Enforcement Order Upheld Despite Employee's Lack of Authority Due to Subsequent Ratification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant opposed an enforcement order seeking the return of a leased vehicle, arguing that the supporting debt recognition agreement was invalid because it was signed by a non-authorized employee. The appellate court rejected the appeal, reasoning that although the employee lacked formal representation authority in court proceedings, the appellant had subsequently ratified the agreement by making payments as stipulated, thereby confirming the existence of a valid enforceable title, especially since the appellant failed to prove timely compliance with all payment obligations under that agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 64 CPC, Art. 38 CO, Art. 148 CPC, art. 488 segg. CPC; Enforcement Order Upheld Despite Employee's Lack of Authority Due to Subsequent Ratification: The appellate court rejected the appeal, reasoning that although the employee lacked formal representation authority in court proceedings, the appellant had subsequently ratified the agreement by making payments as stipulated, thereby confirming the existence of a valid enforceable title, especially since the appellant failed to prove timely compliance with all payment obligations under that agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the rule that costs follow the event (soccombenza) in the appeal procedure.
Cited as the general procedural basis for the decision on the appeal.
Testo completo
Incarto n. 12.2004.115 · Lugano 3 maggio 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2004.370 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con opposizione 16 aprile 2004 da
AP 1
al precetto esecutivo nelle forme civili intimatole il
29 marzo 2004 dalla precettante
AO 1 rappr. da RA 1
che il Segretario assessore, con decisione 7 giugno 2004, ha integralmente respinto;
appellante l’opponente con atto di appello 18 giugno 2004, con cui chiede di annullare il querelato giudizio, protestando spese e ripetibili;
mentre la precettante con osservazioni 26 luglio 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto 23 giugno 2004 con cui il presidente di questa Camera ha concesso all’appello l’effetto sospensivo;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con l’opposizione in rassegna AP 1 ha contestato il benfondato del precetto esecutivo civile (doc. A) con cui AO 1 le aveva intimato di riconsegnare un’autovettura __________, datale a suo tempo in leasing.
2. Con la decisione qui impugnata il Segretario assessore, dopo aver specificato che la persona comparsa all’udienza di discussione per conto dell’opponente, il suo dipendente __________, non era legittimata a rappresentarla in giudizio ai sensi dell’art. 64 CPC siccome non iscritta a RC quale organo della società, ha in sostanza ritenuto che la documentazione agli atti permetteva di confermare l’esistenza di un valido titolo esecutivo, atteso che l’accordo di “*pagamento / riconoscimento di debito*” del 12 gennaio 2004 (doc. B), concluso a seguito del mancato pagamento delle rate da ottobre 2003 a gennaio 2004, prevedeva la facoltà di ritirare l’oggetto del leasing se il prenditore del leasing fosse stato in mora con i pagamenti, ciò che era stato reso sufficientemente verosimile.
3. Con l’appello che qui ci occupa, avversato dalla precettante, l’opponente chiede di decretare la nullità dell’accordo di cui al doc. B e di annullare con ciò il giudizio di prime cure. A suo dire, senza entrare in altre argomentazioni, se era vero -com’è vero (cfr. in proposito gli art. 64 e 64a CPC, che disciplinano esaustivamente la questione)- che il suo dipendente non poteva validamente rappresentarla in giudizio, allora si doveva pure concludere per l’inefficacia dell’accordo concluso a suo tempo, che in effetti risultava essere stato firmato, per lei, da quella medesima persona.
4. La censura sollevata nel gravame deve senz’altro essere disattesa. Pur dovendosi dare atto che __________ non disponeva del necessario diritto di firma a RC, né era organo formale o di fatto della società opponente, si deve in effetti ritenere che quest’ultima, avendo pacificamente dato seguito alle obbligazioni assunte nel doc. B, in particolare effettuando il pagamento delle rate mensili di fr. 1'500.- in esso previste (cfr. il doc. C e le sue ulteriori ammissioni in sede di appello), ha senz’altro ratificato ai sensi dell’art. 38 CO, per atti concludenti, l’operato del suo dipendente (in merito al caso analogo di ratifica per atti concludenti di un contratto a seguito del pagamento di acconti, cfr. II CCA 5 luglio 1994 inc. n. 12/94).
5. Per il resto, non essendo stato provato che i pagamenti da lei effettuati fossero tempestivi e dunque rispettosi dell’accordo -non vi è in particolare la prova del pagamento delle rate esigibili il 5 febbraio, il 5 marzo ed il 5 aprile 2004, tanto è vero che il pagamento di fr. 1'500.- comprovato dal doc. C, avvenuto il 6 aprile 2004, potrebbe semmai essere tempestivo, se non fosse per la menzione “mensilità marzo 2004” in esso contenuta, solo con riferimento alla successiva scadenza del 5 maggio, ritenuto che l’ulteriore pagamento di fr. 3'101.60, a sua volta dimostrato dal doc. C, si riferisce con ogni evidenza alle normali rate del contratto di leasing, che continuavano ad essere pure dovuteben si può in concreto concludere, con il primo giudice, per l’esistenza di un valido titolo esecutivo.
6. Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 e 488 segg. CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 18 giugno 2004 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 500.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 600.- per ripetibili.
III. Intimazione:
- ; - ;
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario