttore non aveva provveduto al pagamento delle pigioni arretrate, ha accolto l'istanza di sfratto e respinto l'istanza di contestazione della disdetta;
che con il ricorso (recte: appello) che qui ci occupa, il conduttore, dopo aver evidenziato che il mancato pagamento delle pigioni era dovuto al ritardo nel versamento delle sue spettanze da parte del suo datore di lavoro rispettivamente dell’assicurazione infortuni, chiede unicamente che gli sia concesso qualche giorno supplementare per poter trovare un’abitazione consona alle sue necessità, dopodiché egli provvederà senz’altro a lasciare l’ente locato e, non appena gli sarà possibile, a saldare il dovuto;
che il gravame può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che in effetti il conduttore non pretende in alcun modo che la sentenza con cui il giudice di prime cure ha confermato la validità della disdetta e decretato lo sfratto sarebbe errata e dunque da riformare o da annullare;
che le circostanze da lui addotte in questa sede, in particolare le ragioni che avevano portato al mancato pagamento delle pigioni rispettivamente la sua disponibilità a pagare il dovuto al più presto, sono del tutto irrilevanti per l’esito della lite;
che neppure è possibile accordargli una proroga del termine per uscire dall’ente locato sì da permettergli di trovare una nuova sistemazione, il differimento dell’esecuzione dello sfratto non essendo previsto dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 9 ad art. 508);
che l’appello in questione, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, ritenuto che nelle particolari circostanze si può senz’altro prescindere dal prelevare tassa di giustizia o spese;
Per i quali motivi
Visti gli art. 506 e segg. e 313bis CPC
pronuncia:
1. L'appello
21 dicembre 2004 di __________ AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario