Failure to Timely Remit Advance Judicial Costs Warrants Striking of Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant filed an appeal against a lower court decision, but failed to remit the required advance payment for judicial costs by the strict deadline set by the court president. Because the payment was received twelve days late, the appellate court deemed the submission tardy and struck the appeal from the rolls pursuant to the relevant civil procedure code article, consequently assessing the costs of the appellate proceedings against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 CPC, Art. 66 cpv. 1 LTF; Failure to Timely Remit Advance Judicial Costs Warrants Striking of Appeal: Because the payment was received twelve days late, the appellate court deemed the submission tardy and struck the appeal from the rolls pursuant to the relevant civil procedure code article, consequently assessing the costs of the appellate proceedings against the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural rule was cited in the preamble to the decision as the basis for declaring the appeal struck out due to the late payment of the advance.
This provision was applied in order no. 2 to impose the judicial costs on the appellant.
Testo completo
Incarto n. 12.2004.156 · Lugano 21 ottobre 2004/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretaria: · Camponovo
visto l'appello 6 settembre 2004 presentato da
APPE1 (rappr. da RAPP1) contro
la decisione 28 luglio 2004 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 nella causa promossa da
APPO1 (rappr. dallo RAPP2)
richiamata la diffida 13 settembre 2004 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 6 ottobre 2004 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr 525.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
considerato come il versamento sia stato effettuato solo il 13 ottobre 2004 e come, ritenuta la perentorietà del termine stesso, debba ritenersi tardivo,
decreta 1. L'appello
6 settembre 2004 di APPE1 avverso la decisione 28 luglio 2004 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è stralciato dai ruoli per versamento tardivo dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
-; -.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria