Appeal Dismissed Due to Appellant's Dissolution Post-Bankruptcy
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court dismissed an appeal filed by a claimant seeking payment and the lifting of an opposition to an execution procedure because the appellant entity had been dissolved following bankruptcy proceedings which concluded with the entity's removal from the Commercial Register, thus resulting in the loss of its legal personality and rendering the appeal inadmissible due to the lack of a necessary procedural prerequisite. Consequently, the appeal was struck from the roll, with costs drawn from the advance payment made by the appellant, and no reimbursement of legal fees was awarded to the appellee because there was no legal person or individual left to whom they could be charged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 119 LTF, art. 97 n. 4 CPC, art. 38 CPC, art. 150 CPC; Appeal Dismissed Due to Appellant's Dissolution Post-Bankruptcy: Consequently, the appeal was struck from the roll, with costs drawn from the advance payment made by the appellant, and no reimbursement of legal fees was awarded to the appellee because there was no legal person or individual left to whom they could be charged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural prerequisite for the appeal that was lacking due to the appellant's loss of legal personality, leading to the case being struck from the rolls.
Cited implicitly via commentary (Cocchi/Trezzini) concerning the consequences of the lack of legal personality for proceedings and costs.
Cited implicitly via commentary (Cocchi/Trezzini) concerning the allocation of costs when the appellant is dissolved.
Used as the basis for the decision regarding court costs (tassa di giudizio).
Testo completo
Incarto n. 12.2004.169 · Lugano 29 febbraio 2008/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.91 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 22 maggio 2003 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1 contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'672.35 oltre interessi e spese esecutive, nonché il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di B__________, domande alle quali la convenuta si è opposta e che il Pretore ha respinto con sentenza 24 agosto 2004;
appellante l’attrice con atto di appello del 13 settembre 2004, con il quale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione;
mentre la convenuta con osservazioni 12 ottobre 2004 propone la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
considerato
in fatto e in diritto:
che la società appellante è stata sciolta a seguito di fallimento pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di Locarno del 12 luglio 2005;
che la procedura di fallimento è stata chiusa con decreto della Pretura del Distretto di Locarno Campagna del 2 ottobre 2007;
che il 3 ottobre 2007 la ragione sociale dell'appellante è stata radiata dal Registro di commercio;
che, di conseguenza, l’appellante è ormai sprovvista di personalità giuridica e l'appello va pertanto stralciato dai ruoli per carenza del presupposto
processuale dell'art. 97 n. 4 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 38 m. 35; RtiD
II-2006 8c pag. 622; Stocker, Entscheidungsgrundlagen für die Wahl des Verfahrens im Konkurs, Zurigo 1985, p. 200);
che la tassa e le spese di giudizio vanno percepite a carico dell'anticipo già prestato dall'appellante mentre le ripetibili, a favore della parte appellata, non possono essere assegnate mancando qualsiasi persona giuridica o fisica alla
quale addebitarle, stante lo scioglimento dell’appellante (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38 m. 35 e ad art. 150 m. 6; II CCA 6 aprile 2004
inc. n. 12.2003.72, 8 aprile 2004 inc. n. 12.2003.125);
Per i quali motivi,
vista, per le spese, la vigente TG
pronuncia
1. L’appello di AP 1, già AP 1, già AP 1 è stralciato dai ruoli.
2. La tassa di giudizio di fr. 300.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 350.-) sono prelevate dall’anticipo versato all’inizio della procedura d’appello. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).