Suspensive Effect Denied for Eviction Execution
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellants sought a suspensive effect for an eviction order, granted due to the termination of their lease agreement, arguing they faced difficulties finding new accommodation. The court rejected the appeal, reasoning that the law does not permit the deferment of an eviction execution, as the deadline set by the judge is merely organizational and not subject to challenge on appeal; any potential, brief moratorium is a matter for the execution authority based on elementary humanitarian grounds, which were not met here as the tenants had already terminated the contract and occupied the property for several months post-expiration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 508 CPC-TI, Non si prelevano tasse o spese di giudizio; Suspensive Effect Denied for Eviction Execution: The court rejected the appeal, reasoning that the law does not permit the deferment of an eviction execution, as the deadline set by the judge is merely organizational and not subject to challenge on appeal; any potential, brief moratorium is a matter for the execution authority based on elementary humanitarian grounds, which were not met here as the tenants had already terminated the contract and occupied the property for several months post-expiration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the appeal based on the principle that the deadline for vacating set by the judge is merely organizational and not subject to appeal, citing Cocchi/Trezzini referencing Art. 508.
The dispositive explicitly states that no court fees or expenses are levied.
Testo completo
Incarto n. 12.2004.124 · Lugano 9 luglio 2004/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.120 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza di sfratto 25 maggio 2004 da
__________, Muralto rappr. da RAPP1 Immobiliare e Fiduciaria, contro
APPE1 e APPE2
che il Pretore, con decreto 24 giugno 2004, ha accolto ordinando ai convenuti di sgomberare immediatamente l'appartamento al II° piano, interno n. 5, dello stabile sito in via __________ __________ 1 a __________.
Appellanti i convenuti i quali, con scritto 1 luglio 2004, chiedono *"l'effetto sospensivo della decisione, in quanto stiamo avendo difficoltà a trovare un nuovo appartamento".*
Letti ed esaminati gli atti dell'incarto
Considerato
in fatto ed in diritto
che il decreto di sfratto trova giustificazione nella disdetta 11 febbraio 2004, data dagli inquilini , con effetto 31 marzo 2004 e accettata dagli istanti, del contratto di locazione stipulato il 17 aprile 2001 e riguardante l'appartamento al II° piano, interno n. 5, dello stabile sito in via __________ __________ 1 a __________;
che con l'appello i convenuti non contestano la decisione di sfratto del Pretore ma, in definitiva, chiedono una proroga del termine per uscire dall'appartamento trovando difficoltà nella ricerca di una nuova sistemazione;
che il differimento dell'esecuzione dello sfratto non è previsto dalla nostra legislazione ed il termine per l'abbandono fissato dal giudice ha natura meramente ordinatoria e non può formare oggetto di impugnativa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508
m. 9);
che, eventualmente, spetta all'autorità d'esecuzione dello sfratto la possibilità di concedere un termine di moratoria di breve durata sempre che ciò sia giustificato da elementari ragioni di umanità (Droit du bail, 1991 n. 29), ciò che non appare nel caso concreto avendo, del resto, gli inquilini rescisso il contratto ed avendo potuto continuare ad occupare l'appartamento per alcuni mesi dopo la scadenza del contratto;
Per i quali motivi
pronuncia
1. L'appello 1 luglio 2004 di __________ e __________ APPE1 è respinto.
2. Non si prelevano tasse o spese di giudizio.
3. Intimazione:
- - -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario