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12.2004.2 • TRAC TI 12.2004.2 Generato dall'IA

Tenant Appeal Regarding Rent Reduction and Court Fees in Commercial/Residential Dispute

Numero d'incarto 12.2004.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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A tenant appealed a lower court's decision which partially reduced rent by 15% for three months (February to April 2002) due to defects in the rented commercial property and apartment, while also upholding the tenant's responsibility for court costs and partial reimbursement of the landlord's legal fees across two separate but decided-together cases stemming from initial conciliation and subsequent court actions seeking greater rent reduction and compensation for business closure. The appellate court found the tenant's objection to the issuance of two separate judgments moot as the joined cases retained procedural independence, but partially upheld the appeal regarding court fees, reducing the previously set justice fees of CHF 400 per case to CHF 200 per case based on new statutory limits for rental disputes under CHF 30,000, while declaring the appeal concerning legal fee amounts inadmissible due to lack of specific counter-claims.

Regesto Legislator

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Art. 414 CPC, Art. 274f cpv. 1 CO, Art. 72 CPC, Art. 49 LTG, Art. 19bis LTG, Art. 414 cpv. 3 CPC; Tenant Appeal Regarding Rent Reduction and Court Fees in Commercial/Residential Dispute: The appellate court found the tenant's objection to the issuance of two separate judgments moot as the joined cases retained procedural independence, but partially upheld the appeal regarding court fees, reducing the previously set justice fees of CHF 400 per case to CHF 200 per case based on new statutory limits for rental disputes under CHF 30,000, while declaring the appeal concerning legal fee amounts inadmissible due to lack of specific counter-claims.

Parole chiave

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riduzione del canone locativo conduttore spese legali controversia commerciale bene riservato limiti legali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 414 CPC
This provision regarding compensation/indemnities was mentioned by the appellant, but the appeal concerning it was declared null (art. 309 CPC) and the court compensated the indemnities (ripetibili) in the final order.
Art. 274f cpv. 1 CO
Nel termine di 30 giorni dalla decisione dell'Ufficio di conciliazione sia il conduttore, sia la proprietaria si sono rivolti alla Pretura di Mendrisio Sud con l'azione prevista dall'art. 274f cpv. 1 CO.
Art. 72 CPC
Il segretario assessore ha congiunto le due cause su richiesta delle parti, nell'ottica dell'economia processuale, senza che si fosse in presenza di un litisconsorzio o che il convenuto fosse il medesimo (art. 72 CPC).
Art. 49 LTG
This provision regarding the application of new tariffs to pending cases was cited in the reasoning leading to the decision on the court fee.
Art. 19bis LTG
Tenuto conto dello scopo perseguito dall'art. 19bis LTG e del fatto che l'emanazione delle sentenze è avvenuto alla fine del 2003, quasi un anno dopo l'entrata in vigore delle modifiche legislative, una tassa di giustizia di fr.
Art. 414 cpv. 3 CPC
b) L'appellante chiede di adeguare le ripetibili all'art. 414 cpv. 3 CPC, ma non formula alcuna cifra al riguardo, né fornisce elementi che consentano a questa Camera di determinare con una qualche approssimazione l'importo desiderato, contrariamente a quanto avvenuto per la tassa di giustizia.
Art. 148 cpv. 2 CPC
Gli oneri del presente giudizio seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
Art. 148 CPC
This provision on the distribution of appeal costs was used to rule on the costs of the appeal proceedings.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 19 bis cpv. 2 LTG

This provision regarding court fees for lease disputes was applied when determining the revised court fee in the judgment's dispositive.

art. 49 LTG

This provision regarding the application of new tariffs to pending cases was cited in the reasoning leading to the decision on the court fee.

art. 414 CPC

This provision regarding compensation/indemnities was mentioned by the appellant, but the appeal concerning it was declared null (art. 309 CPC) and the court compensated the indemnities (ripetibili) in the final order.

art. 309 cpv. 2 lett. e e cpv. 5 CPC

This procedural rule was cited because the appeal regarding indemnities (ripetibili) was declared null.

art. 148 CPC

This provision on the distribution of appeal costs was used to rule on the costs of the appeal proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 12.2004.2 · Lugano 30 luglio 2004/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2002.119 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 13 luglio 2002 da

APPE1APPE1 __________ rappr. dall’RAPP1 contro

APPO1 __________ rappr. dall’ RAPP2

e nella causa DI.2002.124 della medesima Pretura, promossa con istanza 17 luglio 2002 da

APPO1, __________ rappr. dall’avv. RAPP2 contro

APPE1, __________ rappr. dall’RAPP1

con cui APPE1 ha chiesto la riduzione del canone di locazione del 30% per tutta la durata della locazione, dal 1° agosto 2000 al 30 aprile 2002 e un equo risarcimento per i mesi di chiusura, da quantificare in istruttoria e APPO1 ha postulato l'annullamento della decisione emanata dall'Ufficio di conciliazione di __________ del 10 giugno 2002, che aveva ridotto del 25% la pigione per difetti dell'ente locato;

domande avversate dalla rispettiva controparte e sulle quali il segretario assessore, dopo aver congiunto le cause, ha statuito con due separate sentenze del 15 dicembre 2003, con le quali ha accolto parzialmente entrambe le istanze, nel senso di ridurre la pigione nella misura del 15% per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2002, per l'importo complessivo di fr. 1'575.-, e ha posto a carico di APPE1 gli oneri processuali, con l'obbligo di rifondere a APPO1 ripetibili;

appellante contro entrambe le sentenze APPE1 con atto di appello del 30 dicembre 2003, nel quale chiede di emettere un unico giudizio per le due cause congiunte e di fissare la tassa di giustizia e le ripetibili tenendo conto degli art. 414 CPC e 19bis cpv. 2 LTG;

mentre APPO1 con osservazioni del 19 gennaio 2004 propone di respingere l'appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

Ritenuto

in fatto: A. APPO1ha concesso in locazione a APPE1, che subentrava al precedente conduttore, lo stabile denominato __________ a __________, composto di un bar e di un appartamento per il custode, dal 1° agosto 2000, al canone di fr. 3'500.- mensili oltre fr. 500.- mensili per acconto delle spese accessorie (doc. A, A2, incarto richiamato I). APPE1 ha chiesto il 14 dicembre 2001 a APPO1 di ridurre la pigione a fr. 1'500.- mensili oltre fr. 250.- mensili per acconto delle spese, lamentando l'inagibilità dell'appartamento per i numerosi difetti riscontrativi. Il contratto di locazione ha dato origine a numerose procedure giudiziarie.

B. Il Municipio di __________ ha dichiarato il 29 gennaio 2002 l'inabilità dell'appartamento per carenza di sicurezza e di igiene (doc. C, incarto richiamato I). L'Ufficio dei permessi ha ordinato lo stesso giorno la chiusura immediata del Caffè __________ gestito da APPE1, per mancanza di un gerente autorizzato, la presenza di attestati di carenza di beni e la compromissione igienica e sanitaria dei locali (doc. F, incarto richiamato I). APPE1si è rivolto il 13 luglio 2002 all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________, chiedendo che alla proprietaria fosse ordinato di procedere immediatamente ai lavori di ripristino imposti dall'autorità amministrativa, che il canone di locazione fosse ridotto del 30% dall'inizio della locazione al termine dei lavori e che fosse concesso un equo risarcimento per la perdita di guadagno conseguente alla chiusura dell'esercizio pubblico (inc. 142/01, incarto richiamato I). All'udienza del 10 giugno 2002 APPE1 e APPO1 hanno concordato di porre fine al contratto di locazione per il 30 aprile 2002. Con decisione 11 giugno 2002 l'Ufficio di conciliazione ha accolto parzialmente l'istanza del conduttore e gli ha accordato una riduzione del 25% della pigione dal febbraio 2002 all'aprile 2002.

C. Nel termine di 30 giorni dalla decisione dell'Ufficio di conciliazione sia il conduttore, sia la proprietaria si sono rivolti alla Pretura di Mendrisio Sud con l'azione prevista dall'art. 274f cpv. 1 CO. APPE1 ha chiesto con istanza 13 luglio 2002 l'annullamento della decisione dell'Ufficio di conciliazione, la riduzione della pigione del 30% dal 1° agosto 2000 al 30 aprile 2002 e un equo risarcimento per i danni causati dalla chiusura del Caffè __________ dal febbraio 2002 all'aprile 2002, da quantificare in sede di udienza (inc. DI.2002.119). APPO1, dal canto suo, ha postulato con istanza del 17 luglio 2002 l'annullamento della decisione 11 giugno 2002 dell'Ufficio di conciliazione e la reiezione dell'istanza 29 marzo 2002 (inc. DI.11.2002. 124). All'udienza del 4 settembre 2002 le parti hanno chiesto la congiunzione delle cause DI.2002.119 e DI.2002.12, che il segretario assessore ha ammesso seduta stante. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a essere citate per il dibattimento finale e si sono rimesse al contenuto delle rispettive conclusioni.

D. Nella procedura promossa da APPE1 il segretario assessore ha statuito con sentenza del 15 dicembre 2003, con la quale ha ridotto il canone di locazione dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2002 nella misura del 15% per un totale di fr. 1'575.-, ha ingiunto all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ di liberare le pigioni depositate in tale misura e ha posto la tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese a carico di APPE1, condannato inoltre a rifondere a APPO1 un'indennità per ripetibili di fr. 600.- (inc. DI.2002.119). Nella parallela causa avviata da APPO1, il segretario assessore ha emanato lo stesso giorno una sentenza separata, con la quale ha ridotto il canone di locazione dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2002 nella misura del 15% per un totale di fr. 1'575.-, ha ingiunto all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ di liberare le pigioni depositate in tale misura e ha posto la tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese a carico di APPE1, condannato inoltre a rifondere a APPO1 un'indennità per ripetibili di fr. 500.- (inc. DI.2002. 124).

E. APPE1 è insorto contro entrambe le sentenze citate con atto di appello del 30 dicembre 2003, nel quale chiede l'emanazione di un unico giudizio nelle due cause congiunte e l'adeguamento della tassa di giustizia alle nuove disposizioni degli art. 414 CPC e 19 bis cpv. 2 LTG.

Nelle sue osservazioni del 19 gennaio 2004 APPO1propone di respingere il gravame e di confermare il giudizio di prima sede.

e considerato

in diritto: 1. Nella fattispecie il segretario assessore ha dapprima congiunto le due parallele cause DI.2002.119 e DI.2002.124 (verbale di udienza del 4 settembre 2002), per poi emanare due distinte sentenze con il medesimo dispositivo, salvo per quel che concerne l'indennità per ripetibili posta a carico del conduttore. Quest'ultimo rimprovera al primo giudice di aver pronunciato due sentenze invece di una e chiede che venga emesso un unico giudizio. Se non che, la domanda si rivela sprovvista di qualsiasi interesse pratico. Il segretario assessore ha congiunto le due cause su richiesta delle parti, nell'ottica dell'economia processuale, senza che si fosse in presenza di un litisconsorzio o che il convenuto fosse il medesimo (art. 72 CPC). In questi casi le cause congiunte conservano la loro identità processuale e la più assoluta indipendenza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 5 ad art. 72). I loro dispositivi restano separati, con la possibilità per il giudice di prelevare tasse di giustizia per ogni singola causa. La sentenza della Camera civile di cassazione alla quale si riferisce l'appellante (CCC

16.98.51 del 20 aprile 1998) riguardava un caso in cui si era in presenza di un ricorso per cassazione e di un appello contro il medesimo dispositivo, seppur contenuto in due sentenze diverse, ciò che non avviene in concreto, le due cause avendo entrambe valore appellabile. L'emanazione di due distinte sentenze non ha comportato nella fattispecie svantaggio alcuno per le parti. L'appellante medesimo non indica quale sarebbe il pregiudizio da lui subito con l'emanazione di due diverse sentenze, salvo l'imputazione di due tasse di giustizia, ciò che sarebbe del resto stato possibile anche se il primo giudice avesse emanato un unico giudizio con dispositivi separati. Sprovvisto di qualsiasi interesse, l'appello sulla mancata congiunzione delle cause per un unico giudizio si rivela dunque improponibile (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura ticinese, Zurigo 1981, pag. 129).

2. Per quel che concerne gli oneri processuali, il segretario assessore li ha posti a carico del conduttore in entrambe le cause e ha fissato la tassa di giustizia in fr. 400.- e l'indennità per ripetibili in favore della proprietaria a fr. 500.- (DI.2002.119) e a fr. 600.- (DI.2002.124). L'appellante non contesta la ripartizione delle spese tra le parti, ma rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto nella fissazione delle tasse e delle ripetibili delle nuove norme entrate in vigore il 1° gennaio 2003, secondo le quali la tassa non può superare fr. 100.-, rispettivamente fr. 200.-.

a) L'art. 19 bis cpv. 2 della Legge sulla tariffa giudiziaria, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2003, prevede che nelle cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto il cui valore non supera la somma di fr. 30'000.-, la tassa di giustizia va da fr. 100.- a fr. 200.-. Nelle cause già pendenti al 1° gennaio 2003 il giudice deve tenere adeguatamente conto della tariffa valevole prima dell'entrata in vigore (art. 49 LTG). Non risulta dalle sentenze impugnate quali criteri abbia seguito il segretario assessore per fissare la tassa di giustizia di fr. 400.-. Tenuto conto dello scopo perseguito dall'art. 19bis LTG e del fatto che l'emanazione delle sentenze è avvenuto alla fine del 2003, quasi un anno dopo l'entrata in vigore delle modifiche legislative, una tassa di giustizia di fr. 400.- eccede a ogni modo il potere di apprezzamento di cui gode il giudice nell'ambito della fissazione di tasse e spese. Considerati il valore di causa di fr. 23'000.- ammesso dall'appellante e l'impegno profuso nelle procedure una tassa di giustizia di fr. 200.- per ogni causa appare adeguata e in tale misura l'appello deve essere accolto.

b) L'appellante chiede di adeguare le ripetibili all'art. 414 cpv. 3 CPC, ma non formula alcuna cifra al riguardo, né fornisce elementi che consentano a questa Camera di determinare con una qualche approssimazione l'importo desiderato, contrariamente a quanto avvenuto per la tassa di giustizia. Ora, chi contesta l'ammontare delle ripetibili fissato dal primo giudice deve indicare la somma della riduzione postulata (Rep. 1993 pag. 227), pena la nullità dell'appello al riguardo. Ne deriva che l'appello è nullo sul tema delle ripetibili (art. 309 cpv. 2 lett. e e cpv. 5 CPC).

3. Gli oneri del presente giudizio seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante vede il suo gravame accolto sull'ammontare delle tasse di giustizia, mentre le censure relative alla congiunzione delle cause e all'entità delle ripetibili sono irricevibili. Si giustifica pertanto di porre la tassa di giustizia e le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la LTG,

pronuncia: I. L'appello

30 dicembre 2003 di APPE1 è parzialmente accolto e il dispositivo 2 della sentenza 15 dicembre 2003 inc. DI.2002.119 è riformato nel modo seguente:

2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico di APPE1, il quale rifonderà alla controparte fr. 600.- a titolo di ripetibili.

II.L'appello 30 dicembre 2003 di APPE1 è parzialmente accolto e il dispositivo 2 della sentenza 15 dicembre 2003 inc. DI.2002.124 è riformata nel modo seguente:

2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico di APPE1, il quale rifonderà alla controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili.

III. Le spese dell'appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.-

b) spese fr. 50.-

fr. 150.-

da anticiparsi dall'appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate.

III.Intimazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

Terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario