Tenant Eviction for Breach of Payment Agreement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe lower court correctly granted an eviction order after the tenants failed to comply with a procedural agreement made during the hearing regarding the payment of 2,500 in arrears by December 31, 2003, following a valid termination notice for default in rent payment, as the tenants admitted not meeting this condition, and their subsequent willingness to pay in installments did not revive the expired agreement or justify postponing the eviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 257d CO, Art. 313bis CPC, art. 506 e segg. CPC; Tenant Eviction for Breach of Payment Agreement: Gli oneri processuali di fr. 100.– (tassa di giustizia fr. 80.– e spese fr. 20.–) sono a carico degli appellanti in solido.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the decision as the procedural basis for the review allowing the appeal to be decided without service to the counterparty.
Cited in the preamble to the decision as the general procedural basis for the appeal judgment, confirming the decision on the merits (rejection of the appeal).
Cited in the preamble to the decision as the procedural basis for the review allowing the appeal to be decided without service to the counterparty.
Testo completo
Incarto n. 12.2004.17 · Lugano 22 gennaio 2004/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria -inc. n. SF.2003.00226 della Pretura del distretto di __________ - promossa con istanza di sfratto 30 settembre 2003 da
__________ __________ contro
__________ __________
che il Pretore ha accolto, con decreto 7 gennaio 2004, ordinando ai convenuti di mettere a libera disposizione della parte istante l'appartamento sito nello stabile in __________ a __________ entro 10 giorni dall'intimazione della decisione;
ed ora sull'appello
20 gennaio 2004 dei convenuti;
mentre gli istanti non sono stati invitati a presentare le loro osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
Considerato
in fatto e in
diritto:
che con la decisione qui impugnata il Pretore, preso atto che il contratto di locazione tra le parti era stato validamente disdetto per il 1° ottobre 2003 ai sensi dell'art. 257d CO (mora del conduttore) e che nel corso dell'udienza di discussione del 30 ottobre 2003 le parti si erano accordate nel senso che la pronuncia dello sfratto sarebbe potuta avvenire solo nel caso in cui entro il
31 dicembre 2003 non fossero stati saldati gli arretrati di fr. 2'500.-, termine che in seguito non è però stato rispettato, ha senz'altro decretato lo sfratto dei convenuti dall'ente locato;
che con l'appello che qui ci occupa, corredato di una richiesta di effetto sospensivo -che viene pure evasa con l'emanazione del presente giudizioi convenuti chiedono di riformare la decisione pretorile nel senso di respingere l'istanza di sfratto;
che il gravame può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che gli appellanti non hanno in effetti preteso di aver rispettato la condizione prevista nell'accordo concluso nel corso dell'udienza di discussione, ovvero il pagamento della somma di fr. 2'500.- entro il 31 dicembre 2003, ammettendo anzi di non aver soluto quell'importo per diversi motivi;
che il fatto che essi siano nondimeno intenzionati ad estinguere al più presto il loro debito, tanto da dichiararsi disponibili a versare tutti i canoni scoperti con un pagamento rateale, non consente in ogni caso di far rivivere l'accordo 30 ottobre 2003, con cui in sostanza sarebbe stato possibile revocare la disdetta per mora, o di procrastinarne gli effetti, sicché è sicuramente a ragione che il Pretore ha concluso per l'accoglimento dell'istanza di sfratto;
che l'appello deve pertanto essere respinto, con l'accollo agli appellanti della tassa di giustizia e delle spese;
Per i quali motivi
Visti gli art. 506 e segg. e 313bis CPC
pronuncia:
1. L'appello 20 gennaio 2004 di __________ e __________ è respinto.
2. Gli oneri processuali di fr. 100.– (tassa di giustizia fr. 80.– e spese fr. 20.–) sono a carico degli appellanti in solido.
3. Intimazione a:
– __________;
– __________;
– __________;
– __________.
Comunicazione alla Pretura del distretto di __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario