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12.2004.161 • TRAC TI 12.2004.161 Generato dall'IA

Carpentry Payment Dispute and Cost Allocation Appeal

Numero d'incarto 12.2004.161
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual (the appellant) sued another party for payment for carpentry and roofing work, initially claiming over 131,000, which was reduced to around 43,000 during proceedings after a partial payment of 76,200 was made by the defendant. The first instance court awarded only 20,117.35 and allocated court costs primarily to the defendant (3/4), prompting the defendant to appeal regarding the cost allocation, arguing that because they admitted owing a significant portion of the debt (76,200) before trial, the costs should favor them more heavily. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the admitted payment occurred only after the lawsuit commenced and following a demand for the full amount, constituting a partial acquiescence that made the defendant largely unsuccessful (losing on approximately 96,337 out of 131,242 claimed), thus justifying the first instance court's discretionary decision to assign the majority of procedural costs to the appellant based on the principle of mutual success/failure.

Regesto Legislator

Ufficiale

appello sulla ripartizione di spese e ripetibili, gravi motivi per derogare al principio della soccombenza, acquiescenza, appello manifestamente infondato

Parole chiave

Generato dall'IA
ripartizione delle spese azione parziale estinzione del debito ricorso per risarcimento danni anticipo delle spese ripetibili

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Cited in the final orders as the basis for the court's ruling on the allocation of procedural costs in the appeal.

LTG

Cited in the final orders, likely referring to the Cantonal Law on Court Fees (Legge sulle tasse di giustizia) which governs the imposition of costs.

art. 313bis CPC

While mentioned as allowing the simplified procedure, it was not explicitly cited in the numbered operative part (dispositive) orders 1, 2, or 3.

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Testo completo

Incarto n.: 12.2004.161 · Lugano 21 settembre 2004/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1996.52 della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 10 ottobre 1996 da

AO1 __________ rappr. da contro

AP1 __________ rappr. da __________

con la quale l'attore chiede la condanna di AP1 al pagamento di fr. 131'242.35 oltre interessi al 5% dal 17 maggio 1996, domanda ridotta a fr. 43'491.90 in corso di causa, dopo l'avvenuto pagamento di fr. 76'200.-, alla quale il convenuto si è opposto e che il Pretore ha accolto limitatamente a fr. 20'117.35 oltre interessi al 5% dal 17 giugno 1996;

appellante il convenuto che con atto del 6 settembre 2004 chiede che in riforma del giudizio impugnato la tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese di fr. 6'500.- siano poste a carico dell'attore per 6/10, con l'obbligo di versare al convenuto fr. 3'300.- per ripetibili;

letti ed esaminati gli atti dell'incarto,

Ritenuto in fatto e in diritto:

che con petizione 10 ottobre 1996 AO1, titolare dell'omonima ditta individuale di carpenteria, falegnameria e copertura tetti, ha convenuto in causa davanti alla Pretura del Distretto di Leventina AP1, chiedendo il versamento di fr. 131'242.35 oltre interessi al 5% dal 17 maggio 1996 a saldo di sue prestazioni per i lavori di carpenteria e falegnameria eseguiti nella casa d'abitazione a __________ di quest'ultimo;

che AP1 ha riconosciuto nella risposta del 18 novembre 1996 di dovere all'attore fr. 76'200.-, e per il resto si è opposto alla petizione, versando poi la somma riconosciuta in due rate, in ragione di fr. 25'000.- il 4 dicembre 1996 e di fr. 51'220.- il 19 dicembre 1996;

che in replica AO1 ha ridotto la domanda di giudizio a fr. 52'022.35 oltre interessi al 5%, mentre AP1 si è opposto a ogni residua pretesa dell'attore con la duplica;

che con le conclusioni di causa l'attore ha ulteriormente ridotto a fr. 43'491.90 oltre interessi la domanda di giudizio e il convenuto ha confermato la domanda di reiezione della petizione;

che statuendo il 29 luglio 2004, il Pretore ha accolto l'azione limitatamente a fr. 20'117.25 oltre interessi al 5% dal 17 giugno 1996, e interessi al 5% su fr. 25'000.- dal 17 giugno al 4 dicembre 1996 e su fr. 51'220.- dal 17 giugno al 19 dicembre 1996, ponendo la tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese di fr. 6'500.- a carico dell'attore per ¼ e a carico del convenuto per ¾, con l'obbligo per quest'ultimo di versare all'attore un'indennità di fr. 7'800.- per ripetibili;

che con appello del 6 settembre 2004 AP1 chiede che in riforma del giudizio impugnato la tassa di giustizia e le spese siano suddivise in proporzione di 6/10 all'attore e di 4/10 a suo carico, con la condanna dell'attore a versargli fr. 3'300.- per ripetibili parziali;

che l'appellante ritiene iniquo il pronunciato pretorile sulle tasse e spese, avendo riconosciuto immediatamente di dovere ancora all'attore fr. 76'200.-, pari a oltre la metà dell'importo rivendicato dal creditore, così che costui ha promosso azione per un importo ingiustificato e sproporzionato rispetto al vero oggetto del contendere;

che l'appello non è stato notificato alla controparte;

che nella fattispecie il convenuto aveva dichiarato in uno scritto del 17 maggio 1996 indirizzato all'attore di non accettare per ragioni di sistematica la liquidazione presentata da costui e di ritenersi ancora debitore nei suoi confronti di fr. 76'220.-, "riservati eventuali difetti che dovessero riscontrarsi nell'opera" (doc. G, 2);

che il convenuto non ha reagito alla richiesta dell'attore del 7 giugno 1996 di versare entro 10 giorni il saldo residuo di fr. 131'242.30, con la comminatoria dell'avvio di un'azione giudiziaria in caso di mancato pagamento (doc. H), e non ha versato l'importo riconosciuto, né si è dichiarato disposto a farlo, versando fr. 76'200.- solo nel dicembre 1996, dopo aver presentato il 18 novembre 1996 la risposta di causa;

che in simili circostanze non si può assimilare il comportamento del convenuto a un'adesione immediata a una parte delle pretese dell'attore (come nel caso di cui a Rep. 1985 pag. 289), come sostenuto nell'appello;

che il versamento di fr. 76'200.- dopo l'avvio della causa configura un'acquiescenza parziale del convenuto, con la conseguenza che egli doveva essere considerato soccombente (Rep. 1985 pag. 146) in misura superiore alla metà già prima dell'istruttoria;

che in definitiva il convenuto è risultato soccombente per l'importo complessivo di fr. 96'337.25 (fr. 76'200.- per acquiescenza e fr. 20'118.25 in esito alla sentenza impugnata) rispetto a una domanda di causa di fr. 131'242.35, vale a dire nella misura di circa ¾;

che pertanto non si ravvisano in concreto motivi di equità per derogare al principio della soccombenza reciproca sancito dall'art. 148 cpv. 2 CPC e il giudizio del Pretore, che ha suddiviso gli oneri processuali tra le parti in ragione di ¼ a carico dell'attore e di ¾ a carico del convenuto, si rivela esente da abuso o eccesso dell'ampio potere di apprezzamento di cui gode il giudice in questo ambito;

che l'appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;

che i costi del presente giudizio sono a carico dell'appellante;

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. L'appello

6 settembre 2004 di AP1 è respinto.

2. Le spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 300.-

b) spese fr. 50.-

totale fr. 350.-

sono a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario