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12.2004.126 • TRAC TI 12.2004.126 Generato dall'IA

Tenant Eviction Upheld Due to Valid Service by Uncollected Registered Mail

Numero d'incarto 12.2004.126
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against a lower court's order for eviction, granted due to the tenant's breach of diligence, with the appellant arguing that the eviction notice was improperly served via registered mail which was uncollected, thus preventing their appearance at the hearing, and requesting an extension to vacate; the appellate court rejected this, reasoning that service by registered mail was procedurally correct, as it is deemed complete after the statutory seven-day retention period if uncollected, meaning the lower court was not obligated to re-serve by simple mail, and consequently, the appellant could not challenge the validity of the eviction or request a postponement of the execution deadline, as legislative provisions do not allow for the deferral of eviction execution.

Regesto Legislator

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Art. 257f CO, Art. 124 cpv. 1 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 313bis CPC, Art. 148 CPC, art. 506 segg. CPC; Tenant Eviction Upheld Due to Valid Service by Uncollected Registered Mail: Gli oneri processuali di fr. 100.- (tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono a carico dell'appellante.

Parole chiave

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sfratto del conduttore validità della notificazione termine di disdetta coinquilino termine legale notifica per raccomandata Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

This provision was cited as the basis for rejecting the appeal during the preliminary examination.

art. 506 segg. CPC

These articles concern the eviction procedure, which is the subject matter of the final decision.

art. 148 CPC

This article was cited regarding the imposition of court costs (tassa di giustizia e spese).

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Testo completo

Incarto n. 12.2004.126 · Lugano 19 luglio 2004/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2004.505 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza di sfratto 6/10 maggio 2004 da

APPO1 APPO2 entrambi rappr. da RAPP1 contro

APPE1

che il Segretario assessore, con decreto 25 giugno 2004, ha accolto, facendo ordine al convenuto di mettere a libera disposizione degli istanti, entro 10 giorni dall'intimazione della decisione, l’appartamento di 1 locale al II° piano dello stabile denominato __________ sito in __________ a __________o;

ed ora sul ricorso 2 luglio 2004 con cui il convenuto, previa la concessione dell'effetto sospensivo, chiede "*di ottenere un termine più ampio per organizzare la mia partenza dal suo appartamento*";

mentre gli istanti non sono stati invitati a presentare le loro osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

che lo sfratto del convenuto é stato chiesto ed ottenuto dagli istanti a dipendenza della disdetta 8 settembre 2003 per violazione dell'obbligo di diligenza e riguardo nei confronti dei vicini ex art. 257f CO, non contestata avanti all'Ufficio di conciliazione, la cui decorrenza, inizialmente fissata per il 31 ottobre 2003 (doc. B), è stata in seguito prorogata al 31 dicembre 2003 (doc. D) e poi ancora al 31 marzo 2004 (doc. F);

che con il ricorso (recte: appello) che qui ci occupa, corredato di una richiesta di effetto sospensivo, che viene pure evasa con l'emanazione del presente giudizio, il convenuto, dopo aver lamentato il fatto che la Pretura, preso atto che la raccomandata contenente l’istanza di sfratto con la relativa citazione per l’udienza di discussione non era stata ritirata, non aveva provveduto a ripetere l'intimazione per lettera semplice, ciò che gli aveva impedito di contestare in udienza l'infondatezza della disdetta, chiede più che altro "*di ottenere un termine più ampio per organizzare la partenza*" dall'ente locato;

che giusta l'art. 124 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti avviene, per regola, mediante invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei regolamenti postali;

che dagli atti di causa si evince che nel caso di specie l’istanza di sfratto e la relativa citazione all’udienza di discussione per il giorno 14 giugno 2004 sono stati inviati al convenuto con lettera raccomandata 17/18 maggio 2004, ritornata alla Pretura il 27 maggio successivo perché non ritirata dal destinatario;

che l’invio giudiziario a mezzo raccomandata, nel caso in cui il destinatario non può essere raggiunto e viene posto l’avviso di ritiro nella bucalettere, si considera notificato al momento in cui esso viene effettivamente ritirato all’ufficio postale o, in caso di mancato ritiro, l’ultimo dei sette giorni del periodo di giacenza (DTF 100 III 3; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 124), per cui in concreto l'atto risulta essere stato notificato il 26 maggio 2004, senza che l'autorità fosse tenuta a ripetere l'intimazione per lettera semplice;

che l’assenza all’estero -addotta dal convenuto, ma per altro neppure comprovata, del pari ai problemi famigliari alla base della stessasenza adottare tutte le misure atte a salvaguardare i propri diritti, ed il conseguente mancato ritiro dell’invio raccomandato non giustifica il mancato rispetto di un termine o la mancata presenza ad un’udienza (II CCA 24 febbraio 1995 inc. n. 12.95.85; cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 9 ad art. 120), né costituisce un valido motivo per ottenere un'eventuale restituzione in intero ai sensi degli art. 137 segg. CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 18 segg. ad art. 137);

che dovendosi pertanto ritenere che, nel caso concreto, le formalità riguardanti la notificazione dell’atto giudiziario sono state convenientemente osservate, ne discende che il convenuto non può prevalersi del fatto di non essere stato in grado di presenziare all’udienza e quindi di proporre eventuali argomenti a sostegno dell'infondatezza della disdetta, che per altro non possono nemmeno essere presi in considerazione in questa sede, ostandovi l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC;

che in tali circostanze non è possibile rimettere in discussione il giudizio con cui il giudice di prime cure ha concluso per la validità della disdetta e l'avvenuta cessazione del contratto di locazione;

che nemmeno è possibile accordare al convenuto una proroga del termine per uscire dall'ente locato, sì da permettergli di trovare una nuova sistemazione;

che in effetti il differimento dell'esecuzione dello sfratto non è previsto dalla nostra legislazione ed il termine per l'abbandono fissato dal giudice ha natura meramente ordinatoria e non può formare oggetto di un'impugnativa (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 9 ad art. 509);

che l’appello, del tutto infondato, deve così essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, con accollo al convenuto della tassa di giustizia e delle spese di questa sede (art. 148 CPC);

Per i quali motivi

Visti gli art. 506 segg. e 313bis CPC

pronuncia

1. L’appello 2 luglio 2004 di __________ APPE1é respinto.

2. Gli oneri processuali di fr. 100.- (tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono a carico dell'appellante.

3. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4

Terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario