Appealability of Decree Striking Case After Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought to overturn a lower court's decree that struck their claim from the record following the appellant's withdrawal of the action during a hearing concerning a late filing of a tenancy dispute regarding a security deposit; the court ruled the appeal inadmissible because a decree striking a case due to withdrawal is generally a formality not subject to appeal, suggesting that any challenge to the validity of the withdrawal based on stress or confusion should instead be pursued through a motion for restitution.
Regesto Legislator
Generato dall'IACocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 m. 1 e 2, Art. 352 CPC-TI, Art. 66 CPC-TI; Appealability of Decree Striking Case After Withdrawal: An appellant sought to overturn a lower court's decree that struck their claim from the record following the appellant's withdrawal of the action during a hearing concerning a late filing of a tenancy dispute regarding a security deposit; the court ruled the appeal inadmissible because a decree striking a case due to withdrawal is generally a formality not subject to appeal, suggesting that any challenge to the validity of the withdrawal based on stress or confusion should instead be pursued through a motion for restitution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to establish that the appeal against the decree of removal following withdrawal is inadmissible.
The reference to Art. 352 CPC-TI is implicitly used to support the finding of inadmissibility of the appeal, although the explicit citation is to the commentary on this article.
Although not explicitly cited in the dispositive by number, the order 'Non si prelevano tasse o spese' (No fees or costs are levied) relates to the rules on costs, which are governed by the procedural code (Art. 66 CPC-TI is the relevant provision for costs in this procedural context, even if the court chose not to explicitly cite it, it applies by exclusion of fees).
Testo completo
Incarto n. 12.2004.117 · Lugano 2 luglio 2004/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretaria: · Camponovo
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.415 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 24 aprile 2004 da
AP1 contro
AO1 Lugano
in materia di locazione che il Pretore supplente, con decreto 16 giugno 2004, ha stralciato dai ruoli per desistenza.
Ed ora sull'appello 23 giugno 2004 dell'istante la quale chiede che lo stralcio sia annullato e la causa ripresa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che la locataria istante - in occasione dell'udienza di discussione 16 giugno 2004 della sua domanda intesa a contestare una decisione dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione che liberava a favore della locatrice il deposito a garanzia della pigione - ha ritirato la sua istanza dopo che il Pretore supplente le ha confermato che la stessa era stata introdotta tardivamente e, per questo motivo, era destinata alla reiezione;
che, in calce allo stesso verbale, il Pretore supplente ha decretato lo stralcio della causa dai ruoli;
che con l'appello all'esame, l'istante ne chiede l'annullamento adducendo che al momento in cui ha espresso la desistenza dalla causa era in stato di confusione e di estremo stress e contesta di aver validamente dichiarato di essere d'accordo di ritirare l'istanza;
che il decreto di stralcio di una lite a seguito di avvenuta transazione, ritiro o acquiescenza non è di per sé appellabile avendo valore di mera formalità e quindi un appello, come quello in oggetto, che verte sulla validità della desistenza è inammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,ad art. 352 m. 1 e 2);
che al più il problema potrebbe essere esaminato, dandosene gli estremi, nell'ambito di una restituzione in intero (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 m. 2);
che l'appello deve così essere respinto senza, visto l'esito, il prelievo di tasse e spese di giustizia;
Per i quali motivi
pronuncia
1. L'appello 23 giugno 2004 di __________ è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse o spese.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario